giovedì 26 luglio 2012

Sicurezza sul luogo di lavoro a cura del Dott. Victor Di Maria





È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 101/2012 che conferma le procedure semplificate per la valutazione dei rischi nelle Pmi.


La norma integra le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, contenente disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le piccole e medie imprese, che impiegano fino a dieci dipendenti, potranno procedere con l’autocertificazione della valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro fino al 31 dicembre 2012. 


Tale data rappresenta il termine ultimo per la proroga delle autocertificazioni, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 (e non più dal 1° luglio), la valutazione dovrà essere redatta secondo procedure standardizzate, elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed emanate con un apposito decreto ministeriale. 

Restano comunque escluse dalla possibilità di autocertificazione le aziende che presentano alti profili di rischio insiti nella tipologia di attività svolta, come i settori ferroviario, marittimo e portuale.


Dott. Victor Di Maria

mercoledì 25 luglio 2012

Le collaborazioni a progetto dopo la riforma a cura di Victor Di Maria



La disciplina che regola il rapporto di lavoro a progetto è stata, di recente, modificata in modo radicale.
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (?), si prefigge lo scopo di intervenire su forme contrattuali, cosiddette atipiche, che si sono non di rado prestate ad un uso distorto in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro subordinato.
Una delle novità più significative è costituita dalla eliminazione dall’art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 a qualsiasi riferimento al concetto di “programma di lavoro o fase di esso”, con la conseguenza che i suddetti contratti dovranno essere riconducibili esclusivamente ad uno o più progetti specifici.
In merito al progetto e al programma di lavoro, è necessario segnalare che, se da un lato la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non necessario discernere la nozione di “progetto” da quella di “programma di lavoro”, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2004, aveva definito il progetto come “un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale” e il programma come un’attività caratterizzata dalla “produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali”.
L’anomalia corretta dalla riforma del lavoro era data dal fatto che, il “programma di lavoro”, potendo includere qualsiasi risultato, appariva più flessibile rispetto al “progetto”. 
Al riguardo, infatti, la flessibilità del programma di lavoro era talmente ampia da ammettere la stipulazione di contratti con durata meramente determinabile in funzione dell’interesse del committente.
La riforma introdotta dalla legge n. 92/2012, apporta le seguenti modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003:
  • definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’articolo 1346 del codice civile, deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso;
  • eliminazione di qualsiasi riferimento al “programma di lavoro o fasi di esso”;
  • limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti, essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;
  • presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;
  • interpretazione dell’articolo 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 nel senso che la mancata individuazione del progetto determina ipso facto la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.
Sotto il profilo sanzionatorio, quindi, l’uso non corretto del contratto di collaborazione è perseguito con il potenziamento delle presunzioni di subordinazione.
In particolare, in materia di subordinazione viene introdotta una presunzione suscettibile di essere superata mediante prova contraria, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro nel caso in cui le attività del collaboratore siano svolte con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente. In altri termini la presunzione di subordinazione opera salvo che il committente riesca a fornire la prova contraria del carattere autonomo della prestazione o, comunque, che si tratti di prestazioni di elevata professionalità.
Dott. Victor Di Maria


Istruzioni per la correzione delle dichiarazioni a cura di Victor Di Maria



Per correggere errori e/o omissioni rilevati nella dichiarazione (modello 730 o modello Unico, ovvero modello IVA o modello IRAP) ordinaria regolarmente presentata, il contribuente può presentare una successiva dichiarazione. Tale dichiarazione può essere correttiva nei termini, integrativa o integrativa a favore.
Qualora il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione (30 settembre), rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, presentando una dichiarazione correttiva nei termini.

Condizione necessaria per la presentazione della dichiarazione correttiva è quella che sia stata già presentata una dichiarazione ordinaria.
In caso di dichiarazione correttiva dalla quale scaturisca un maggior debito d’imposta, la differenza tra quanto già eventualmente versato e quanto risultante dalla dichiarazione correttiva stessa dovrà essere versato:
  1. con la maggiorazione dello 0,40%
  2. con l’applicazione degli interessi del 2,50% calcolati a giorno dal 17/07 alla data di pagamento
  3. con l’applicazione delle sanzioni previste: sanzione pecuniaria pari al 3% (ravvedimento entro 30 giorni) o al 3,75% dell’imposta dovuta (ravvedimento oltre 30 giorni)
La dichiarazione correttiva nei termini può essere presentata anche per IVA e IRAP o per la correzione di un modello 730.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tale dichiarazione prenderà il nome di "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Nella compilazione di tale dichiarazione bisogna prestare attenzione a barrare le opportune caselle.
Dichiarazione integrativa a favore – tale casella va barrata in caso di:
  • presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior valore della produzione o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso, l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
  • presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998 per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
Dichiarazione integrativa – tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
  • nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
  • nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR N. 322 DEL 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor valore della produzione o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
L’articolo 7 del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) aggiunge un nuovo comma all’art.2 del DPR 322/98 (comma 8-ter) il quale prevede, per le dichiarazioni dei redditi e per le dichiarazioni IRAP, un’integrazione per la modifica della scelta originaria di richiedere a rimborso l’eccedenza d’imposta nella esclusiva opzione di porla in compensazione, sempreché l’importo precedentemente chiesto a rimborso non sia già stato erogato.

La variazione della scelta è possibile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria (30 settembre) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Victor Di Maria


Il pagamento dell’IVA a rate non estingue il reato a cura del Dott. Victor Di Maria



Il pagamento dell’IVA a rate non estingue il reato


La rateizzazione dell'IVA dovuta, con garanzie fideiussorie, non comporta l’estinzione del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), rispetto al quale, resta legittimo il sequestro per equivalente del profitto coincidente con l’IVA dovuta e non versata; la misura cautelare, tuttavia, può essere parzialmente revocata in corrispondenza con le somme versate. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 24 luglio 2012 n. 30140.
In seguito alla segnalazione della competente Agenzia delle Entrate, l’amministratore di una società veniva indagato per la fattispecie di omesso versamento IVA, non avendo versato l’imposta risultante dalla dichiarazione 2008 nei termini prescritti (27 dicembre 2009) per 112.255 euro. 

Veniva, quindi, disposto sequestro del profitto del reato per equivalente (su beni mobili ed immobili) fino alla concorrenza del suddetto importo. 

Nel frattempo, l’indagato richiedeva ed otteneva l’ammissione al pagamento rateale della somma dovuta, oltre interessi e sanzioni, a fronte di una fideiussione assicurativa del costo di circa 16.000 euro. 

Ciò induceva il GIP a revocare quasi integralmente il sequestro preventivo per equivalente, lasciandolo sussistere solo fino alla concorrenza di 1.000 euro, ovvero fino alla somma corrispondente al beneficio derivante dal tardivo pagamento.

La decisione, appellata dal PM, veniva revocata dal Tribunale, che disponeva nuovamente il sequestro sull’intero importo. Contro tale provvedimento l’indagato ricorreva per Cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso. 
In linea generale, è evidenziato come il sequestro preventivo per equivalente non possa avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato; sicché il giudice deve valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto così come avviene in sede di confisca. Ne consegue che il sequestro per equivalente non può avere ad oggetto somme che abbiano già formato oggetto di restituzione. 
Sulla base di tali principi, d’altra parte, si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 143 della L. 244/2007 e 322-ter c.p. nella parte in cui, nel prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari, contrasterebbero con gli artt. 23 e 25 Cost. nel caso di sanatoria della posizione debitoria con l’Amministrazione finanziaria. La restituzione all’Erario del profitto, infatti, fa venire meno lo scopo principale perseguito dalla confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria.
A fronte di tutto ciò, la Corte di Cassazione sottolinea come, in relazione alla fattispecie di omesso versamento IVA, la “remissione in termini” da parte dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento, con garanzie fideiussorie, dell’imposta dovuta in forma rateale non comporti l’estinzione del reato, integrato dal mancato versamento dell’imposta medesima nei termini prescritti per importi superiori a 50.000 euro.
Alla luce di quanto evidenziato in ordine al sequestro per equivalente del profitto del reato, in funzione della successiva confisca, inoltre, è precisato che le ragioni della misura cautelare possono venire meno solo con il completamento del pagamento rateale concordato. 
Sino ad allora il sequestro rimane legittimo, ferma restando la possibilità di ottenere riduzioni in ragione degli importi versati. 
Victor Di Maria

lunedì 23 luglio 2012

Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali di Victor Di Maria


Cancellazione dal registro delle imprese di società di capitali - Responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali



Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo nelle varie fasi della liquidazione

INSANABILE LA NOTIFICA PER POSTA .....


CASSAZIONE MERITO

Insanabile la notifica per posta delle cartelle esattoriali di Equitalia

Dopo il gdp di Genova ora anche la Ctp di Campobasso limita i poteri dell’esattore

venerdì 20 luglio 2012

I costi bancari di conti correnti e prodotti finanziari dal 2012 di Victor Di Maria



Per effetto delle novità introdotte dalla Manovra Monti, dal 2012 sono cambiate le regole relative all'applicazione dell’imposta di bollo relativa ai conti correnti, libretti di risparmio e titoli, prodotti ed altri strumenti finanziari ed ai costi di fidi e sconfinamenti da conto corrente. 
Le nuove regole attuative sono state fissate, rispettivamente:
  • dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.05.2012;
  • dal Decreto Cicr del 30.06.2012.
     

L’imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio

Dal 1° gennaio 2012 l’imposta di bollo per l’invio di:
  • estratti conto bancari;
  • estratti di conto corrente postale;
  • rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali;
è pari a:
  • 34,20 € se il titolare è una persona fisica;
  • 100,00 € se il titolare è un soggetto diverso dalla persona fisica.
E’ prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta qualora il titolare sia persona fisica e il valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5.000 €.

Se 
il conto corrente ha giacenza negativa, cioè è in rosso, e se questo è intestato ad una persona fisica:
  • non si applica ad esso l’imposta di bollo;
  • non concorre al calcolo del valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione prevista per le giacenze fino a € 5.000.
L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. 
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile (giorni di calendario).
Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, o in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta di bollo dovuta deve essere rapportata al periodo rendicontato. 

L’imposta di bollo sui titoli, prodotti ed altri strumenti finanziari

Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate anche le regole di applicazione dell’imposta di bollo sullecomunicazioni alla clientela relative a titoli, prodotti e altri strumenti finanziari indicati all’art. 1 del TUF (valori mobiliari come azioni e obbligazioni, certificati di deposito, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), compresi i depositi bancari o postali, anche rappresentati da certificati. Tale imposta di bollo è, infatti, ora dovuta in misura proporzionale (e non più per scaglioni come era stato previsto dalla Manovra estiva). Più precisamente, tale imposta di bollo si applica nelle misure dell’1‰ annuo per il 2012 e dell’1,5‰ dal 2013, con:
  • una misura minima di € 34,20 su base annua;
  • una misura massima di € 1.200 su base annua, valida quest’ultima però solo per il 2012, mentre a partire dal 2013 non si applica alcun massimale.
L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a titoli, prodotti ed altri prodotti finanziari si applica:
  • sul valore di mercato complessivo;
  • in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
In mancanza di tali valori (di mercato, nominale o di rimborso), si considera il costo di acquistodel prodotto finanziario, desumibile dalle evidenze dell’intermediario.
 

Le commissioni bancarie su fidi e sconfinamenti

Per quanto concerne i costi bancari di fidi e sconfinamenti, la Manovra Monti ha inserito nel T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia creditizia e bancaria – D. Lgs. n. 385/1993) il nuovo art. 117-bis, che fissa le regole generali per la “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”. Le regole attuative sono state poi fissate dal Decreto CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze) del30.06.2012. In particolare, con effetto già dal 1° luglio 2012, possono esserci solo i seguenti oneri a carico dei clienti:
  • in caso di affidamento:
    • una commissione “onnicomprensiva” proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento (max 0,5% a trimestre);
    • un tasso di interesse debitore previsto dal contratto sulle somme utilizzate dal cliente e per il periodo in cui sono utilizzate.
  • in caso di sconfinamento (oltre fido o in assenza di fido):
    • una commissione di istruttoria veloce in misura fissa (applicabile solo se vi è sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata);
    • un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Se vi è sconfinamento solo sul saldo per valuta, non si applica nessuno dei due.
La commissione di istruttoria veloce non si applica se, nei rapporti con i consumatori privati, lo sconfinamento non supera i € 500 e non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi.