venerdì 27 luglio 2012

CREDITO DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO


Credito di imposta, 65 milioni per le assunzioni a tempo indeterminato

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27 luglio 2012 - Sessantacinque milioni di euro, erogati sotto forma di bonus fiscale, per i datori di lavoro che, nel territorio della Sicilia abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”.
“L’assessorato Regionale al Lavoro ha pubblicato nei termini previsti dalla legge l’Avviso Pubblico per agevolare l’occupazione stabile mediante la concessione di un credito di imposta per l’assunzione di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”".
Lo ha annunciato stamane l’assessore regionale al Lavoro, Giuseppe Spampinato nel corso di una conferenza stampa nella quale ha reso noto, assieme al dirigente generale Anna Rosa Corsello, i dettagli previsti nell’Avviso Pubblico che da oggi è consultabile nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell’assessorato.

I fondi, sono frutto di economie sul capitolo di bilancio del Programma Operativo del FSE “Obiettivo Convergenza 2007- 2013″.
L’obiettivo è la promozione di opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono. Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti, da utilizzare in compensazione, nei 12 mesi successivi all’assunzione, in caso di lavoratore svantaggiato, o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato.
“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando sul credito d’imposta, – ha sottolineato Spampinato – si aprono nuove opportunita’ per i lavoratori dell’isola e per l’economia siciliana. Il bando ha valore retroattivo per le domande che sono gia’ pervenute e perverranno in assessorato, che sgraveranno del 50% gli oneri fiscali dei costi salariali. Una opportunita’ che arriva puntuale, senza alcun ritardo, e nei termini previsti dalle disposizioni di legge”.
Danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato che hanno determinato un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per lavoratori svantaggiati, si intende chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta’; adulti che vivono soli con una o piu’ persone a carico; membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro, che hanno necessita’ di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Sono considerati lavoratori molto svantaggiati quei soggetti senza lavoro da almeno ventiquattro mesi. Rientrano in questa categoria gli inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.
Tali lavoratori devono essere stati assunti con un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato con l’impegno da parte del datore di lavoro a non licenziare il lavoratore nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, nel caso di piccole e medie imprese, ovvero nei successivi trentasei mesi, per le altre imprese.
Possono presentare le istanze per l’agevolazione fiscale, i datori di lavoro, che abbiamo assunto o assumeranno a tempo indeterminato i lavoratori nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
Per poter accedere alla prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012. Per accedere alla seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013.

770/2012, proroga ufficiale al 20 settembre di Victor Di Maria


A pochissimi giorni dalla scadenza ordinaria per l’invio del mod. 770/2012 (31 luglio) arriva la proroga ufficiale al 20 settembre.



Prorogato dal 31 luglio 2012 al 20 settembre 2012 l’invio telematico del Mod. 770/2012: ad annunciarlo il comunicato stampa del 26 luglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il differimento del termine, stabilito con D.p.c.m. firmato ieri  dal Presidente del Consiglio Mario Monti, è stato effettuato per venire incontro alle esigenze delle categorie professionali, gravate dai numerosi adempimenti fiscali. 

Proprio ieri si è saputo  che  con un’interrogazione parlamentare del 25 luglio  da parte dell'on. Barbato  era stata chiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze la proroga del termine,  evidenziando che il rinvio non avrebbe causato una riduzione del gettito per l’erario, e sarebbe stato un segnale di attenzione del Governo nei confronti dei contribuenti. 

Probabilmente questi motivi hanno effettivamente contribuito alla decisione. 
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

giovedì 26 luglio 2012

Professionisti: compensi tassabili? a cura di Victor Di Maria


Sentenza della CTR Sicilia sugli accertamenti bancari




La presunzione legale che porta a qualificare i prelievi bancari non giustificati come maggiori compensi e ricavi, opera con riferimento ai redditi d'impresa, non anche per i professionisti. 
La fattispecie non è ipotizzabile per i professionisti. Non si vede infatti come da una spesa si possano presumere dei redditi occulti.

La sentenza. Quanto sopra è stato sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione di Catania, con la sentenza 18/18/12.

Prova contraria. Si rammenta che la presunzione di ricavi resta suscettibile di prova contraria a carico del beneficiario dei prelievi stessi. Infatti è consolidato l’orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini dell’accertamento sulle imposte sui redditi, “i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fine della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa” (Cass. n. 10578 e n. 19692 del 2011; Cass. n. 3263 del 2012).

Versamenti e prelievi. In particolare, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 600/73, l'onere probatorio si considera assolto: - per i versamenti, se viene dimostrato che se ne è tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che si tratta di somme che non dovevano essere tassate; - per i prelievi invece, se i relativi importi risultano dalle scritture contabili, ovvero se il professionista ne indichi i beneficiari.

Importi modesti. Non sono, tuttavia, mancate pronunce di merito che hanno escluso l’operatività della presunzione di legge, in presenza di prelievi bancari non giustificati di basso ammontare, se è “verosimile” che gli stessi siano stati effettuati per fare fronte all’esigenze di vita del contribuente (CTP Macerata sentenza 264/2/11 - nella specie, l’accertamento ha riguardato un medico dentista).

Onere assolto. Tornando all’odierna sentenza, il Collegio di Catania ha accolto l’appello proposto dal contribuente, in quanto questi ha “puntualmente provato che i movimenti bancari, contestati dall'ufficio e non riconosciuti dai primi giudici”, avevano natura strettamente personale e familiare “senza alcuna relazione con la sua attività professionale”. Insomma, il ricorrente è riuscito ad offrire la prova contraria rispetto agli assunti del Fisco, con conseguente annullamento dell’accertamento oggetto d’impugnazione.
Victor Di Maria

IN ARRIVO LA PROROGA DEL MODELLO 770 a cura di Victor Di Maria



Pronta la proroga per la presentazione, in via telematica, da parte dei sostituti d’imposta, direttamente o tramite intermediario abilitato, del modello 770. 


Il termine dovrebbe quindi slittare dal 31 luglio al 30 settembre 2012.

La richiesta di differimento della scadenza, avanzata già lo scorso 3 luglio dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) (si veda “L’ANC chiede una proroga al 30 settembre per il modello 770” del 4 luglio 2012), è infatti stata ripresa da un’interrogazione a risposta immediata, pervenuta ieri alla Commissione Finanze della Camera e alla quale il Ministro dell’Economia e delle finanze risponderà nella seduta di oggi.

Nell’interrogazione verrebbe innanzitutto sottolineato che l’imminenza dellascadenza per l’invio telematico del modello 770 sta generando numerosepreoccupazioni e proteste, da parte sia dei contribuenti, sia degli intermediari, per i quali è sostanzialmente impossibile rispettare il termine del 31 luglio.

Tale oggettiva difficoltà è dovuta al sovrapporsi, nel periodo estivo, di numerosi adempimenti fiscali, che diventano tra l’altro sempre più complessi anche per via delle continue modifiche alla disciplina tributaria, oltre ai ritardi con cui spesso vengono predisposti i software per la compilazione e la trasmissionedelle dichiarazioni e ai frequenti disservizi nel collegamento telematico con l’Amministrazione finanziaria.

La questione rientra nel più generale dibattito sull’annunciato – e auspicato da tanti professionisti – sfoltimento degli adempimenti fiscali, in base a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Anche su Eutekne.info, in questi giorni, molti commercialisti hanno sollecitato legittimamente non solo una semplificazione, ma anche una riduzione degli adempimenti, che si rivelano spesso ripetitivi, poiché contengono gli stessi dati (si vedano e “Sulle semplificazioni fiscali ampi margini di intervento” del 24 luglio “In arrivo il taglio degli adempimenti fiscali inutili e troppo costosi” del 20 luglio 2012).

Per ciò che concerne, nello specifico, la presentazione del 770, nell’interrogazione si sottolineerebbe anche che la difficoltà nel rispettare la scadenza di fine luglio è testimoniata dal fatto che, negli anni scorsi, è sempre stata disposta una proroga.

Inoltre – aggiungerebbe l’interrogazione – appare particolarmente grave che, nell’attuale grave fase di recessione economica, il Governo, di fronte allelegittime richieste di proroga, non senta la necessità di dare un sia pur minimosegnale di attenzione nei confronti degli imprenditori onesti, che non solo devono “subire” gli effetti di una politica fiscale che aumenta la pressione tributaria su lavoro e produzione, ma devono anche far fronte a un numero sempre più ampio e complesso di adempimenti burocratici, con conseguente aggravio dicosti e di tempo. 


Senza contare che, da quest’anno, per la prima volta, contribuenti e imprese si sono dovuti confrontare con le complesse modalità di calcolo dell’IMU. 


Per questa serie di motivazioni, l’interrogazione sosterrebbe l’opportunità che anche quest’anno il Governo disponga una proroga per il 770, che, tra l’altro, non comporterebbe alcuna riduzione di gettito per l’Erario, mentre potrebbe costituire un primo, seppur tardivo, segnale di attenzione dell’Esecutivo nei confronti dei contribuenti, per instaurare sul serio un rapporto di buona fede e collaborazione tra cittadini e Fisco.

In base alle indiscrezioni circolate, comunque, il Ministero avrebbe già prestato attenzione alla richiesta di assumere urgenti iniziative per disporre la proroga del termine in questione. L’apposito decreto di differimento al 30 settembre prossimo sarebbe infatti già stato redatto dagli uffici tecnici: mancherebbe solo la firma del Ministro.


Victor Di Maria

SANATORIA PER IMPIEGO LAVORATORI IRREGOLARI EXTRA UE a cura del Dott. Victor Di Maria




Governo: sanatoria per datori di lavoro che impiegano lavoratori extraUE clandestini da almeno 3 mesi

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. Questo è ciò che dice l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012.
La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.

I requisiti per la sanatoria:

- datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno
- lavoratori:
. cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi di lavoro antecedenti il 9 agosto 2012
. cittadini extraUE presenti  nel  territorio  nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011
. rapporti ancora in essere
. presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 (attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici)
- procedura:
. presso lo sportello unico per l'immigrazione
. pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore
. regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi

Esclusi:

- rapporti di lavoro parziale (part-time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici;
- datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per:    
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attività illecite;    
b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;    
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
- datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva  assunzione  del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

STUDI DI SETTORE: ALTRE LETTERE IN ARRIVO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE di Victor Di Maria


Studi di Settore: nuove letterine in arrivo dall’Agenzia Entrate



L’Agenzia delle Entrate ha già cominciato ad inviare le lettere di anomalia relative agli studi di settore ai contribuenti che non erano in linea con le risultanze di Ge.Ri.Co.


Lo spirito è quello di segnalare anomalie che risultano nei modelli degli studi di settore relativi ai periodi d’imposta precedenti e, quindi richiamare l’attenzione del contribuente in modo tale che possa lui stesso fare un’auto-verifica ed eventualmente correggere gli studi relativi all’anno d’imposta 2011.
Si precisa di non sottovalutare tali lettere e di valutane attentamente i contenuti evidenziati al fine di predisporre una nota di risposta.
La migliore soluzione, comunque, è quella di valutare tali lettere insieme al professionista che assiste il contribuente.
Dott. Victor Di Maria