domenica 7 ottobre 2012

CONTRATTO DI AGENZIA E CORRISPETTIVO a cura del Dott. Victor Di Maria


Contratto di agenzia e corrispettivo
Tratto da "Fisco e Tasse di R. Staiano

Sommario
1. IL CONTRATTO DI AGENZIA ED ART. 1742 C.C..
2. IL CORRISPETTIVO NEL CONTRATTO DI AGENZIA.
2.1. DIRETTIVA COMUNITARIA E DIRITTO ALLA PROVVIGIONE NEL CONTRATTO DI AGENZIA.
2.2. ART. 1748 C.C. E LEGISLAZIONE TRIBUTARIA





1. Contratto di agenzia ed art. 1742 c.c..

Il  contratto di agenzia  è disciplinato dall'art. 1762 c.c., il quale stabilisce che  una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. 

L'A.E.C. del 1938 definisce l'agente e il rappresentante commerciale in modo analogo: "E' agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona". Anche la  L. 12 marzo 1968, n. 316, istitutiva del ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, così definisce tale attività: "art. 1 comma 2: agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate".  

Il contratto di agenzia è individuato quindi dalla prestazione dell'agente che consiste in atti il cui contenuto è vario e non predeterminato:  promuovere è infatti dare impulso, far nascere, sviluppare, progredire; promuovere la conclusione di contratti significa dunque provocarne la conclusione (o concluderli direttamente ove l'agente sia anche munito di rappresentanza). L'efficacia causale dell'azione va rapportata più che al singolo contratto, al volume complessivo dei contratti conclusi nella zona assegnata. 

Attività di impulso è la propaganda, destinata a persuadere, informando dell'esistenza del prodotto e illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali, dell'opportunità dell'acquisto.  

Tali attività, pur non esaurendo le prestazioni in cui può concretarsi il promuovere la conclusione di contratti, possono, concorrendo di regola nell'opera dell'agente, considerarsi tipiche. Nessuna di esse - a parte i compiti di informazione di cui all’art. 1746 c.c., che però non determinano ma presuppongono l'esistenza di un rapporto di agenzia  - è tuttavia componente indispensabile della prestazione dell'agente.

2. Il corrispettivo nel contratto di agenzia

Come è noto il contratto di agenzia è un contratto in forza del quale una parte, l'agente, assume stabilmente  l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). L'agente ha dunque diritto ad un compenso e tale compenso è costituito  normalmente dalla provvigione che consiste in una percentuale sull'ammontare dell'affare portato a compimento. Infatti, l’art. 1748 c.c. dispone che l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione e che, se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. 

Si tratta  di una  norma ordinatoria e cioè derogabile dalle parti. 

Queste, infatti, non soltanto possono meglio precisare alcuni principi contenuti nella norma come, ad esempio, la nozione di regolare esecuzione degli affari, ma possono anche disciplinare in modo diverso da quello previsto nell’art. 1748 c.c. la retribuzione dovuta all'agente ai sensi del più generale disposto di cui all’art. 1748 c.c..   

La retribuzione, infatti, è normalmente costituita dalla provvigione e cioè da un compenso fissato in misura proporzionale al valore dell'affare stesso (art. 1748 c.c.); peraltro essa può consistere in un compenso determinato in misura diversa: può consistere, ad esempio, in una somma fissa per ogni contratto concluso, indipendentemente dal suo ammontare o anche per le unità di misura (peso, capacità etc.) delle prestazioni contrattuali.  

La norma di cui all'art. 1748 ha, quindi, chiaramente natura ordinatoria, prevede il compenso normalmente praticato e cioè la provvigione, ma non esclude che le parti possano ricorrere a forme di compenso diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale.  

L'unico limite che le parti incontrano è dato dalla natura del contratto di agenzia. Questo, difatti, è sorto storicamente differenziandosi dai due contratti di mandato e di "locatio operis".  

Di conseguenza non sarebbe possibile per le parti fissare il compenso mediante una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari promossi.  

Difatti, come è stato autorevolmente osservato, "in un'ipotesi del genere verrebbe snaturata la figura dell'agente, quale lavoratore indipendente che assume su di se il rischio del guadagno, e ci troveremmo certamente dinanzi ad una tipo di lavoratore subordinato, eventualmente con caratteristiche proprie". 

La derogabilità della norma circa il modo di determinazione della provvigione comporta la derogabilità anche della norma per cui "se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita". 

Le parti, infatti, non soltanto possono determinare la nozione di "parte eseguita" e la misura della proporzione, ma possono ricorrere anche a criteri diversi di determinazione del compenso dell'agente in ispecie nei casi in cui la retribuzione prevista dall'art. 1742 non consiste nella provvigione regolata dall'art. 1748 prima parte.

2.1. Direttiva comunitaria e diritto alla provvigione nel contratto di agenzia

La Direttiva Europea in materia di agenzia, recepita dal D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 prevedeva che le leggi nazionali avrebbero potuto disporre che l'agente acquistava il diritto alla provvigione nel momento e nella misura in cui si verificava uno dei casi seguenti: 

a) il preponente aveva eseguito l'operazione;
b) il preponente avrebbe dovuto eseguire l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo;
c) il terzo aveva eseguito l'operazione (art. 10, n. 1, della Direttiva). 

La stessa Direttiva aggiungeva che la provvigione si acquisiva al più tardi  quando il terso aveva eseguito la sua parte dell'operazione o avrebbe dovuto eseguirla qualora il preponente avesse eseguito la sua (art. 10 n. 2 della Direttiva). 

In sostanza la Direttiva lasciava agli Stati membri una facoltà di scelta tra varie ipotesi.  

La giurisprudenza di  legittimità  - sulla scorta di quella della Corte di giustizia Europea  – ha chiarito che le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri  - sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva - limitatamente ai rapporti tra le autorità dello stato inadempiente ed i singoli soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti fra privati (cosiddetta efficacia orizzontale). 

Ciò in quanto esclusivamente in tal senso si è pronunciata - sin dalla sentenza 26 febbraio 1986 nella causa n. 152/84 (Marshall/Southampton and South- West Harnpshire Area Health Authority) - la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (vincolante per i Giudici nazionali), la quale non  ha affatto superato il principio che le direttive obbligano esclusivamente  gli stati alla loro attuazione mediante strumenti normativi interni, in modo tale che l'applicazione delle loro disposizioni ai singoli è soltanto l'effetto indiretto -delle disposizioni interne che le recepiscono, ma ha - più limitatamente - stabilito che lo stato non può opporre ai singoli (Si vedano cfr. Cass. civ., 23937/2006; Cass. civ., 3762/2004; Cass. civ., 22440/2006; Cass. civ., 752/2002) l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi impostigli dalla direttiva, per cui risponde, nei loro confronti, dei danni derivanti da tale inadempimento. 

D'altra parte non potrebbe non osservarsi che le facoltà alternative offerte al legislatore italiano escludevano in radice la determinatezza dei contenuto subordinata ad una ulteriore scelta del legislatore interno. 

Infatti, sul punto, la Cass. civ., n. 2000 del 1954 ha osservato che nel nostro ordinamento, prima dell'intervento della direttiva comunitaria del 13 dicembre 1986 sugli agenti di commercio indipendenti e delle due leggi italiane di attuazione (D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303; D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65), l'agente aveva diritto alla provvigione solo per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 1748, comma 1, c.c.) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749 c.c.).  Se l'affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all'agente in proporzione della parte eseguita (art. 1748, comma 1, c.c.). 

Nella sentenza si rileva che "in base alla norma, cosi come era formulata prima dell'attuazione della direttiva, giurisprudenza e dottrina avevano tradizionalmente ritenuto che l'agente acquistava il diritto alla provvigione non nel momento in cui aveva svolto l'attività di promozione del contratto, ma solo quando questo era stato accettato dalle parti e aveva avuto regolare esecuzione, ovvero, come meglio si esprime La normativa collettiva, era andato a buon fine. Promozione del contratto, conclusione del contratto e esecuzione del contratto erano dunque i tre fatti giuridici costitutivi del diritto dell'agente alla provvigione. 

Prima del verificarsi di questa triplice condizione l'agente non poteva vantare alcun diritto, ma era titolare di una mera aspettativa. 

Ciò dava luogo a inconvenienti di non poco rilievo. 

Tra l'altro l'agente, prima del verificarsi del buon fine dell'affare, non poteva disporre della provvigione se non come cessione di un credito futuro; e, nel caso di fallimento del preponente non poteva insinuare il suo credito nel passivo del fallimento. 

La disciplina presentava, inoltre, gravi inconvenienti anche sul piano probatorio. 

L'onere dell'agente di dimostrare la conclusione e il buon fine degli affari si rivelava difficile e gravoso, specie nel caso in cui il preponente avesse stipulato affari diretti nella zona dell'agente, ovvero non. avesse comunicato all'agente il buon fine degli affari da lui promossi. 

In base a tale facoltà il D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, di attuazione della Direttiva ha stabilito che per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per affetto del suo intervento (art. 3 della legge che ha così modificato l’art. 1748, c.c.: Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito,  o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione a suo carico. 

In tal modo la legge, sulla falsariga del modello tedesco, ha distinto tra il  momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita. 

Il momento di acquisizione è il momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti; il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione". 

Dunque, nella nuova disciplina giuridica, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. 

Questa genera non una semplice aspettativa, come nella disciplina precedente, ma un diritto di credito vero e proprio, anche se non esigibile: un diritto che può essere ceduto e permette l'insinuazione nel passivo del fallimento del preponente. 

Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. 

Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente. 

2.2. Art. 1748 c.c. e legislazione tributaria

E’ necessario esaminare le conseguenze della nuova impostazione normativa del rapporto d'agenzia (art. 1748 c.c.) in ordine all'imputazione dei costi delle provvigioni.  

Affermare che  la  distinzione tra fatto-momento genetico dell'obbligazione del   preponente e momento della sua esigibilità incidano sulla imputazione dei costi già certi sin dal primo momento,  non è  una tesi  condivisibile. 

La trasformazione della mera aspettativa dell'agente in vero e proprio diritto è frutto di una maggiore attenzione della situazione dell'agente, quale parte più debole (pur entrambi professionali) tanfo vero che si sono evidenziate dalla giurisprudenza le conseguenze dirette (possibilità di cedere il credito, di insinuarsi nel fallimento del preponente, agevolazione di prova) derivanti dal nuovo assetto. 

Trattasi però di un diritto azionabile nei confronti del preponente solo da un dies a quo "salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o  avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo" con un termine massimo in favore dell'agente " la provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico".  

Quel che appare pertanto rilevante, sotto un profilo che si potrebbe chiamare dinamico (e non meramente statico quale il riconoscimento del diritto in capo all'agente per avere procurato l'affare" o con la nuova terminologia "quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento") è pur sempre l'esecuzione della prestazione da parte del preponente o, con una specie di actio ficticia - corrispondente al vecchio "affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"  - in favore dell'agente, dal momento in cui avrebbe dovuto eseguire la prestazione (con possibilità di deroga convenzionale) col solo limite, questa volta inderogabile, sia come termine sia come quantum, del'adempimento del terzo o analogamente a quanto pattuito per il preponente, dal momento in cui "avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico".  

Pertanto in applicazione dei criteri di cui all'art. 75 del T.U.I.R., nel testo all'epoca in vigore, anche in virtù della nuova normativa, anche a ritenere  inapplicabile il criterio della incertezza della prestazione perché ricollegata a clausola non compatibile con la nuova disciplina, non potrebbe non ritenersi, dalla parte del preponente, che si dovrebbe tener conto della data di esecuzione del contratto (consegna o spedizione dei beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili e le altre ipotesi previste dal predetto art. 75, comma 2, lett. a) e b), del T.U.I.R.) ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza. 

In altre parole, alla superiore disposizione che riconosce la nascita del diritto dell'agente nel momento della stipula del contratto generatore in capo al preponente dell'obbligo di corrispondere la provvigione, non può riconoscersi efficacia abrogativa nella parte de qua delle disposizioni dell'art. 75, comma 2, predetto. 

Invero secondo la nuova disciplina, dalla parte del preponente, rileva la esecuzione (o l'obbligo di esecuzione) del contratto che costituisce il dies a quo per la esigibilità della provvigione, in coerenza il comma sopracitato. 

Non è possibile pertanto invocare il collegamento (o parallelismo) tra nascita del diritto alla provvigione in capo all'agente e diritto del preponente a dedurre il costo della provvigione, collegamento che va fatto, invece, tra esecuzione (o obbligo di esecuzione del contratto) da parte del preponente, cui la nuova disciplina ricollega l'esigibilità della provvigione e diritto di esporre il costo in base alla disposizione più volte citata.

sabato 6 ottobre 2012

Sugli interpelli disapplicativi la Cassazione ci ripensa a cura di Victor Di Maria


La Corte di Cassazione, con la sentenza n.  8663/2011, aveva affermato, con specifico riferimento agli interpelli disapplicativi ex art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73, che il contribuente, a seguito di domanda di interpello, sarebbe stato tenuto a impugnare la risposta, in quanto tale atto altro non sarebbe che un diniego di agevolazione.

La conseguenza, relativa alla necessità di tale impugnazione, era particolarmente penalizzante: infatti, qualora il ricorso fosse stato omesso, all'atto della notifica del successivo avviso di accertamento il contribuente non avrebbe più potuto sollevare motivi di censura concernenti la questione oggetto dell’interpello, in quanto lo avrebbe dovuto fare in sede di ricorso contro la risposta.  
Il problema era molto sentito per le società non operative, visto che, omesso di impugnare la risposta della Direzione Regionale delle Entrate, in sede di ricorso contro l’accertamento vi sarebbe stata una fortissima limitazione nell'oggetto della difesa.  
La sentenza n. 17010 depositata ieri, sancisce, da un lato, che la risposta data dal direttore regionale costituisce atto impugnabile in quanto contenente una pretesa definita, dall'altro, che il contribuente è titolare di una mera facoltà di impugnazione della risposta, e non di un onere. 
Il tutto, a monte, ha come presupposto la diversa qualificazione giuridica della risposta resa a seguito di interpello. 
Nella precedente sentenza (la 8663/2011), i giudici avevano affermato che si trattava di un atto espressamente compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92 (diniego di agevolazione), il che comportava, in sostanza, l’applicazione dell’art. 19 comma 3 di detto decreto, e quindi tornavano operanti i principi affermati in merito ai nessi tra accertamento e cartella di pagamento, sull'autonomia degli atti impugnabili. 
Adesso, invece, la risposta viene “catalogata” non più alla stregua di diniego di agevolazione ma, più ragionevolmente, come “disapplicazione di norma antielusiva”. 
Insomma, nel diniego di agevolazione, pur sussistendo il presupposto del tributo, per realizzare finalità anche extrafiscali, vengono introdotti trattamenti derogatori di favore; nel caso della disapplicazione, si rimuove l’operatività di norme limitative per esempio di deduzioni o crediti d’imposta che sono spettanti in quanto non sussiste il rischio di elusione, nel caso di specie e alla luce dei fatti di causa.
L'esercizio del diritto di impugnazione della risposta solo facoltativa
Da ciò ne deriva che la risposta, non essendo un diniego di agevolazione, non è un atto che riveste la forma “tipica” di uno di quelli elencati nel DLgs. 546/92, quindi non può essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile, dovendosi escludere che, per via interpretativa, si possano introdurre decadenze alla contestazione di pretese fiscali.  
Quindi, come più volte dallo scrivente evidenziato in vari ricorsi, torna applicabile la teoria della “impugnazione facoltativa” (si veda la sentenza n.21045/2007), da cui ne discende che:
- se ritiene, il contribuente può impugnare la risposta all'interpello, siccome si tratta, di fatto, di provvedimento che contiene una pretesa tributaria definita la quale non riveste ancora la forma autoritativa di uno degli atti indicati dall'art. 19 prima citato;
- se tale impugnazione non vine incoata, non ci sono problemi, c’è una facoltà di impugnazione “il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento”.  

Inoltre, la Corte fissa un ulteriore principio di fondamentale importanza, affermando, in breve, che la risposta negativa può essere poi mutata, ma non la risposta positiva, in applicazione del principio di buona fede e leale collaborazione tra contribuente e uffici finanziari, espresso anche dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Dott. Victor Di Maria

venerdì 21 settembre 2012

Enti non profit e censimento ISTAT – un altro obbligo! a cura di Victor Di Maria


Il censimento ISTAT per il non-profit è l’ultimo adempimento burocratico richiesto agli enti non profit.
Molti enti non profit, comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione dall’ISTAT per la compilazione del 9° censimento dell’industria, dei servizi e delle istituzioni non profit.  

Le istituzioni non profit tenute all'adempimento sono 474.765, quasi il doppio rispetto alle 235.000 del precedente censimento. 
Sono suddivise in diverse tipologie: associazioni culturali, sportive e ricreative, cooperative sociali, fondazioni, enti ecclesiastici, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, sindacati, istituzioni di studio e ricerca, di formazione, mutualistiche e sanitarie, ovvero tutte le istituzioni definite come “unità giuridico-economiche dotate o meno di personalità giuridica, di natura privata, che producono beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non hanno facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l’hanno istituita o ai soci”.

Il contenuto del questionario ISTAT per il non profit

Il questionario è diviso in sette Sezioni:
a) Dati anagrafici e stato di attività
b) Struttura organizzativa
c) Risorse umane
d) Risorse economiche
e) Attività svolte
f) Struttura territoriale: unità locali
g) Notizie relative al compilatore

Dal 10 settembre 2012 le istituzioni non profit potranno procedere con la compilazione, anche via Internet, a partire dalle ore 15 dello stesso giorno.
Il termine ultimo per la consegna dei questionari è fissato al 20 dicembre 2012.
Tre le modalità alternative di compilazione e restituzione:
- direttamente on line fino al 20 dicembre 2012;
• restituzione del questionario cartaceo a un ufficio postale fino al 20 ottobre 2012;
• restituzione del questionario cartaceo allo sportello istituito presso l’Ufficio Provinciale di Censimento competente per territorio, fino al 20 dicembre 2012.

Dott. Victor Di Maria 

martedì 21 agosto 2012

"............Coelho

‎"Le cose che ho imparato nella vita"

di Paulo Coelho

Ecco alcune delle cose che ho imparato nella vita:

-Che non importa quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà.
E per questo, bisognerà che tu la perdoni.
-Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per
distruggerla.
-Che non dobbiamo cambiare amici, se comprendiamo che gli amici cambiano.
-Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo
responsabili di noi stessi.
-Che, o sarai tu a controllare i tuoi atti,o essi controlleranno te.
-Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era
necessario fare, affrontandone le conseguenze.
-Che la pazienza richiede molta pratica.
-Che ci sono persone che ci amano, ma che semplicemente non sanno come
dimostrarlo.
-Che a volte, la persona che tu pensi ti sferrerà il colpo mortale quando
cadrai,è invece una di quelle poche che ti aiuteranno a rialzarti.
-Che solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti, non significa che
non ti ami con tutto se stesso.
-Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono
sciocchezze:sarebbe una tragedia se lo credesse.
-Che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior
parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso.
-Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato; il mondo non
si ferma, aspettando che tu lo ripari.
-Forse Dio vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata prima di
incontrare quella giusta, così quando finalmente la incontriamo, sapremo
come essere riconoscenti per quel regalo.
-Quando la porta della felicità si chiude, un'altra si apre, ma tante
volte guardiamo così a lungo a quella chiusa, che non vediamo quella che è
stata aperta per noi.
-La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un
portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti
che è come se fosse stata la miglior conversazione mai avuta.
-È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche
vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi.
-Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli, e un
giorno per amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo.
-Non cercare le apparenze, possono ingannare.
-Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi.

-Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché ci vuole solo un sorriso
per far sembrare brillante una giornataccia.
-Trova quello che fa sorridere il tuo cuore.
-Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che
vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!
-Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai
solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare.
-Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a
sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano,
speranza sufficiente a renderti felice.
-Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, probabilmente
anche loro si sentono così.
-Le più felici delle persone, non necessariamente hanno il meglio di ogni
cosa; soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino.
-L'amore comincia con un sorriso, cresce con un bacio e finisce con un the.
-Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato, non puoi andare bene
nella vita prima di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e tuoi
dolori.
-Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano.
Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l'unico che sorride
e ognuno intorno a te piange.

martedì 7 agosto 2012

Decreto Sviluppo: nuove modifiche alla legge fallimentare di Victor Di Maria


Decreto Sviluppo: nuove modifiche alla legge fallimentare di Victor Di Maria


Il Decreto Sviluppo modifica nuovamente la legge fallimentare, in particolare il concordato preventivo

Il Decreto Sviluppo, convertito in legge ed in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contiene molte novità sulla riforma della legge fallimentare. 
E’ stata, in particolare, prevista per il debitore la possibilità di depositare la sola domanda di concordato, per poi produrre solo in un secondo tempo la proposta, il piano e la documentazione, comunque entro un termine fissato dal giudice, a condizione che insieme alla domanda vengano depositati subito i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. 
In caso di deposito della domanda in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine massimo è di 120 giorni. Vae victis (Guai ai vinti!) - Livio
Dott. Victor Di Maria

venerdì 3 agosto 2012

LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE DI CAPITALE SPETTA ALL'USUFRUTTUARIO di VICTOR DI MARIA


La distribuzione delle riserve di capitale spetta all’usufruttuario


L'articolo 981 del Codice Civile così recita: 
"Articolo 981. L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo."
Il secondo comma prevede che l’usufruttuario possieda il diritto “di trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”. 
Nella prevalente dottrina tale disposizione viene interpretata che l’usufrutto, salvo patto contrario, preclude al socio ogni utilità derivante dalla partecipazione che spetta all’usufruttuario. Difatti è questi che potrà incassare:

- gli eventuali dividendi;
- le riserve di capitale distribuite.

Analizzando il caso dalla prospettiva del socio e dell’usufruttuario, non conta l’origine di una riserva di una società, ma colui che possiede invece il diritto di beneficiare delle delibere della società. 
Pertanto, per le partecipazioni detenute in usufrutto, la destinazione a riserva dell’utile, a suo tempo deliberata, elimina qualsiasi posizione soggettiva specifica del socio e determina solo il valore della quota, e ciò vale a maggior ragione per le riserve di capitale che siano disponibili. 
Pertanto, eventuali distribuzioni di riserve di capitale spettano all’usufruttuario.

Unica eccezione a tale principio è rappresentata dall’esplicito disposto dell’art. 2352 comma 2 c.c., il quale prevede che, in caso di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione sia attribuito al socio e allo stesso siano attribuite le azioni sottoscritte. In merito, occorre comunque ricordare che resta ferma l’autonomia negoziale che il Codice civile consente alle parti in sede di costituzione dell’usufrutto.

Con la costituzione del diritto di usufrutto, pertanto, è bene stabilire nel contratto, oltre alla consueta attribuzione del diritto di voto e del diritto agli utili, anche l’eventuale attribuzione delle riserve di capitale e degli altri diritti amministrativi. 
A norma dell’art. 2352 comma 6 c.c., infatti, gli altri diritti amministrativi spettano “disgiuntamente” (con tutte le difficoltà di gestione che ne potrebbero derivare) sia al socio sia all’usufruttuario, salvo non sia diversamente stabilito.

A questo punto emerge spontanea una riflessione: quale sarebbe l’impostazione da adottare in caso di rimborso di un finanziamento erogato dal socio che ha poi ceduto l’usufrutto della propria partecipazione. 
In tale circostanza, occorre distinguere tra i versamenti del socio:
- fatti a fondo perduto o in conto capitale;
- erogati a titolo di mutuo.

I versamenti in questione, a seconda dei casi, possono assumere la natura di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito. 
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale, secondo la dottrina, costituiscono vere e proprie riserve di capitale da collocare in bilancio all’interno del patrimonio netto. Pertanto, un’eventuale restituzione di tali apporti dovrebbe spettare all’usufruttuario alla luce del ragionamento sopra riportato.

Diversa è la fattispecie dei finanziamenti, a titolo infruttifero o oneroso, erogati dal socio alla società, che costituiscono debiti soggetti all’obbligo di restituzione. 
Essi, infatti, non rientrano tra i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, ma costituiscono mutui ai sensi dell’art. 1815 c.c. e pertanto, in caso di rimborso, non dovrebbero rientrare tra le utilità connesse alla partecipazione posseduta e spettare al socio.

Sempre con riferimento alla distribuzione di una riserva di capitale, occorre infine considerare che resta applicabile la presunzione di cui all’art. 47 comma 1 del TUIR anche se il beneficiario è l’usufruttuario e non il socio.
Secondo la disposizione citata, “indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”. 
Pertanto, anche se si delibera la distribuzione di riserve di capitale, si presume fiscalmente, senza possibilità di prova contraria, che s’intendono, prioritariamente e fino a capienza, distribuite le riserve di utili disponibili, le quali, quindi, concorrono a formare il reddito dell’usufruttuario sotto forma di dividendi.

La circ. Agenzia delle Entrate 16 giugno 2004 n. 26 ha chiarito che la presunzione in commento opera laddove esistano riserve di utili disponibili. 
Pertanto, si considerano escluse dalla presunzione:
- la riserva legale;
- la riserva acquisto azioni proprie;
- la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- la riserva da utili netti su cambi;
- la riserva da deroghe in casi eccezionali;
- la riserva delle società cooperative (art. 2545-ter c.c.);
- le riserve indisponibili derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali;
- la riserva costituita prima della trasformazione progressiva con utili imputati ai soci per trasparenza.
Victor Di Maria

mercoledì 1 agosto 2012

I 90 DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: COSA FARANNO ?


Dopo le dimissioni di Raffaele Lombardo da presidente della Regione siciliana l’Ars sarà sciolta.

Ecco cosa faranno i 90 deputati al termine del loro mandato visto che per molti si potrebbero chiudere le porte del ‘palazzo’.

L’Assemblea si riunirà fino alle prossime elezioni solo nei casi previsti dallo Statuto.

Adamo Giulia (Udc Unione di Centro) pensionata

Ammatuna Roberto (Partito Democratico) medico
Apprendi Giuseppe (Partito Democratico) vigile del fuoco
Ardizzone Giovanni (UDC Unione di Centro) avvocato

Arena Giuseppe (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) avvocato

Aricò Alessandro (Futuro e Libertà alleanza per l’Italia) consulente marketing

Barbagallo Giovanni (Partito Democratico) funzionario AMT Catania

Bartolotta Marcello (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) docente universitario chirurgia Messina

Beninati Antonino Angelo (Il Popolo della Libertà) ingegnere

Bonomo Mario (Movimento Popolare Siciliano) imprenditore

Bosco Antonino (Il Popolo della Libertà) imprenditore

Bufardeci Giambattista (Grande Sud) avvocato

Calanducci Francesco (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) medico

Campagna Alberto (Il Popolo della Libertà) impiegato

Cappadona Nunzio (Gruppo Misto) imprenditore sanitario

Caputo Salvino (Il Popolo della Libertà) avvocato

Caronia Maria Anna (PID – Cantiere Popolare) impiegata

Cascio Francesco (Il Popolo della Libertà) medico

Cascio Salvatore (PID – Cantiere Popolare) medico

Cimino Michele (Grande Sud) avvocato

Colianni Paolo (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) medico

Cordaro Salvatore (PID – Cantiere Popolare) avvocato

Corona Roberto (Il Popolo della Libertà) commercialista

Cracolici Antonino (Partito Democratico) Funzionario INPS

Cristaudo Giovanni (Movimento Popolare Siciliano) funzionario II.DD.

Currenti Carmelo (Futuro e Libertà alleanza per l’Italia) Insegnante

D’Agostino Nicola (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) Imprenditore

D’Aquino Antonio (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) Ricercatore universitario

D’Asero Antonino (Il Popolo della Libertà) commercialista

De Benedictis Roberto (Partito Democratico) ingegnere

Di Benedetto Giacomo (Partito Democratico) sindacalista

Di Mauro Giovanni (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) Impiegato

Digiacomo Giuseppe (Partito Democratico) imprenditore

Dina Antonino (UDC Unione di Centro) medico

Donegani Michele Donato (Partito Democratico) Insegnante

Falcone Marco (Il Popolo della Libertà) avvocato

Faraone Davide (Partito Democratico) impiegato

Federico Giuseppe (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) medico

Ferrara Massimo (Partito Democratico) medico in pensione

Fiorenza Cataldo (Gruppo Misto) Medico

Formica Santi (Il Popolo della Libertà) medico

Forzese Marco Lucio (UDC Unione di Centro) impiegato

Galvagno Michele (Partito Democratico) Impiegato

Gennuso Giuseppe (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) imprenditore

Gentile Luigi (Futuro e Libertà alleanza per l’Italia) Commercialista

Giuffrida Salvatore (UDC Unione di Centro) docente Efal

Greco Giovanni (Movimento Popolare Siciliano) pensionato

Gucciardi Baldassare (Partito Democratico) dirigente Asl

Incardona Carmelo (Grande Sud) avvocato

Laccoto Giuseppe (Partito Democratico) docente in pensione

Leanza Edoardo (Il Popolo della Libertà) medico

Leanza Nicola (Gruppo Misto) dirigente azienda

Lentini Salvatore (UDC Unione di Centro) impiegato

Leontini Innocenzo (Il Popolo della Libertà) attività politica

Limoli Giuseppe (Il Popolo della Libertà) consulente Aziendale

Lo Giudice Giuseppe (Gruppo Misto) medico

Lombardo Raffaele (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) medico

Lupo Giuseppe (Partito Democratico) dipendente Enel

Maira Raimondo Luigi Bruno (PID – Cantiere Popolare) avvocato

Mancuso Fabio Maria (Il Popolo della Libertà) maresciallo guardia di finanza

Marinello Vincenzo (Partito Democratico) docente universitario

Marinese Ignazio (Il Popolo della Libertà) dirigente regionale in pensione

Marrocco Livio (Futuro e Libertà alleanza per l’Italia) impiegato

Marziano Bruno (Partito Democratico) dirigente sindacale

Mattarella Bernardo (Partito Democratico) avvocato

Minardo Riccardo (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) geometra

Mineo Francesco (Grande Sud) assicuratore

Musotto Francesco (Gruppo Misto) avvocato

Nicotra Raffaele Giuseppe (UDC Unione di Centro) imprenditore

Oddo Camillo (Partito Democratico) bancario

Panarello Filippo (Partito Democratico) sindacalista

Panepinto Giovanni (Partito Democratico) segretario comunale

Parlavecchio Mario (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) impiegato

Picciolo Giuseppe (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) medico

Pogliese Salvatore Domenico (Il Popolo della Libertà) commercialista

Ragusa Orazio (UDC Unione di Centro) impiegato

Raia Concetta (Partito Democratico) impiegata

Rinaldi Francesco (Partito Democratico) commercialista

Romano Fortunato (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) ingegnere

Ruggirello Paolo (Movimento Popolare Siciliano) dirigente azienda

Savona Riccardo (Movimento Popolare Siciliano) direttore di Banca

Scammacca Della Bruca Guglielmo (MPA Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud) imprenditore

Scilla Antonino (Grande Sud) imprenditore

Scoma Francesco (Il Popolo della Libertà) dipendente BdS

Spampinato Giuseppe (Partito Democratico) avvocato

Speziale Calogero Arturo (Partito Democratico) impiegato

Termine Salvatore (Partito Democratico) Impiegato

Torregrossa Raimondo Giuseppe (Il Popolo della Libertà) commercialista

Vinciullo Vincenzo (Il Popolo della Libertà) docente scuola media superiore

Vitrano Gaspare (Gruppo Misto) dipendente regionale