giovedì 18 aprile 2013


MUTUI PRIMA CASA, CON IL FONDO SOLIDARIETÀ DEL MEF DAL 27 APRILE È POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE



Dal 27 aprile prossimo torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del MEF che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo – rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro – sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Il Fondo, operativo dalla fine del 2010, ha consentito, sinora, la sospensione di circa 6.000 mutui.
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; 
2. fruizione di agevolazioni pubbliche; 
3. un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. 
Chi può fare richiesta
I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. 
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
Come fare richiesta
Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile – data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo - attraverso la nuova modulistica che sarà resa tempestivamente disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), società del MEF gestore del Fondo.
Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, la inoltra a CONSAP S.p.A. che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

mercoledì 10 aprile 2013

Sport e fisco insieme per il rispetto della legalità - Live Sicilia

Sport e fisco insieme per il rispetto della legalità - Live Sicilia

PALERMO - Sensibilizzare il mondo dello Sport sui valori della legalità e dell’etica, informare gli operatori del settore sulla normativa fiscale e diffondere la cultura dello Sport sicuro.Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato tra la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia e il Comitato regionale del Coni per lanciare il progetto “Sport e Fisco: una squadra per la legalità”.

L’accordo, firmato dal Direttore regionale delle Entrate, Antonino Gentile, e dal Presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza, mira prioritariamente a promuovere un comportamento fiscale corretto da parte di tutti gli operatori sportivi presenti sul territorio regionale, attraverso indagini conoscitive sulle problematiche del settore, la realizzazione di campagne informative e l’organizzazione di tavole rotonde e osservatori.

Lo sport siciliano, i numeri del Coni. Le società sportive, iscritte nel Registro Coni, nella regione Sicilia per l’anno 2012 sono 11.878: 2.044 iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali, 467 iscritte alle Discipline Sportive Associate e 9.367 iscritte agli Enti di Promozione Sportiva.

I controlli del Fisco nello sport. L’attività di accertamento svolta dall’Agenzia in Sicilia nel 2012 ha fatto emergere un’imposta evasa di quasi 2 milioni di euro. I controlli esterni hanno permesso di rilevare irregolarità per quasi 17 milioni di euro, 2 milioni di maggiore Iva e 15 milioni di rilievi Imposte dirette e Irap. Il direttore regionale, Antonino Gentile ha sottolineato che “l’Intesa con il Coni rafforza ancora una volta la consapevolezza e la volontà da parte dell’Agenzia di collaborare con istituzioni e partner esterni, per promuovere in maniera mirata ed efficace la cultura della legalità e l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali anche nell’ambito dello sport. Il settore delle società sportive dilettantistiche è fondamentale per la comunità perché contribuisce alla crescita sana delle nuove generazioni e va difeso da quei soggetti che vogliono sfruttarlo, adottando comportamenti evasivi o elusivi. Alcuni enti, infatti, rivestono fittiziamente la veste giuridica associativa, per godere del regime agevolativo in vigore, e svolgono invece attività commerciali lucrative. I nostri controlli riguardano anche le verifiche sulla reale natura delle spese di sponsorizzazione/pubblicità e sull’uso di operazioni gonfiate o inesistenti finalizzate a risparmi illeciti”.

Il presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza ha dichiarato che la stipula di questo protocollo d’intesa intende tracciare le linee di quella che ritengo possa essere una proficua e duratura collaborazione tra il Coni Sicilia e la Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate. L’intesa tra i due Enti è in grado di costruire una collaborazione capace di favorire la divulgazione e l’approfondimento della materia fiscale nel mondo sportivo dell’isola, che manifesta un forte interesse per i temi che si intendono affrontare a conferma della forte volontà di operare in modo sano e nel rispetto delle regole. Riuscire a fornire una precisa informazione in materia fiscale permetterà, a tutte le società sportive che vogliono operare nella legalità, di non cadere in errori formali dovuti alla imprecisa conoscenza delle normative vigenti”. Fra i presenti anche il vice presidente del Coni Sicilia Sandro Morgana, il consulente fiscale del Coni Sicilia, Victor Di Maria ed il componente di Giunta e responsabile dell’apposita commissione istituita dal Coni Sicilia per affrontare le tematiche relative al fisco, il presidente della Fin regionale, Sergio Parisi, che ha già concordato con il direttore regionale dell'Agenzia Antonino Gentile una prossima tappa catanese.

venerdì 29 marzo 2013

PETIZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI STATO

E' quasi impossibile da credere, ma una quindicenne vittima di stupro è stata condannata a ricevere 100 frustate in pubblico!Dobbiamo mettere fine a questa follia colpendo il governo delle Maldive nel suo punto debole: l'industria del turismo. 

Il patrigno della ragazza è accusato di averla stuprata per anni, uccidendo anche il figlio che aveva dato alla luce. Ora il tribunale dice che dovrà essere frustata per “sesso fuori dal matrimonio” con un altro uomo, di cui non si è saputo neppure il nome! Waheed, il presidente delle Maldive, sta già cominciando ad accusare la pressione globale; ora possiamo spingerlo a graziare la ragazza e a cambiare la legge, per impedire che altre vittime vadano incontro allo stesso crudele destino. È questo l'unico modo modo in cui possiamo mettere fine a questa guerra alle donne: facendoci sentire ogni volta che accadono fatti del genere.

Il turismo rappresenta i maggiori introiti per i benestanti delle Maldive, inclusi molti ministri del governo. Facciamo crescere una petizione da un milione di firme rivolta al presidente Waheed questa stessa settimana e creando una seria minaccia alla reputazione delle isole con pubblicità shock su riviste di viaggio e online, finché non agirà per salvare la ragazza e abolirà questa legge vergognosa.Firma e inoltra quest'email ora, per raggiungere un milione di firme: 

http://www.avaaz.org/it/maldives_global/?bkCEhdb&v=23532 

Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

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Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

martedì 22 gennaio 2013

Riforma del lavoro. Incentivi a maglie più strette - Dott. Victor Di Maria


22 Gennaio 2013

Riforma del lavoro. Incentivi a maglie più strette




Il datore di lavoro, per beneficiare di un qualsiasi incentivo, deve rispettare una serie di principi e regole introdotte nella Riforma del Lavoro

Premessa - Il datore di lavoro non può usufruire degli incentivi se è vincolato ad assumere un determinato lavoratore. Infatti, in caso di assunzioni dovute per legge o contratto collettivo non spetta alcun incentivo. A stabilirlo è la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 12, 13 e 14 con l’intento di dare vita a un’unica disciplina, applicabile a tutti gli incentivi, di ogni ordine e specie. A tal fine, il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha introdotto alcuni principi e regole, operativi dal 18 luglio 2012, che riassumiamo di seguito.

I principi – I principi, in sostanza, sono di quattro tipi. I primi due sono correlati tra di loro, nel senso che “non è possibile fruire di incentivi quando il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere”. Nel dettaglio, tale principio si declina in due situazioni: il primo afferma che l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato in somministrazione; il secondo, invece, chiarisce che l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Inoltre, l’agevolazione non spetta anche quando prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Passando al terzo principio, la Riforma del Lavoro esclude dagli incentivi anche i datori di lavoro o utilizzatori in somministrazione che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva. Il quarto (e ultimo principio) esclude dagli incentivi quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assumere ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Le regole 
– Altre due regole da rispettare ai fini dell’agevolazione sono: il cumulo degli incentivi e la denuncia del rapporto di lavoro. Il primo, nella determinazione del diritto agli incentivi, cumula i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. La seconda regola, invece, afferma che l’invio tardivo delle CO (comunicazioni obbligatorie) inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

lunedì 14 gennaio 2013

Redditometro: il contribuente e la sua difesa - Dott. Victor Di Maria


Redditometro: il contribuente e la sua difesa - Victor Di Maria



Il contribuente è tenuto ad effettuare una ricostruzione dei movimenti finanziari

Da marzo scatteranno gli accertamenti con il nuovo Redditometro. Il contribuente per giustificare la correttezza della propria posizione, sarà costretto, se vorrà giustificare la posizione, a ricostruire la propria “attività finanziaria” e quella della propria famiglia, con l'obiettivo di dimostrare un livello di spesa compatibile con quello dichiarato.

Come difendersi
 - Quanto alle azioni difensive da poter portare avanti è utile ricordare che possono essere utilizzate tutte le opportunità e gli strumenti che la normativa offre al contribuente. Dalla facoltà concessa ex articolo 38, sesto comma del D.P.R. n. 600/73 sino al ricorso dinanzi al giudice tributario, passando anche per l’eventuale contraddittorio da accertamento con adesione. Le argomentazioni del contribuente dovranno essere corredate da adeguata documentazione circa la disponibilità delle somme di denaro che permettono il sostenimento di un alto tenore di vita così come degli incrementi patrimoniali.

Investimenti – Per quanto riguarda in particolare gli investimenti, nel nuovo Redditometro giocano in rapporto di 1 a 1 sull'anno di effettuazione dell'acquisto (ad esempio, dell'abitazione), quando invece l'esperienza comune insegna che gli stessi sono solitamente possibili anche grazie al risparmio di più annualità. Inoltre, la tabella A allegata al decreto, da un lato, consente di nettizzare l'esborso con i disinvestimenti netti dell'anno e dei quattro precedenti; tuttavia, l'articolo 3, ammonisce che il reddito ricostruito deve tenere conto anche della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. Insomma, se l'accumulo di denaro (risparmio) legittimamente presuppone l'esistenza di un reddito nel periodo, ci sembra ragionevole ritenere che l'utilizzo di quel risparmio rappresenti tecnicamente un disinvestimento che deve decrementare l'ammontare della spesa sostenuta.

Disinvestimenti - I “disinvestimenti” patrimoniali realizzati negli anni precedenti quelli sotto osservazione oppure a quelli in cui sono stati realizzati gli incrementi patrimoniali rappresentano, quindi, una giustificazione di assoluto rilievo per il contribuente. Ad esempio, la dismissione di un immobile ricevuto per successione, alla quale qualche tempo dopo ha fatto seguito un incremento patrimoniale, necessariamente deve essere considerato dal Fisco a sottrazione dell’importo considerato a titolo di incremento patrimoniale: questa disponibilità di denaro, infatti, sortisce l’effetto di depotenziare la presunzione del Fisco.

Finanziamenti - Al pari dei “disinvestimenti” anche l’utilizzo di finanziamenti rappresenta un elemento di difesa: il ricorso al credito, come nel classico caso del mutuo, per l’acquisto di un’abitazione incide ad esempio sull’importo da considerare ai fini dell’incremento patrimoniale. Ovviamente, anche le disponibilità finanziarie “impreviste” come le vincite o i risarcimenti assicurativi, quest’ultimi percepiti al di fuori del reddito d’impresa, così come le eredità e le donazioni ricevute rappresentano delle egregie argomentazioni difensive: vale la pena ribadire, però, che se si vuole coltivare qualche speranza di accoglimento delle proprie ragioni, già in ambito contraddittorio, occorre che le stesse siano corredate da idonea documentazione.

Coinvolgimenti di terzi - Laddove siano state avanzate giustificazioni coinvolgenti un terzo, la documentazione acquisita potrebbe essere esaminata, oltre che per procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell’eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato aver effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione: in sostanza, l’eventuale “chiamata in causa” di un parente o di un terzo non è indenne da conseguenze.