domenica 19 gennaio 2014

Movimento 5 stelle: il senso e la natura

Pubblichiamo il testo dell’intervista fatta da Rosaria di Girolamo a Bruno Amoroso e diffusa in rete il 3 marzo 2013

D. Quando e per quale motivo ha ricevuto il titolo di Professore Emerito ?
R. Il titolo corretto è Docente emerito e certifica un lungo periodo di sopravvivenza nel mondo accademico (danese nel mio caso). Emerito non coincide necessariamente con Merito. La sopravvivenza dell’Emerito può essere dovuta alle sue capacità accademiche di “consigliere dei cittadini” o al suo opportunismo accademico di “consigliere del principe”. L’apprezzamento dell’una o l’altra di queste qualità varia a seconda dei casi e del punto di vista di chi guarda.
D. Cosa ne pensa della situazione attuale post elezioni? E quale soluzione consiglierebbe al M5S?.
R. Il risultato elettorale (febbraio 2013) risponde alle attese di quanti si chiedevano dove fosse finito lo spirito di rivolta e di rinascimento degli italiani. Con parole più semplici il loro limite di sopportazione e l’aspirazione a giusto e al bello. Come sempre i vincitori sono coloro che cercano e trovano strade diverse da quelle indicate sulle mappe (o dal GPS) e raccomandate dai “saggi” del giornalismo, della politica e della cultura. Quindi il primo consiglio al M5S è di non ascoltare i consigli di chi ha sempre sbagliato, ma conservare intatta la sua originalità di intuizione e di legame profondo con il sentire delle persone. In Italia (M5S), come in Spagna (Indignatos), in Grecia (Siryza), negli Stati Uniti (Occupy Wall Street) è esplosa finalmente la protesta e si è organizzata in un movimento che ricorda i cambiamenti più importanti della Storia. Nella Roma antica del Senato corrotto, che aveva monopolizzato a se e ai propri sostenitori la proprietà dei beni comuni (le terre) espropriando i contadini, fu un rappresentante della plebe e dei ceti medi proletarizzati a farsi eleggere dal popolo e porre il “VETO” alle funzioni statali del Senato romano per imporre i limiti al furto della proprietà dei senatori del tempo. Al veto dei senatori verso le riforme sociali Tiberio Sempronio Gracco oppose il suo veto al funzionamento dello Stato ottenendo così l’avvio di importanti riforme sociali. La vendetta dei Senatori non mancò di arrivare, con l’uccisione di Tiberio, ma questo lo sanno bene i riformatori sociali.
D. In che termini il successo elettorale del M5S aiuta lo sviluppo del concetto di democrazia? Siamo certi che aiuti l’idea di Democrazia progetto in itenere in Italia?
R. Il successo elettorale del M5S è il più importante fatto di democrazia avvenuto in Italia negli ultimi 33 anni. Questo perché fa crollare le muraglie a difesa del privilegio (“i diritti acquisiti”) che il precedente consenso democratico aveva eretto. In particolare contesta il principio che il cambiamento può avvenire con la difesa dell’esistente e mediante la legge. L’esistente e la legge sono le istituzioni erette a difesa dei privilegi e delle ingiustizie. Per questo la strategia della sinistra basata su una deriva “giuridica” di difesa del diritto e della legge ha fallito. Ogni forma di solidarietà e di cambiamento sociale, oggi come ieri, nei diritti civili come nell’economia, passa attraverso l’abbattimento delle leggi, regole, e norme erette e amministrate a difesa dei privilegi. Dopo il grande movimento democratico della Resistenza furono riscritte le norme fondamentali dello Stato cancellando i diritti acquisiti nel periodo fascista. Oggi è necessario un cambiamento altrettanto radicale, ma che alla riscrittura delle leggi unisca la cancellazione di una struttura politica-amministrativa e giudiziaria collusiva del potere che ha portato la società italiana alla crisi attuale.
D. Si può dire che probabilmente l’obiettivo raggiunto adesso dal M5S sia la ricostruzione del demone del Golpe bianco come risposta a quanto era avvenuto ed era stato, già, definito in alcuni circuiti non mediatici e da forze intellettuali straniere con il governo tecnico precedente?
R. Il risultato del M5S è un buon punto di partenza, per la speranza che crea e per le spinte concrete che può dare al cambiamento, che rende più difficile il completamento di quel “golpe bianco” (fascismo bianco nella definizione di Giulio Tremonti) attuato dalla finanza internazionale grazie anche alla collusione (corruzione) del sistema politico e istituzionale. L’Italia, e l’Europa, hanno assistito muti all’imposizione di un “pensiero unico”, trasformatosi nell’ultimo anno in un “potere unico”, che hanno riportato la miseria nelle nostre strade insieme ai livelli inauditi di corruzione e di rapina. La guerra è tornata nelle nostre cronache quotidiane, ancora una volta travestita da “socialismo coloniale”, insieme alle forme più bieche di schiavitù e impoverimento del 99% della popolazione. Per questo il risveglio prodotto dal M5S per una grande alleanza contro l’1% del potere finanziario e militare è un disegno giusto e realistico.

venerdì 10 gennaio 2014

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il ticket licenziamenti passa da 483,80 a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale


Il 2014 ci regala un ulteriore aumento: il contributo INPS (c.d. ticket licenziamento) dovuto in tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. 

Il nuovo importo del contributo, proprio per la rivalutazione ISTAT dell’1,2%, è stabilito in euro 40,80 mensili; quindi passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.468,83 euro (anziché 1.451,40 euro). 

Esclusi dall’obbligo assicurativo – Oltre ai datori di lavoro domestici, restano escluse dall’obbligo di versamento del ticket: le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici); decesso del lavoratore. Restano esclusi altresì, fino al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, L. n. 223/1991. Mentre per il periodo “2013-2015” è stata disposta l’esclusione per: i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Dott. Victor Di Maria

giovedì 9 gennaio 2014

I FURBETTI DI EQUITALIA Tratto dal Blog di Beppe Grillo ! Incredibile

"Chi protegge Attilio Befera? Perché si esita a smantellare Equitalia, un sistema di riscossione coattiva che dal 2010 al 2012 ha cumulato perdite per 40 milioni mentre foraggia 8mila dipendenti che si dividono 500 milioni di euro soltanto in stipendi.
La recente vicenda giudiziaria che coinvolge il commercialista Paolo Oliverio, il fiscalista dei potenti che pilotava i controlli di Equitalia, è l'ultimo, gravissimo, caso che apre uno squarcio sul verminaio di corruzione, rapporti illeciti e trame segrete che coinvolgono anche l'agenzia delle cartelle esattoriali. Insabbiare o pilotare le verifiche fiscali su imprenditori e grandi società effettuate dalla Fiamme Gialle e influire sull'attività degli ispettori di Equitalia dovrebbe far imbestialire i cittadini onesti che non dormono la notte (qualcuno arriva anche a gesti estremi) quando ricevono cartelle che non lasciano scampo. Esiste invece una lista di intoccabili che MAi riceveranno cartelle esattoriali e di cui Equitalia è obbligata a disinteressarsi. Il file esiste da anni e viene chiamato, nel gergo degli addetti Equitalia, "Disco per l'estate", essendo conservato addirittura su CD.
Inoltre, nella vicenda Oliverio, colpisce lafacilità delle infiltrazioni mafiose nel sistema della riscossione (in questo caso si parla di ‘ndrangheta). Non sempre la magistratura è apparsa pronta quando si è trattato di mettere le mani nella melma delle iscrizioni a ruolo.
Tempo fa fu subito archiviato un filone romano dell'indagine Mokbel/Phuncard su soggetti privi di incarichi in Equitalia o in società controllate che svolgevano attività di mediatori illegali con la complicità di alcuni dipendenti. Nel 2010 notizie di stampa riferirono di vip del mondo dello spettacolo e dello sport che avrebbero ricevuto un trattamento di riguardo dall'agenzia della riscossione. Ma anche stavolta la magistratura non batté ciglio.
Alessio Villarosa, portavoce M5S Camera, chiese in un question time, a settembre scorso, al ministro Cancellieri "Se esistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare, a fronte di quella che appare agli interroganti una scarsa efficienza della procura della Repubblica di Roma nell'indagare sul fenomeno gravissimo della sospensione illegale di cartelle esattoriali, cosa che comporta, tra l'altro, che le inchieste recenti su questa piaga sembrano procedere come monadi in moto browniano, senza la consapevolezza della presumibile estensione e gravità del fenomeno corruttivo di specie". La risposta di Cancellieri fu serafica: per lei non c'era stato assolutamente niente di anomalo.
Adesso, con il caso Oliviero, la misura è colma.

Il MoVimento 5 Stelle vuole far chiudere Equitalia, e farà il possibile per farlo."MoVimento 5 Stelle Camera

sabato 4 gennaio 2014

LA PREVENTIVA ESCUSSIONE NON OSTA ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AL SOCIO - Ricerca a cura del Dott. Victor Di Maria



La sentenza 49/2014 della Corte di Cassazione recepisce in ambito tributario il principio relativo alla responsabilità dei soci di società di persone per i debiti sociali. Tale principio era già consolidato nella giurisprudenza civile
Ai sensi dell’art. 2304 del codice civile, “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.
Ciò, precisa la Cassazione, vale solo per l’esecuzione in senso proprio, quindi per la fase espropriativa, che inizia con il pignoramento.

La preventiva escussione non preclude al creditore sociale (nel nostro caso l’ufficio finanziario) di agire in sede di cognizione per procurarsi subito un titolo esecutivo (il ruolo) nei confronti del socio.
Alla luce di quanto esposto, la cartella di pagamento può essere notificata al socio, posto che essa non è considerata un atto esecutivo, ma solo “l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificabile all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 cod. civ., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva”.
Viene così cassata la sentenza 138/31/10 della C.T. Reg. della Toscana.

È allora confermata anche quella giurisprudenza di merito che, proprio sulla base del menzionato ragionamento, ha specificato che è legittima, nonostante la preventiva escussione, l’ipoteca ex art. 22 del DLgs. 472/97 nei confronti del socio (si veda “Ipotecabili i beni del socio di sas” del 6 luglio 2013).

L’argomento diviene interessante se analizzato sotto il profilo dei termini di decadenza.
La cartella di pagamento, come prevede l’art. 25 del DPR 602/73, deve essere notificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, e ciò, come espressamente contemplato dalla norma, vale sia per il debitore (società di persone) sia per il coobbligato (socio).
Una conferma proviene dalla stessa giurisprudenza tributaria (si veda la sentenza della Provinciale di Treviso 11/5/12 del 31 gennaio 2012).

Allora, si supponga che l’Agenzia delle Entrate notifichi alla società ed ai soci l’accertamento IVA, e che questo non venga impugnato: è in tal caso persino doveroso che Equitalia notifichi la cartella al socio, in quanto se dovesse attendere la preventiva escussione sarebbero ormai decorsi i termini dell’art. 25, per cui in sostanza la responsabilità solidale di quest’ultimo non potrebbe più essere azionata.
Il problema si pone per gli accertamenti esecutivi.

Problema negli accertamenti esecutivi, ove c’è la decadenza
Nel caso delle cartelle, notificato l’atto comincia la prescrizione, quindi Equitalia può notificare la cartella per evitare la decadenza dell’art. 25, poi, per gli atti espropriativi nei confronti del socio, deve attendere la previa escussione del patrimonio sociale (chiaramente se esso esiste), e ciò non ha effetto sulla prescrizione, che può essere interrotta da intimazioni di pagamento al socio.

Per i debiti IVA e IRAP, c’è però l’atto esecutivo ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, ed è il pignoramento a dover sottostare alla decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Allora, entro tale termine va iniziata la fase espropriativa nei confronti del socio, a pena di decadenza, il che si scontra con il principio affermato dalla Cassazione. In altri termini, la necessità di escutere prima la società potrebbe in certi casi ledere il diritto alla riscossione.

Fonte: Alfio Cissello

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - NOVITA' -

Attestato di prestazione energetica (APE) - Novità del decreto "Destinazione Italia"



Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 7 del DL 145/2013 ai commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale.
Detto decreto ha eliminato altresì l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative.
L'obbligo "dichiarativo", che concerne l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici, riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, solo ove soggetti a registrazione.
Infine, l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato, dal 24.12.2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici.

martedì 31 dicembre 2013

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: L'ONERE DELLA PROVA SU CHI GRAVA ? a cura di Victor Di Maria



Su chi grava l’onere della prova nel caso di fatture per operazioni inesistenti ? Tale onere incombe sull’Amministrazione finanziaria per ciò che attiene alla dimostrazione del fatto dell’inesistenza, ossia al fatto che le operazioni contestate non siano mai state compiute. 
Tale principio è stato di recente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 27840 del 12/12/2013 della sezione V.
Nel vicenda processuale, l’Agenzia delle entrate di Roma aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società con cui aveva tra l’altro disposto la ripresa a tassazione di tributi IRPEG e ILOR per utili derivanti da fatture – rilasciate dalla contribuente ad una società controllata – per operazioni inesistenti.
Il ricorso proposto dalla società contribuente era stato accolto in primo grado, con decisione confermata in appello: in particolare, secondo la CTR, le fatture emesse dalla capogruppo erano state ritenute non valide senza un’esauriente motivazione da parte degli organi ispettivi.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la valorizzata esistenza, da parte della CTR, di un gruppo societario al cui interno operavano la contribuente quale capogruppo e la controllata era di scarso valore probatorio, potendosi anzi ritenere che proprio la presenza di rapporti di gruppo potesse favorire scambi interni a fini evasivi; inoltre, secondo l’Ufficio, la CTR aveva omesso di prendere in considerazione gli elementi indicati a sostegno dell’inesistenza delle operazioni e la decisione impugnata era pertanto lacunosa ed illogica nella parte in cui aveva escluso la falsità delle operazioni, anche a volere ritenere che incombesse sull’Ufficio la prova di siffatta inesistenza.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso dell’Agenzia in quanto la sentenza di appello risultava carente nella motivazione nella parte in cui effettivamente eccedeva nella svalutazione del compendio indiziario fornito dall’Ufficio senza una sua analitica considerazione, a fronte di una fin troppo ampia considerazione di elementi in favore della contribuente, alcuni dei quali privi di reale e giuridico peso.
Sul punto, relativo all'onere della prova, la Suprema Corte ribadisce che, in caso di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva. 
Secondo i giudici di legittimità, la tenuta delle scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati dal contribuente ed esposti nella dichiarazione fiscale, non onera, infatti, il predetto anche alla ulteriore indicazione degli elementi probatori attestanti la effettiva corrispondenza alla realtà dei dati indicati in fattura, trascritti nei registri obbligatori e riportati nella dichiarazione annuale. Incombe, invece, sull’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’inesistenza di un maggiore imponibile l’onere di dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.
Tale prova è raggiunta dall’Amministrazione allorché questa fornisca oggettivi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente)fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, prova che può essere data anche attraverso “i verbali relativi ad ispezioni seguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti” in possesso dell’Ufficio (si veda sul punto la sentenza della Cassazione n. 9108/2012).
Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è quindi tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e 2697 Cod. Civ.
Ricerca a cura del Dott. Victor Di Maria
Commercialista e Revisione Contabile.

venerdì 27 dicembre 2013

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - RICERCA A CURA DEL DOTT. VICTOR DI MARIA

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne causa l'estinzione, per cui l'accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa.