sabato 28 giugno 2014

Opportunità lavoro. Per info scrivere al blog

OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE -  Avviso: 2000 tirocini formativi e di orientamento, inserimento e reinserimento al lavoro per la concessione di contributi finalizzati al'inserimento lavorativo
Data Apertura: Aziende: giorno successivo pubblicazione su GURS - Giovani:16esimo giorno successivo pubblicazione su GURS - Data Chiusura: 30 novembre 2014
Il progetto 'Giovani in Sicilia' ha la finalità di rafforzare le opportunità di transizione scuola-lavoro, disoccupazione-lavoro, inattività-lavoro e contenimento del disagio della non occupazione giovanile in Sicilia e quindi di realizzare interventi di formazione on the job, sotto forma di tirocinio di formazione ed orientamento, nonché di inserimento/reinserimento, che prevedono l’assegnazione di facilitazioni economiche per i percorsi di formazione avviati.

La Regione Siciliana in collaborazione con Italia Lavoro - con la quale ha condiviso i contenuti e le modalità di attuazione dell’iniziativa - ha destinato a questo intervento 19.250.000 euro per l’avviamento di percorsi di tirocinio per giovani disoccupati/inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale, residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, di età compresa tra i 25 e i 35 anni non compiuti, che siano inoccupati/disoccupati da almeno 6 mesi.

L’iniziativa promuove 2000 percorsi di tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento o reinserimento con la concessione al tirocinante di una borsa di tirocinio, a titolo di indennità di partecipazione.

I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi e una borsa di 500 euro lordi mensili per ciascun tirocinante. Nel caso in cui il tirocinio fosse a favore di un soggetto disabile, o di un soggetto richiedente asilo, o di un soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria o di un soggetto in percorso di protezione sociale la durata dovrà essere di 12 mesi e la borsa di tirocinio di 750 euro lordi mensili (a queste categorie sono riservati 200 posti).


 

Ai soggetti ospitanti il tirocinio per l’attività di tutoraggio è riconosciuta la concessione di un contributo di 250 al mese per ogni tirocinante. Nel caso dell’assunzione di un tirocinante, il contributo è quantificato secondo il seguente schema:
  • 6.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (7.000 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale);
  • 4.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato part-time (4.600 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale);
  • 3.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi (3.600 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale);
  • 4.700 euro per ogni giovane assunto con contratto di apprendistato ex art. 4 del d.lgs. 167/2011.

Alla conclusione del percorso di tirocinio, Italia Lavoro rilascerà al tirocinante un “attestato” di partecipazione, a condizione che il percorso si sia concluso naturalmente e il tirocinante abbia maturato la frequenza di almeno il 70% della durata complessiva prevista.

I tirocini previsti dall’Avviso hanno durata di 6 mesi (12 mesi nel caso di particolari categorie di soggetti)  e dovranno concludersi entro il 01/12/2015.

Possono candidarsi a ospitare i tirocinanti tutti i soggetti, avente almeno un unità operativa ubicata sul territorio della Regione Siciliana, con “forma giuridica disciplinata dal diritto privato” così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali” dell’ISTAT. Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica descritta, sono sottoposti a forme di influenza pubblica tali da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le aziende possono presentare la propria candidatura a ospitare giovani in tirocinio a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS). E’ necessario registrarsi al portale http://www.pianogiovanisicilia.com/ compilando l’apposito form e inserire le informazioni relative al tirocinio offerto per consentire ai giovani di candidarsi.

I giovani possono presentare la propria candidatura ai percorsi di tirocinio offerti dalle aziende, a partire dal 16° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), registrandosi al portale http://www.pianogiovanisicilia.com/ e compilando il form di adesione.

L’avviso resterà aperto fino a esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 30 novembre 2014, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate con le medesime modalità. 


DOCUMENTAZIONE:


Accertamento è nullo se ..... Ricerca a cura di Victor Di Maria

Accertamento “sprint”. È nullo

(Fonte: fiscalfocus)

L’accertamento notificato prima di 60 giorni è nullo se l’Ufficio non dimostra l’urgenza

È nullo l’avviso di accertamento emesso prima del termine di sessanta giorni prescritto dallo Statuto del contribuente, se l’Amministrazione finanziaria non dimostra di avere agito anticipatamente per un valido motivo. Solo se ricorrono specifiche ragioni di “urgenza” l’operato dell’Ufficio può dirsi legittimo. 

La sentenza. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Tributaria con la sentenza n. 13099/14, pubblicata lo scorso 10 giugno. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, gli Ermellini ricordano quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 18184 del 2014), vale a dire che l'articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanzadel termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso in anticipo. 

Il termine in questione è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. 

Il vizio invalidante non consiste però nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio. 

Confermata la declaratoria di nullità. Alla luce di questi principi di diritto i giudici della Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio hanno ritenuto infondato il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate, rendendo così definitiva la sentenza impugnata, perché con essa la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha giustamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP in contestazione, in quanto notificato al contribuente prima del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 12 comma 7 della Legge 2012 del 2000.

Fatturazione elettronica a cura di Victor Di Maria

Fatturazione elettronica - Principali adempimenti (circ. Agenzia Entrate 24.6.2014 n.18)
Con la circolare n. 18 del 24.6.2014, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse tematiche in materia di fatturazione (elettronica, differita e semplificata), esaminandone la disciplina a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 325-328 della L. 228/2012.
È stato, tra l'altro, precisato che l'elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di formato originario utilizzato per la propria creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario. L'accettazione da parte del destinatario, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non presuppone necessariamente la formalizzazione di un accordo, precedente o successivo, alla fatturazione tra le parti, né influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica.
Dal momento dell'emissione sino al termine del periodo di conservazione, occorre garantire autenticità dell'origine, integrità del documento e leggibilità. Relativamente a quest'ultimo requisito, la circ. 18/2014 ha precisato che la fattura può essere resa leggibile anche soltanto in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori. La leggibilità della fattura elettronica, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo, fermo restando che non sono ritenute sufficienti la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'art. 233, par. 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Trattamento di Fine Mandato Amministratori a cura di Victor Di Maria

Con la sentenza 5.6.2014 n. 754/1/14, la C.T. Reg. Torino ha ribadito che, in conformità all'art. 105 co. 4 del TUIR, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa, in funzione delle quote maturate nell'anno.
Tali accantonamenti restano deducibili anche nell'ipotesi in cui la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del TFM. Ovviamente, in questo caso, nessuna deducibilità ulteriore sarà riconosciuta a fronte dei premi corrisposti alla compagnia assicurativa, i quali rappresentano non un costo, ma un credito vantato dalla società nei confronti di quest’ultima (C.M. 17.6.87 n. 14).

Omesso versamento Iva

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.6.2014 n. 27676, in relazione al reato di omesso versamento IVA, ha esaminato il caso di una società che non aveva provveduto al versamento dell'imposta (per un importo superiore alla soglia di punibilità vigente ratione temporis), a fronte della carenza di liquidità al momento della scadenza dei termini per il versamento.
Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso per difetto di motivazione della sentenza di appello, che si era limitata ad affermare apoditticamente l'irrilevanza della crisi di liquidità dell'impresa ai fini dell'adempimento tributario. Secondo i giudici di Cassazione, la sentenza di appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che, nella circostanza specifica, l'imputato aveva avuto a disposizione solo pochi mesi per accantonare le risorse necessarie al pagamento dell'IVA, posto che l'introduzione del reato di omesso versamento risaliva a pochi mesi prima della scadenza del termine per l'adempimento.
Al di là della questione soggettiva relativa all'introduzione del reato di omesso versamento IVA, la Cassazione sembra aderire a un'interpretazione meno rigida della fattispecie penale in questione, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale per cui il soggetto passivo, ogni volta che effettua operazioni imponibili, riscuote già l'IVA dovuta ed è tenuto ad accantonarla per l'Erario "organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria" (così, Cass. 10813/2014).

martedì 13 maggio 2014

MODELLO 770 PROVA DEL REATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE di Victor Di Maria



Cassazione penale sentenza del 31 ottobre 2013

La prova del pagamento delle retribuzioni può essere fornita dal pubblicato ministero mediante la produzione del modello 770. È quanto emerge dalla sentenza 12 maggio 2014 n. 19454 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

Il caso.
 La Suprema Corte ha esaminato il caso di un imprenditore bresciano condannato alla pena della reclusione (5 mesi e 24 giorni) per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

La difesa. 
Con il ricorso l’imputato ha denunciato l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale.

A parere della Corte territoriale, la presentazione dei Modelli 770, con allegate le attestazioni nominative, era indice delle operate ritenute e dell’avvenuto rilascio delle attestazioni. In realtà, nel corso delle indagini il PM si era rivolto all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva comunicato di essere impossibilitata a verificare se il sostituto d’imposta avesse provveduto a rilasciare le certificazioni. La difesa, pertanto, ha dedotto l’assenza di prova in merito alla consegna delle certificazioni relative alle somme trattenute e da versare all’Erario, per cui, in mancanza di tale presupposto, non poteva dirsi configurato il reato contestato.

Conferma della sentenza gravata. 
Ebbene, le argomentazioni difensive dell’imputato non hanno trovato terreno fertile presso le aule del Palazzaccio. Per gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello di Brescia hacorrettamente ritenuto che la prova del rilascio della certificazione (quindi dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate) potesse ricavarsi da un dato “assolutamente non equivoco” (ossia il Mod. 770), poiché proveniente dallo stesso datore di lavoro obbligato.

In altre parole, la Corte territoriale ha ritenuto non necessario verificare, sostituito per sostituito, se questi ultimi avessero ricevuto l’attestazione (Mod. CUD o altro) da parte dell’imputato, “poiché la presentazione della dichiarazione Mod. 770, con allegate le attestazioni nominative, è indice inequivocabile delle operate ritenute e delle rilasciate certificazioni” (cfr. Cass. Sez. III pen., sentenze n. 14443/2012, n. 27718/2012 e n. 44275 del 2013).

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imprenditore condannandolo al pagamento delle spese processuali.

Per la non punibilità penale dell'omesso versamento IVA occorre la prova di Victor Di Maria

Cassazione Penale, sentenza depositata il 12 maggio 2014

L'imprenditore non è perseguibile penalmente se l’omesso versamento dell’IVA è dipeso da una grave crisi di liquidità determinata da circostanze eccezionali e non preventivabili, ossia per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Tale circostanza, tuttavia, deve essere documentalmente provata.

La sentenza. È quanto ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale nella sentenza 12 maggio 2014 n. 19426.

Il caso. Con la sentenza depositata ieri è stata confermata la condanna inflitta nel merito a un imprenditore lombardo per il reato di omesso versamento IVA di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000.

L’imputato non è riuscito a dimostrare la dedotta carenza dell’elemento soggettivo del reato, essendosi limitato ad allegare, in modo assolutamente generico, lo stato d’illiquidità della società da lui amministrata.

Quando il reato non è punibile.
 Per gli Ermellini è possibile escludere, in astratto, l’assenza di dolo e l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria. È tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene la crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, a idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario).

Detto in altri termini, il contribuente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente - evidentemente riconducibile alla forza maggiore (ex art. 45 c.p.) – “dovrà dare prova – si legge in sentenza - che non gli è stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili” (cfr. Cass. Sez. III pen. n. 5467/2014).

Insomma, l’impossibilità ad adempiere, quando è dovuta al dissesto economico aziendale e personale, configura l’esimente della forza maggiore. Ma tale impossibilità, evidenziano i giudici della Terza Sezione Penale, va dimostrata, e nel caso di specie ciò non è avvenuto. Il ricorso dell’imprenditore è stato pertanto respinto.