lunedì 20 luglio 2015

Split payment - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione


In base alle indicazioni di prassi, il nuovo meccanismo di applicazione dell’IVA previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/72, denominato “split payment”, secondo cui l’obbligo di versare l’imposta relativa all’operazione effettuata dal fornitore nei confronti di un ente della pubblica amministrazione ricade sullo stesso ente pubblico, prevede alcune esclusioni. 

La scissione dei pagamenti non si applica, infatti, alle operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale; né nell’ipotesi in cui l’operazione, soggetta agli stessi obblighi di documentazione di cui sopra, venga certificata con fattura emessa su richiesta del cliente, a condizione, tuttavia, che siano stati emessi anche lo scontrino e la ricevuta fiscale.  

Sono escluse dall’ambito di applicazione dello split payment anche le operazioni non imponibili, esenti, fuori campo IVA; quelle soggette a regimi speciali; quelle per le quali l’ente pubblico risulta debitore dell’imposta in base al reverse charge.

Società operanti nel settore immobiliare - Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

Finalmente una pronuncia importante, sia pure di primo grado, per risolvere una querelle che ci ha visto impegnati a sostenere quello che i giudici hanno sentenziato.

La C.T. Prov. Milano, nella sentenza 959/1/2015 ha chiarito che gli oneri finanziari passivi scaturenti da finanziamenti assistiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono deducibili non solo per le "immobiliari di gestione", come da sempre affermato dall'Agenzia delle Entrate, bensì anche per tutte le altre società operanti nel settore immobiliare.

Sebbene la norma non faccia distinzioni di tipo soggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenutouna tesi diversa. Postula, a tal riguardo, le circolari 19/2009 e 37/2009 dell'agenzia delle Entrate che ha ristretto molto l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina citata, limitandolo alle sole società immobiliari di gestione (SGR).

Tuttavia, la giurisprudenza di merito (cui si allinea la sentenza qui in commento), non condivide tale tesi e ritiene che l'esonero dal cosiddetto "test del Rol", per la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, operi per tutte le società del settore immobiliare.

A conferma che la norma non prevedeva ciò che l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto nelle richiamate circolari, si evidenzia che il legislatore, con una norma del disegno di legge del decreto per l'internazionalizzazione delle imprese, intende modificare l'art. 36 co. 1 della L. 244/2007, limitandone espressamente l'applicazione alle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare.

Tale nuova norma in cantiere conferma che per il passato essa non prevedeva limitazioni soggettive.

"Pessima tempora, plurimae leges", o se si vuole, "Quod principi placuit legis habet vigorem".

Victor Di Maria

martedì 7 luglio 2015

Un'altra importante sentenza in tema di sponsorizzazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche


Nella sentenza 29.4.2015 n. 3819/47/15, la C.T. Prov. di Milano ha affermato che le somme corrisposte alle associazioni sportive per la sponsorizzazione di un prodotto, di un marchio o di un'attività sono qualificabili come "spese di pubblicità" per il soggetto che le corrisponde, a condizione, tuttavia, che sia verificata la sussistenza di un regolare contratto tra le parti, nonché l'inerenza del costo sostenuto rispetto all'attività dell'impresa sponsorizzata. 

Ciò consente di escludere l'assoggettamento di tali costi ai limiti di deducibilità di cui all'art. 108 del TUIR e ai limiti di detraibilità dell'IVA di cui all'art. 19 del DPR 633/72, previsti per le spese di rappresentanza.  

Nella citata sentenza, la C.T. Prov. di Milano ha richiamato i principi espressi da Cass. 5.3.2012 n. 3433, secondo cui, in primo luogo, anche i costi sostenuti per la pubblicizzazione del marchio (non solo del prodotto) sono annoverabili fra le spese di pubblicità. 

In secondo luogo, non è necessario che le attività di sponsorizzazione si traducano in un ritorno economico effettivo; è sufficiente che le suddette attività siano potenzialmente idonee a generare utili per lo sponsor.

Adesso attenderemo i termini per la verifica dell'eventuale costituzione in appello da parte dell'amministrazione finanziaria.


lunedì 29 giugno 2015

Bonus risparmio energetico anche su immobili non strumentali


Ci sono voluti anni di battaglia in contenzioso per raggiungere un importante traguardo.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale n. 2459-12-2015 viene riconosciuto il bonus del 55% per risparmio energetico su immobili locati . diversamente da quanto finora indicato dall’Agenzia delle entrate . 

Nella circolare 36 del 2007 infatti il Fisco chiariva che I i soggetti che svolgono attività di locazione immobiliare non si applica il beneficio poiché i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non sono beni strumentali

Il tribunale ha invece specificato che la norma ( l. 296 2006 ) che ha introdotto la possibilità di recuperare il 55% (oggi 65%) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e il miglioramento termico degli edifici non specifica l'esclusione degli immobili non strumentali.


JOBS ACT: pubblicati altri due decreti attuativi. In vigore dal 25 giugno 2015


Dopo la pubblicazione dei primi due decreti legislativi, attuativi del Jobs Act (n. 22/2015 e n. 23/2015, entrati in vigore il 7 marzo scorso), sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), i seguenti due nuovi provvedimenti:
  1. il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
  2. il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
Entrambi i decreti sono in vigore dal 25 giugno 2015.

Il primo decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, reca misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Il decreto estende le tutele genitoriali per maternità e paternità, sebbene sancisca l'applicazione dei nuovi strumenti di tutela soltanto per l'anno 2015.
Il secondo decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sulle "tipologie contrattuali", è costituito da 57 articoli, suddivisi in 7 Capi, riguardanti:
  • Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro (artt. 1 - 3);
  • Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile
  • Sezione I - Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12);
  • Sezione II - Lavoro intermittente (artt. 13 - 18);
  • Capo III - Lavoro a tempo determinato (artt. 19 - 29); - Capo IV - Somministrazione di lavoro (artt. 30 - 40); - Capo V - Apprendistato (artt. 41 - 47);
  • Capo VI - Lavoro accessorio (artt. 48 - 50);
  • Capo VII - Disposizioni finali (artt. 51 - 57).
Sono eliminati i contratti "a progetto" e le associazioni in partecipazione (artt. 52 e 53) ed i contratti di lavoro "ripartito" (o "in coppia" o "job sharing"), di cui agli artt. 41-45 del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 55, comma 1, lett. d)).
Con il «superamento» dei contratti «a progetto» e di associazione in partecipazione (artt. 52 e 53), sono previsti incentivi alla stabilizzazione delle collaborazioni autonome (art. 54).

domenica 28 giugno 2015

Approvato il decreto legislativo sulla Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo a cura del Dott. Victor Di Maria


Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi.
Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.  
FRODE FISCALE:
Viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando
1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.  
Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.  
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.  
Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione).
Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.  
DICHIARAZIONE INFEDELE:
la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa.
Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA 
Il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi.
L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore.
Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento.
Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà.
Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%.
E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
Dott. Victor Di Maria

DECRETI LEGISLATIVI IN LETTURA PREVENTIVA: DELEGA FISCALE - riscossione

DELEGA FISCALE
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello (decreti legislativi - esame preliminare)  

1 - Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. 

In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.   

Viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.  

L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione. 

Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. 

Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione. 

L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è all’8%).