martedì 9 febbraio 2016

CLICK DAY: Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici - Spese sostenute nel 2015



L'istanza per accedere al credito d'imposta per i costi sostenuti nel 2015 relativi alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi e degli operatori turistici (art. 9 del DL 83/2014 e DM 12.2.2015) deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti 
https://procedimenti.beniculturali.gov.it.

Secondo il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di accesso all'agevolazione si distingue in:


- una fase di preparazione, dall'11.2.2016 (dalle ore 10:00) al 24.2.2016 (fino alle ore 16:00), in cui il legale rappresentante dell'impresa può procedere alla registrazione al portale (ove non sia già avvenuta) e alla compilazione e caricamento dell'istanza;


- una fase di presentazione vera e propria delle domande, dal 25.2.2016 (a partire dalle ore 10:00) al 26.2.2016 (fino alle ore 16:00), in cui viene inviata telematicamente l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.


Pertanto, il click day è fissato alle ore 10:00 del 25.2.2016.


Dott. Victor Di Maria

martedì 10 novembre 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE, I DIRIGENTI DECADUTI E I CONTRIBUENTI NEL PALLONE.


La giurisprudenza assesta un colpo da KO tecnico ai contribuenti. 
La Suprema Corte di Cassazione ha partorito tre sentenze, tutte depositate in data 9 novembre 2015, (sentenze numero 22800, 22803 e 22810), che sanciscono uno stop alla possibilità di eccepire il vizio di sottoscrizione degli avvisi di accertamento  in sede di ricorso contro gli atti impositivi sottoscritti  dai così detti “dirigenti decaduti”.
E' appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 37/2015, ha dichiarato illegittimi gli articoli 8 comma 24 del DL 16/2012, articolo uno, comma 14 del DL 150/2013 e articolo uno comma 8 del DL 192/2014, per violazione anche dell'articolo 97 della Costituzione, che dispone la regola del concorso per l’accesso alle cariche pubbliche.  

La sentenza n. 22810  mette a fuoco, in breve,  la “sorte” dei dirigenti decaduti e  la validità degli atti da essi sottoscritti. 

Riprendendo le parole della Corte, “non assume rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico al capo dell’ufficio siccome avvenuto in dipendenza di una norma regolamentare illegittima o, per quanto afferente, di una norma di legge dichiarata incostituzionale”. 

Nella sentenza n. 22800 è stabilito che, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 600/73, non appare necessario che il funzionario delegato alla sottoscrizione detenga la qualifica dirigenziale, ma è invece sufficiente che sia appartenente alla “carriera direttiva” (nella sentenza n. 22810, si specifica che quanto esposto vale non solo per il delegato ma pure per il delegante).  

Per i contribuenti una piccola via di uscita deriverebbe dalla sentenza n. 22803 che ribadisce che quando il contribuente eccepisce la potenziale illegittimità della sottoscrizione, spetta all’ente impositore (Agenzia delle Entrate) fornire la prova circa la legittimità della stessa.  

E' utile ricordare che non è agevole per il contribuente verificare se il delegato detenga il potere di "firma", e se esso sia stato conferito in maniera legittima.

Insomma, per concludere, la giurisprudenza, allo stato dell'arte, sembra chiudere la strada dei ricorsi contro i provvedimenti firmati "illegittimamente" da funzionari di uno Stato che, invece, dai contribuenti pretende sempre comportamenti legittimi. 
Dott. Victor Di Maria

martedì 13 ottobre 2015

Si preannuncia una importante novità sul limite all'uso del contante.



Il premier ha annunciato che la misura, sollecitata dall'Ncd, sarà inserita nella manovra: "Riportiamo i livelli alla media europea".

Il limite attuale è stato introdotto dal governo Monti, mentre il quarto governo Berlusconi l'aveva alzato a 12.500 euro. Sono esclusi gli acquisti dei turisti extra Ue

Il tetto ai pagamenti in contante, fissato nel 2011 a mille euro con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e l’evasione, sarà triplicato “portandolo a 3mila euro”.

Ad annunciare ufficialmente l’intervento, che sarà inserito nella legge di Stabilità attesa in consiglio dei ministri giovedì, è stato Matteo Renzi, parlando a Rtl 102.5.

“Proporremo al Parlamento di riportare i livelli del contante alla media europea, al livello francese”, ha detto il premier. Che già in passato si era detto favorevole a una revisione al rialzo una volta che fosse stata avviata lafatturazione elettronica.

Il limite oggi in vigore è stato introdotto dal governo diMario Monti con il decretoSalva Italia, nel 2011.

In precedenza si potevano pagare in contanti fino a 12.500 euro, soglia che il governo Prodi nel 2008 ha ridotto a 5mila euro ma che è stata rialzata al livello precedente con la manovra d’estate del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

Lo stesso esecutivo, con la finanziaria del 2010, ha poi rivisto al ribasso il tetto portandolo a 5mila euro.

Nel 2011 nuovo taglio, a 2.500. Poi la scure di Monti, che ha però fatto salvi gli acquisti deituristi extra Ue: russi, giapponesi e cinesi continuano a poter comprare in contanti spendendo fino a 15mila euro. Per quanto riguarda il resto d’Europa, 11 Paesi tra cui Germania e Olanda non hanno alcuna limitazione all’uso del contante. Francia, Grecia, Spagna e Belgio prevedono invece tetti che variano dai 1.500 ai 3mila euro. Solo il Portogallo ha un limite di 1000 euro come l’Italia.

lunedì 12 ottobre 2015

OSSERVATORIO SULLE PARTITE IVA IN ITALIA AD AGOSTO 2015


Nel mese di agosto 2015 sono state aperte 16.265 nuove partite Iva. 

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente si osserva una flessione (-6,5%). 

La distribuzione per natura giuridica delle nuove partite IVA mostra che la quota relativa alle persone fisiche, è pari al 77,2%, 

le società di capitali si attestano al 17,5%, le società di persone circa al 4%, mentre la percentuale dei “non residenti” e “altre forme giuridiche” è pari all’1,2%. 

Rispetto ad agosto 2014, si rilevano decisi decrementi di aperture per le forme societarie: società di persone -19,4%, società di capitali -11,1%; calo più contenuto, invece, per le persone fisiche (- 4,7%). 

Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 42% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,7% al Centro ed il 36,1% al Sud e nelle Isole. 

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, i pochi aumenti di aperture di partite IVA sono localizzati in Provincia di Trento (+11,9%), Abruzzo (+6,4%) e Sardegna (+3,8%); invece le flessioni più consistenti si sono verificate in Basilicata (-22,4%), Lazio (-12,2%) e Toscana (-11,5%). 

Con riferimento alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra, come di consueto, il maggior numero di aperture di partite Iva (25,3% del totale), seguito dalle attività professionali (11,4%) e dall’agricoltura (10,4%). 

Rispetto ad agosto dello scorso anno, tra i settori principali si osserva un aumento di partite IVA nell’istruzione (+11,7%), incrementi più contenuti per la sanità (+2,1%) e le attività immobiliari (+1,8%), mentre le flessioni più evidenti si registrano nei trasporti (-18%), edilizia (-13,3%) e servizi d’informazione (-12,2%). 

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile, con il 62,7% delle partite Iva aperte da soggetti di sesso maschile. 

Il 47,6% delle aperture è attribuibile ai giovani fino a 35 anni e il 34,1% a soggetti tra 36 e 50 anni. 

Rispetto al corrispondente mese dello scorso anno tutte le classi di età accusano cali di aperture, principalmente la più giovane (-6,8%). 

Nello scorso mese di luglio 1.249 soggetti hanno aderito al nuovo regime forfetario, mentre 4.016 soggetti hanno aderito al regime fiscale di vantaggio . 

Entrambi i regimi esonerano i contribuenti dal pagamento di Iva ed Irap. 

Il regime di vantaggio, in vigore fino al 2014, limita l’imposta dovuta al 5% degli utili dichiarati e può essere mantenuto per cinque anni, con l’eccezione dei soggetti giovani che, fino al compimento del 35° anno di età, possono mantenerlo anche oltre i cinque anni. 

Il nuovo regime forfetario, introdotto a partire dal 2015, può essere invece riconosciuto senza limiti di tempo e fissa l’aliquota di imposta al 15% del reddito determinato forfetariamente sulla base di una percentuale dei ricavi/compensi (che varia in base all’attività esercitata). 

I requisiti per poter aderire o rimanere nei due regimi sono differenti, ad esempio il tetto massimo di ricavi/compensi è 30.000 euro per il regime di vantaggio, mentre per il regime forfetario varia tra 15.000 e 40.000 euro in base all’attività esercitata.

Complessivamente, tali adesioni rappresentano il 32,4% del totale delle nuove aperture. 

La possibilità di opzione tra i due regimi è stata prevista dal decreto “milleproroghe” (DL 192/2014) ed è valida solo per l’anno in corso, in considerazione della circostanza che da gennaio 2016 resterà in vigore solo il regime forfetario.

Dott. Victor Di Maria

giovedì 6 agosto 2015

BANCAROTTA - CARATTERISTICA PRINCIPALE DI ALCUNE FATTISPECIE (CASSAZIONE PENALE 20/7/2015)

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL REATO DI BANCAROTTA.



La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.7.2015 n. 33774, nell'escursus della decisione ha precisato, tra l’altro, che:

  • mentre è certamente consentita l’opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato o da un consulente contabile a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale o del consulente che, essendo consapevole dei propositi dell’imprenditore, dia a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o l’assista nella conclusione dei relativi negozi o svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o che, comunque con il proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l’altrui progetto delittuoso (cfr. Cass. n.49472/2013); 
  • il reato di bancarotta impropria da reato societario, di cui all’art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/42, come riformato dal DLgs. 61/2002, sussiste anche quando la condotta abbia solo aggravato il dissesto già esistente (cfr. Cass. n. 17021/2013); 
  • nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo è rappresentato dalla consapevolezza di dare ai beni della società fallita una destinazione diversa da quella dovuta sulla base della funzionalità dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e di garanzie per i creditori (cfr. Cass. n. 44933/2011); 
  • la bancarotta fraudolenta per “dissipazione”, ex art. 216 co. 1 n. 1 del RD 267/42 si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, di cui all’art. 217 co. 1 n. 2 del RD 267/42, sia sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prima, nelle prospettive delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere, che sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta, sempre nella prima ipotesi, di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei ad essa (cfr. Cass. n. 47040/2011).
La sentenza precisa la portata delle fattispecie e segna un punto di chiarezza sulla controversa materia.

Dott. Victor Di Maria

mercoledì 5 agosto 2015

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE COMUNICA I DATI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL 1° SEMESTRE 2015


Nei primi sei mesi del 2015 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 194.364 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-335 milioni di euro, pari a -0,2%). Ai fini del confronto omogeneo tra il risultato registrato nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, è necessario tener conto del venir meno del gettito dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, il cui versamento ammontava a 1.692 milioni di euro ed era previsto per il solo anno 2014. Al netto di questa entrata straordinaria del 2014, le entrate tributarie erariali presentano una crescita tendenziale del +0,7% (+1.357 milioni di euro).
IMPOSTE DIRETTE
Registrano un gettito complessivamente pari a 106.075 milioni di euro, in aumento dello 0,6% (+1.505 milioni di euro) rispetto agli stessi mesi del 2014. 
L’introito dell’IRPEF cresce dello 0,7% (+577 milioni di euro) principalmente per effetto delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (+3,8%) e di quelle dei lavoratori autonomi (+1,2%). In calo, invece, le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (–2,3%). Tale variazione negativa è tuttavia attribuibile al meccanismo di regolazione contabile del bonus degli 80 euro fino ad oggi corrisposto (1.000 milioni di euro), che per il settore pubblico avviene l’anno successivo a quello di attribuzione. Si registra infine un calo dei versamenti in autoliquidazione di 290 milioni; il risultato riflette gli effetti di alcuni provvedimenti previsti dalla legge di stabilità 2014 quali la rimodulazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e la modifica delle aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia (rispettivamente 65% e 50% per le spese sostenute nel 2014). Inoltre si registra una diminuzione del 16 per cento dei contribuenti che hanno versato entro la scadenza di giugno ed un aumento del 5 per cento del versamento medio per contribuente rispetto ai dati dell’anno precedente.
L’IRES presenta un gettito di 9.225 milioni di euro (-596 milioni, pari al -6,1%). Questo risultato è determinato principalmente dal venir meno dei maggiori versamenti a saldo effettuati lo scorso anno a titolo di addizionale IRES (+8,5 punti percentuali per i soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari - DL 133/2013). Il tributo era stato istituito per il solo anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 ed era affluito all’erario nel mese di giugno 2014 con la scadenza a saldo dell’IRES. L’incremento registrato sull’acconto (+1,2%) è indicativo di un miglioramento tendenziale dell’attività economica. 
Tra le altre imposte dirette, aumenta dell’81,3% (+719 milioni di euro) il gettito dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e del 92,8% (+532 milioni di euro) quello dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione. Il gettito di entrambe le imposte è sostenuto dagli incrementi delle aliquote di tassazione dei redditi di natura finanziaria, rispettivamente dal 20 al 26 per cento e dall’11,5 al 20 per cento, adottati per finanziare le misure di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha registrato una crescita di 1.077 milioni di euro (+26,8%) dovuta alla variazione di aliquota, dal 12,5 al 20 per cento prevista dal D. Lgs. n.44/2014, sulla tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) di diritto estero. L’imposta sulle riserve matematiche del ramo vita assicurazioni presenta una crescita di 217 milioni di euro (+10,3%) per effetto dell’incremento nella raccolta premi nel 2014.

IMPOSTE INDIRETTE
Il gettito ammonta a 88.289 milioni di euro con una diminuzione dell’1,0% (–917 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Si confermano in aumento le entrate dell’IVA che crescono di 747 milioni di euro (+1,5%) per effetto dell’andamento complessivamente positivo della componente relativa agli scambi interni e dei versamenti dovuti in base all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment” [1] (+1,8%, pari a +744 milioni), mentre risulta stabile il gettito registrato dalle importazioni dai Paesi extra-UE (+3 milioni di euro).

Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) segnano un decremento di 368 milioni di euro (–3,2%). In flessione anche il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) che ha generato entrate per 1.234 milioni di euro (–981 milioni di euro, pari a –44,3%). Il meccanismo di versamento dell’imposta prevede rate di acconto mensili calcolate in base ai consumi dell’anno precedente e un saldo che viene versato l’anno successivo a quello di riferimento, entro fine marzo, in base ai consumi effettivi. Per effetto di tale meccanismo, la flessione del gettito registrata è stata determinata dalla variazione negativa del conguaglio versato a marzo 2015 sulla base dei consumi effettivi di tutto l’anno 2014, risultati inferiori a quelli del 2013.
ENTRATE DA GIOCHI
Le entrate relative ai giochi presentano, nel complesso, una crescita del 4,7% (+270 milioni di euro).

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo risulta in aumento del 2,1% (+84 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio–giugno 2015 corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
 

[1] Si ricorda che la legge di stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello “Split Payment” che prevede che le pubbliche amministrazioni versino direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

martedì 4 agosto 2015

CASSAZIONE: NON AL PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM" PER I MANCATI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI INPS


E' stato un tema fortemente dibattuto in varie aule di giustizia: inesistenza del principio del "NE BIS IN IDEM" in caso omessi versamenti di contributi INPS.

Il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai dipendenti è legittimamente sanzionato due volte, sotto il profilo amministrativo e penale, senza che ciò violi il principio del "ne bis in idem" secondo cui nessuno può essere giudicato o condannato due volte per i medesimi fatti.
In tema di omesso versamento contributivo, inoltre, la crisi di liquidità dell'azienda non è da considerarsi causa di esclusione della pena in quanto nella fattispecie criminosa sussiste il dolo generico, costituito dalla consapevolezza del soggetto di omettere il versamento di quanto dovuto.
Così ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 31378 del 20 luglio 2015.

Il fatto
La controversia è sorta nel corso di un giudizio penale in cui un imprenditore è stato ritenuto colpevole del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2 del Dl 463/1983.