giovedì 19 luglio 2012

Fisco e sommerso, Italia maglia nera "La pressione fiscale arrivata al 55%"


Lo studio di Confcommercio:
gli italiani  in regola con le tasse sono i  più vessati del mondo.
Befera: "In alcuni casi il peso
delle tasse sfiora anche il 70%"


Gli italiani onesti, che non sfuggono al fisco, risultano i cittadini più tassati in assoluto, sopportano una pressione reale pari al 55%, un record mondiale: una soglia mai prima d’ora raggiunta che ci vede svettare su tutti gli altri Paesi. Un massimo assoluto rilevato dalla Confcommercio e confermato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ammette: «La pressione fiscale è elevatissima, è un grosso problema» e ci sono imprenditori «virtuosi» su cui grava un carico anche superiore, in alcuni casi pari al 70%. A rincarare ancora la dose arriva poi il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che giudica «sottostimati» i dati Confcommercio.

Ma una novità positiva dovrebbe arrivare almeno per le Pmi con il dl sviluppo, c’è infatti un’emendamento sull’Iva di cassa, una vera e propria boccata d’ossigeno. La proposta sarà domani al voto delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera e consentirebbe alle società con un fatturato fino a 2 milioni di versare l’Iva solo quando viene effettivamente incassata: un aiuto importante per le società che attendono i pagamenti della Pa, ma anche per i fornitori delle imprese versano i corrispettivi con molto ritardo. Per l’Italia rimane comunque centrale il tema dell’evasione. A rispettare il fisco, racconta Befera, è «una maggioranza silenziosa», ma tanti altri si sottraggono. Ecco che secondo l’associazione dei commercianti l’imposta evasa ammonta a circa 154 miliardi di euro. E con tutta probabilità anche nel 2012 il sommerso in Italia viaggia introno al 17,5%, un quota non eguagliata da nessun altro Paese. Insomma l’Italia è divisa in due: da una parte il folto popolo degli evasori e dall’altra i moltissimi cittadini che non si sottraggano al fisco e pagano un dazio così alto anche a bilanciamento di coloro che sfuggono al fisco. Il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, sottolinea la necessita di un riforma fiscale che porti a una «riduzione di una pressione oggi insopportabile».

Per il leader dei commercianti la diminuzione del carico deve avvenire attraverso una contrazione della spesa e un restringimento dell’evasione. In particolare l’organizzazione invita ad andare avanti senza timidezze sulla spending review e a scongiurare un nuovo rialzo dell’Iva. Un incremento che per l’associazione dei commercianti potrebbe tra il 2011 e il 2014 portare a una calo dei consumi reali pari a 38 miliardi. Per Sangalli un altro punto cruciale riguarda la semplificazione di un sistema fiscale giudicato «’barocco» e anche in questo caso si ritrovano d’accordo con Befera che confida sopratutto sulla delega fiscale. Entrambi si augurano la recupero di un fondo taglia tasse, in cui far confluire i proventi della lotta all’evasione, anche se le Entrate sottolineano come la priorità spetti alla «tenuta dei conti pubblici». Comunque Befera rassicura sulle strategie per il recupero dell’evasione: «A fronte di un’Iva che diminuisce per la forte riduzione dei consumi, la base imponibile non sta calando», ciò significa, osserva, che «l’effetto deterrenza comincia a funzionare» e gli italiani anche grazie ai controlli effettuati, stanno iniziando spontaneamente a cambiare comportamento.
Fonte: La Stampa

mercoledì 18 luglio 2012

SRL NORMALE, SEMPLIFICATA O CAPITALE RIDOTTO a cura del Dott. Victor Di Maria


Se un cliente ci chiede di voler dare vita ad una nuova società a responsabilità limitata, adesso siamo costretti dover chiedere:
“Come la gradisce: ordinaria, semplificata o a capitale ridotto?”
L’articolo 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto la  Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, con l’intento di ridurre i costi di avvio della società anche per i soci con un’età superiore ai 35 anni (così come avverrà per le SRL semplificate).
Di seguito viene riportato il testo completo della nuova norma:
“1- Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice  civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che abbiano  compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2- L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo  2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a  una  o  più persone fisiche anche diverse dai soci.
3- La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli  atti,  nella corrispondenza della società e nello  spazio  elettronico  destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4- Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni  del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.”
In un primo momento si pensava che la SRL a capitale ridotto andasse a sostituire la SRL semplificata, ma nella realtà questa nuova tipologia non la sostituisce, ma l'affianca alla SSRL.
Andiamo quindi a verificare tutte le caratteristiche della nuova società SRL a capitale ridotto, prendendo come riferimento la Società Semplificata a Responsabilità Limitata (SSRL). Semplificando al massimo il concetto, si può dire che la SRL a capitale ridotto altro non è che una SSRL aperta agli over 35.
ETÀ:
Nella SSRL solo i soci under 35 possono costituire validamente la società. Tale limite, che pone seri problemi di incostituzionalità, viene “ribaltato” nella SRL a capitale ridotto, specificando che i soci devono aver compiuto 35 anni alla data di costituzione.
ATTO COSTITUTIVO:
L’atto  costitutivo, così come per le SSRL, deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare tutti gli elementi previsti dall’articolo 2463-bisdel Codice Civile:
  • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di tutti i soci;
  • la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’ammontare del capitale sociale “ridotto” di importo variabile da 1 ad un massimo di  9,999 euro, apportando esclusivamente denaro e non beni o servizi;
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
  • le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
AMMINISTRAZIONE:
Ricordiamo uno dei capisaldi della SRL semplificata: gli amministratori devono essere soci.
Il secondo comma dell’articolo 44 dispone che l’atto costitutivo può prevede che l’amministrazione della SRL a capitale ridotto possa essere affidata a una o più persone fisiche, anche diverse dai soci.
STATUTO:
L’atto costitutivo, così come già previsto per le SSRL, deve essere redatto per atto pubblico. Nella norma, tuttavia, non si fa nessuna menzione al famoso statuto standard, di cui stiamo ancora aspettando la predisposizione da parte del ministero.
Non essendo espressamente citato, si può ritenere che tale formulazione standard non sia richiesta. Sarebbe necessaria però una nota che renda esplicita la decisione del legislatore.Guardando questa nuova tipologia di SRL, possiamo ragionevolmente dire di trovarci di fronte ad una sorta di SNC, ma con l’indubbio vantaggio  della responsabilità limitata che garantisce il capitale privato dei soci.
Rimangono dei dubbi infine sulle agevolazioni previste per la SRL semplificata: per quest’ultima tipologia, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e degli onorari notarili, ma tali agevolazioni sembrerebbero non applicarsi alla nuova SRL a capitale ridotto.
Per le spese di costituzione invece, non vale più l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo mentre per l’intervento notarile non verrà richiesto l’onorario, ma un “semplice” rimborso spese, la cui entità massima sarà comunque stabilita per legge dal ministero della Giustizia.
Ad majora
Dott. Victor Di Maria



Commissione d'inchiesta parlamentare sul debito PUBBLICO. Tratto dal Blog di Beppe Grillo

La prima misura che il MoVimento 5 Stelle chiederà dopo le elezioni politiche sarà l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le cause del debito pubblico sia a livello nazionale che a livello amministrativo. 

La Commissione dovrà verificare eventuali episodi di corruzione, di mala gestione del bene pubblico, di favoreggiamento di lobby vicine ai governi che si sono succeduti negli ultimi anni e agli amministratori locali. 

I responsabili dovranno motivare ogni spesa effettuata senza disporre della copertura finanziaria, dovranno spiegare l'acquisto di derivati e di altre forme di investimento che si sono rivelate fallimentari, spesso operate per aggirare il patto di stabilità. 

La Commissione dovrà predisporre misure legislative per evitare che i cittadini siano indebitati senza il loro consenso e, in presenza di reati, denunciare i responsabili alla magistratura. 

La Commissione dovrà agire in totale trasparenza, i suoi lavori saranno seguiti via Rete. 

Il debito caricato sulle spalle della popolazione italiana dai partiti, come un somaro che accetta di sopportare qualunque peso, deve avere fine. 

La Regione Sicilia è un esempio emblematico della fabbrica del debito a carico dei contribuenti ignari. 

La Sicilia è virtualmente fallita e si prospetta un commissariamento, forse con Bondi. 

Tutti sapevano della situazione siciliana da decenni. I potentati locali sono stati foraggiati da un'enormità di denaro pubblico in cambio della golden share per il partito, dalla Democrazia Cristiana di Andreotti con Lima, alla UDC di Casini con Cuffaro, a Forza Italia di Berlusconi con Dell'Utri (mitico il 61 a 0 di seggi del 2001). 

In cambio la Sicilia ha oggi il 40% di disoccupazione giovanile e lo spettro del ritorno dell'emigrazione di massa. Chi ci ha guadagnato? 

Questo dovrà essere il compito della Commissione. 

In Sicila come in tutta Italia. Il debito delle amministrazioni locali, molte già commissariate come Alessandria, è di 113 miliardi di euro, escluse però la quasi totalità delle partecipate: il debito potrebbe quindi raddoppiare. 

Il debito pubblico dello Stato ha intanto superato i 1.966 miliardi. 

Ci vediamo in Parlamento. 

Sarà un piacere.

Beppe Grillo

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORATORI A CHIAMATA ....a cura del Dott. Victor Di Maria


Dal 18 luglio in vigore la comunicazione preventiva in caso di prestazione del lavoratore a chiamata

Dal 18 luglio 2012, così come previsto dalla Legge n. 92/2012  (Riforma del Mercato del Lavoro), è in vigore l'obbligo di comunicare, da parte dei datori di lavoro, l'utilizzo di lavoratori intermittenti (a chiamata).
La comunicazione amministrativa semplificata dovrà avvenire preventivamente rispetto all'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Ad oggi, la comunicazione dovrà pervenire alle Direzioni Territoriali per il Lavoro - competente per territorio - tramite fax o posta elettronica. 

Si ricorda che la sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva va da 400 euro a 2400 euro per ogni lavoratore per cui viene omessa la comunicazione.



articolo 35, comma 3-bis D.L.vo n. 276/2003
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

DIMISSIONI DAL LAVORO CON CONVALIDA a cura del Dott. Victor Di Maria


Dal 18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge . 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).
Le procedure previste sono 2:

1. Convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio per:
- la lavoratrice durante il periodo di gravidanza
- la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino
- la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento

comma 4, dell'articolo 55, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro

2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici:
- tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego
- tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio

stralcio dei commi 17 e 18, dell'articolo 4, Legge n. 92/2012
17. .... l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro....

La dimissione o la risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata ad una delle procedure di convalida sopra indicate.

Dott. Victor Di Maria

Reato da omesso versamento INPS .....


CASSAZIONE PENALE

Non punibile chi versa le ritenute previdenziali in ritardo ma prima che l’Inps lo diffidi ad adempiere

Il datore commette il reato, che ha natura omissiva istantanea: non è però passibile di pena grazie alla successiva condotta ripristinatoria

LEGITTIMO IMPEDIMENTO .....


CASSAZIONE PENALE


All’imputato non bastano i postumi dell’intervento chirurgico per ottenere il rinvio dell’udienza


Inadeguato il certificato medico che prescrive «riposo e cure»: è legittimo impedimento solo l’impossibilità assoluta di presentarsi in aula