venerdì 8 agosto 2014

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE QUALE STRUMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA MAFIA. Ricerca a cura del Dott. Victor Di Maria


Il sequestro di prevenzione è una delle misure reali previste e disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano al fine di  arginare il fenomeno mafioso. 
È, infatti, opinione ormai consolidata quella in base alla quale risulti indispensabile, nella lotta alle organizzazioni di stampo mafioso, privare queste ultime dei proventi economici derivanti dalle loro attività illecite.

Non è più sufficiente, quindi, limitarsi alla cattura e successiva carcerazione dei vari boss, senza poi loro impedire il possesso e l’utilizzo di vaste quantità di denaro «sporco» reimpiegabili successivamente in attività lecite. Ciò, a maggior ragione, a seguito  della metamorfosi mafiosa voluta da Bernardo Provenzano dopo le stragi del ’92, quando Cosa Nostra ha assunto sempre più i caratteri di una vera e propria «holding finanziaria». 

Combattere la mafia dal punto di vista economico permette,  quindi, di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, indebolire notevolmente l’organizzazione, privandola così dei mezzi necessari per rafforzare la sua influenza sull'economia lecita, dall'altro accertare la responsabilità e il ruolo di soggetti estranei alla normale attività criminosa dell’organizzazione, ricostruendo, in tal modo, la rete di relazioni e connivenze di cui essa si avvale per il perseguimento dei propri obiettivi.  

La misura in esame era stata introdotta, per la prima volta, dalla cosiddetta legge «Rognoni-La Torre», la n. 646 del 1982; il precedente intervento normativo, la legge n. 575/1965, facendo seguito alla legge n. 1423/1956, si limitava, invece, ad estendere l’applicabilità della sorveglianza speciale e del soggiorno obbligato, tipiche misure di prevenzione personali, anche ai soggetti solo indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso.  

In realtà, tutto ciò apparve, sin dai primi tempi, insufficiente per una lotta concreta e puntuale alla criminalità organizzata. 

Limitandosi, infatti, alla sola carcerazione preventiva dei singoli, i processi di mafia terminavano il più delle volte con assoluzione per mancanza di prove. Si aggiunga, inoltre, che la sostanziale assenza di strumenti in grado di colpire il potere economico di tali organizzazioni aggravava ulteriormente l’allarme sociale all'epoca imperante. 

In un simile contesto, la legge «Rognoni-La Torre» ebbe il merito di introdurre non solo l’art. 416 bis nel codice penale, grazie al quale la mafia iniziò ad essere finalmente considerata un’unica entità, facilitando quindi il compito degli inquirenti, ma anche le misure di prevenzione patrimoniali, sequestro e confisca nello specifico, attraverso cui colpire le ingenti disponibilità finanziarie mafiose. 

Per quel che invece concerne la natura giuridica della misura oggetto di esame, dottrina e giurisprudenza non risultano avere, ancora oggi, unanimità di vedute. Secondo un primo orientamento, il sequestro preventivo avrebbe finalità conservative cautelari, in quanto strumento diretto ad evitare la dispersione dei beni dell’indiziato e, di conseguenza, la sottrazione di questi alla successiva confisca. A sostegno di ciò, la citata dottrina pone, in primo luogo, il disposto di cui all’art. 2 quater della L. n. 575/1965, il quale stabilisce modalità esecutive del sequestro preventivo simili a quelle già delineate dal codice di procedura civile nonché, in seconda istanza, l’art. 2 sexies della medesima legge, la quale 
impone il divieto di nominare custodi dei beni sequestrati l’indiziato ed i suoi congiunti. Tale ricostruzione individua, poi, il fumus nell'appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose e il periculum in mora nella necessità di garantire l’esecuzione della successiva confisca. 
Secondo, invece, un diverso orientamento non sussisterebbero, in realtà, punti di contatto né rispetto al sequestro probatorio penale né, tantomeno, rispetto a quello civile conservativo: non sarebbero proprie, infatti, del sequestro di prevenzione, rispettivamente, né la funzione probatoria né quella di garanzia. Alcuni rilevano, al contrario, che determinate analogie siano individuabili con la disciplina del sequestro preventivo penale, in quanto strumento volto a tutelare gli interessi della collettività e ad evitare che i reati abbiano conseguenze ulteriori e più gravi di quanto materialmente già commesso.
Tuttavia, nonostante le obiezioni appena sottolineate, le citate somiglianze processuali rispetto al sequestro conservativo civile, ex art. 671 c.p.c., e, nello specifico, alle relative modalità esecutive, non potranno essere messe in discussione. 

Un opposto orientamento, però, pur essendo concorde su questo aspetto, osserva che la vicinanza tra sequestro preventivo e l’omonima misura del c.p.c. termini, in realtà, proprio alle sole modalità esecutive: il sequestro conservativo è, difatti, finalizzato principalmente all'espropriazione forzata la quale, a sua volta, mira al soddisfacimento del diritto di credito di colui che abbia fondato motivo di ritenere in pericolo la propria pretesa creditoria. 
Al contrario, il sequestro preventivo è volto alla realizzazione della successiva confisca e alla definitiva apprensione del bene sequestrato da parte dello Stato. Funzioni, quindi, ben diverse che non permetterebbero in alcun modo di accostare, dal punto di vista sostanziale, le misure appena prese in considerazione. 
Anche un ulteriore interpretazione esclude decisamente equivalenze tra sequestro preventivo e quanto disposto dal c.p.c. 

Si afferma, infatti, che «… la sola funzione del sequestro di prevenzione è quella di togliere al mafioso l’immediata disponibilità materiale e il possesso di determinati beni in vista della futura confisca della quale costituisce la fase anticipatoria e strumentale».
Si ribadisce, quindi, il fondamentale compito di lotta alla criminalità organizzata attraverso il suo indebolimento economico; quest’ultima sembra essere, del resto, la linea interpretativa più accreditata, anche considerando che al sequestro di prevenzione non può essere ricondotto alcun carattere sanzionatorio: l’applicazione di una sanzione è, difatti, ciò che scaturisce dall'accertamento di responsabilità in ordine alla commissione di un fatto integrante gli estremi di un reato. Il sequestro in esame, al contrario, non presuppone l’accertamento di alcuna responsabilità penale: risulterà, infatti, applicabile già in presenza di situazioni meramente sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto sul quale andrà ad incombere. Del resto, nella lotta alla criminalità organizzata è indispensabile anticipare la soglia di tutela e, come è stato affermato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, ciò è possibile in virtù di un sistema preventivo che richiede al giudice di agire non sulla base del proprio arbitrio, bensì in virtù «… di un’oggettiva valutazione dei fatti (… )».
Difettando, quindi, nell'applicazione del sequestro preventivo, l’accertamento della responsabilità penale in ordine alla commissione di un dato reato, risulterà esclusa l’applicabilità sia dell’art. 192 n. 2 c.p.p., «Valutazione della prova», sia la verifica dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all’art. 273 c.p.p., entrambi indispensabili ai fini dell’applicazione di eventuali misure 
cautelari personali. Esclusioni, quindi, da considerarsi, per quanto sopra esposto, logica conseguenza della stessa natura del sequestro di prevenzione. 

Non di minore importanza, infine, è un’ulteriore posizione dottrinale secondo la quale, in merito alla natura delle misure applicabili tramite procedimento di prevenzione, «… la matrice (… ) è di chiaro stampo amministrativo, come risulta, d'altronde, dal fatto che uno dei soggetti promotori è il questore, autorità amministrativa, che per lungo tempo si è ritenuto trattarsi di procedimento di natura amministrativa e che lo stesso provvedimento decisorio, il decreto, è notoriamente strumento di regolazione proprio dell’attività amministrativa». 

Presupposti indispensabili per l’applicazione delle misure preventive patrimoniali. 

Il sequestro preventivo trova applicazione, come disposto dall'art. 16 del D.L. n. 159 del 2011, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», su determinate categorie di soggetti tra le quali, chiaramente, gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p. Tali indizi, «… necessari per l’applicazione delle anzidette misure, ben possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie che, pur senza assurgere alla dignità di prova indiretta, sono tuttavia idonei a giustificare sul piano logico-razionale la mera probabilità che il proposto appartenga all'associazione mafiosa». 

Elemento centrale è, quindi, la pericolosità del soggetto valutata allo stato attuale, vale a dire al momento in cui viene posto in essere il giudizio di prevenzione. 
La pericolosità è identificata con l’appartenenza stessa all'organizzazione criminale: così facendo, il giudizio di prevenzione andava ad identificarsi pressoché con l’accertamento che il prevenuto fosse partecipe dell’associazione mafiosa. Difatti, non si riteneva necessaria alcuna ulteriore motivazione da parte del giudice per l’applicazione delle misure preventive. 

Un sistema valutativo, quello appena citato che, come vedremo in seguito, ha subito profonde modifiche nelle ultime riforme, in particolar modo relativamente al ruolo attribuito alla pericolosità sociale del soggetto coinvolto. 

Prima, però, di procedere in tal senso, appare comunque indispensabile capire quando esattamente possa ritenersi 
configurabile il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, figura delittuosa cardine nell'applicazione delle misure di prevenzione. 

Giurisprudenza maggioritaria sostiene la non necessarietà di un vincolo associativo, tra il singolo e l’organizzazione, a carattere permanente o comunque di lunga durata. È, infatti, sufficiente un legame limitato nel tempo o, comunque, al solo periodo necessario al singolo per il raggiungimento del proprio obiettivo personale, senza però che questo faccia venir meno la rilevanza penale della partecipazione all'associazione di stampo mafioso. 
La pericolosità sociale potrà, quindi, avere carattere esclusivamente sintomatico ed essere fondata su elementi indiziari da soli idonei a giustificare il convincimento del giudice. Ad esempio, nel giudizio di prevenzione anche una mera chiamata in correità è stata ritenuta sufficiente per la successiva applicazione di una misura preventiva.
Tuttavia, è bene chiarire un ulteriore aspetto in merito all'appartenenza del soggetto prevenuto ad organizzazioni criminali. 
Dottrina e giurisprudenza hanno, difatti, sottolineato la differenza tra «far parte» e «appartenere» ad un’associazione mafiosa. 

Nel primo caso siamo innanzi ad un soggetto realmente partecipe e in grado di fornire un apporto assiduo, concreto e indispensabile per il potenziamento dello stesso consesso criminale; inoltre, «colui che è parte» risulta essere inserito in una stabile struttura organizzativa. 

Al contrario, nel secondo caso, manca, in primo luogo, proprio l’inserimento nell'organizzazione, seppur il soggetto risulta comunque essere nella piena disponibilità di questa, condividendone, oltretutto, gli interessi illeciti. 

Ebbene, ai fini dell’applicazione di una misura preventiva, «gli indizi di appartenenza», la cui sussistenza abbiamo accertato essere, nel precedente sistema, requisito indispensabile, devono ritenersi riferiti anche al caso della mera appartenenza e non della sola partecipazione. Del resto, è la stessa ratio delle misure preventive a suggerire questa interpretazione, oltre che il disposto di cui all'art. 16 del Codice Antimafia: affermare, infatti, che siano suscettibili di applicazione di una misura preventiva patrimoniale non solo gli indiziati di appartenenza ad associazioni di cui all'art. 416 c.p., ma anche, nell'ordine, coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o, coloro che per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, non può che indicare un’applicabilità in realtà molto più ampia delle suddette misure rispetto ai soli soggetti membri attivi e permanenti di associazioni criminali.

Fonte: I beni sequestrati alla mafia di Katia Sacchetti

lunedì 21 luglio 2014

Accertamento autotrasporto, per il carburante basta la fattura

La fattura deve contenere tutte le indicazioni previste, ma non sono necessari chilometri percorsi e numero di targa del veicolo rifornito

Ai fini della deduzione dalle imposte dirette del costo per carburanti e della detrazione dell'Iva pagata sull'acquisto dei carburanti stessi, gli autotrasportatori devono documentare con la fattura i rifornimenti di carburante. In particolare, la fattura deve contenere tutte le indicazioni previste, ma non sono necessari chilometri percorsi e numero di targa del veicolo rifornito. E' quanto stabilito dalla sentenza 691/01/2014 della Ctr Liguria, che ha accolto le motivazioni di un autotrasportatore conto terzi al quale il Fisco aveva contestato la non congruità degli acquisti di carburante effettuati nel 2008 perché nelle relative fatture non erano stati esposti i chilometri percorsi e il numero di targa del veicolo.

venerdì 18 luglio 2014

Canone Rai over 75: esonero se invio del modello entro il 31 luglio

Entro fine mese l'invio della richiesta di esenzione dal canone RAI per i soggetti che hanno compiuto 75 anni




Entro il 31 luglio, i soggetti che intendono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone RAI a partire dal secondo semestre, devono compilare e inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia stessa. I requisiti per l'agevolazione sono avere compiuto almeno 75 anni d'età al 31.7.2014 e avere un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro. Si ricorda, inoltre, che il 31 luglio scadono i termini di versamento delle rate del canone, per coloro che hanno scelto il pagamento rateale. In particolare, il 31 luglio scade la seconda (e ultima) rata per i soggetti che hanno scelto il pagamento semestrale, e la terza rata per coloro che hanno scelto il pagamento trimestrale.

Fonte:Fiscal focus

Titolo conseguito all'estero - Iscrizione nell'Albo del Paese ospitante - Condizioni (Corte di Giustizia UE 17.7.2014 cause C-58/13 e C-59/13) - Victor Di Maria





La Corte di Giustizia, nella sentenza 17.7.2014 nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, ha stabilito che l’art. 3 della direttiva 16.2.1998 n. 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che non costituisce una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro:

  • si rechi in un altro Stato membro per acquisirvi la qualifica professionale di avvocato, a seguito del superamento di esami universitari; 
  • faccia poi ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.
Infatti, la direttiva sullo stabilimento degli avvocati prevede quale unico requisito per l’iscrizione nello Stato membro ospitante quello della presentazione all'autorità competente di un certificato di iscrizione presso l’Ordine dello Stato membro di origine.
I cittadini dell’Unione possono scegliere così lo Stato membro nel quale acquisire il proprio titolo o quello in cui esercitare la propria professione, inerendo tali circostanze all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.
A tal fine, risulta irrilevante la presentazione della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati solo poco tempo dopo rispetto al conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine.


Dott. Victor Di Maria

lunedì 14 luglio 2014

Richiesta nuova dilazione dei ruoli per contribuenti decaduti a cura del Dott. Victor Di Maria




L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accer­tamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dila­zione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguar­dare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In base alle direttive emanate da Equitalia, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accer­tamento “esecutivo” può:
·       chiedere una dilazione “ordinaria”, semplicemente presentando la domanda, fino a 72 rate mensili, per gli importi fino a 50.000,00 euro;
·       chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72 rate mensili, dimostrando la temporanea situa­zione di obiettiva difficoltà finanziaria (ad esempio esibendo la certificazione ISEE per le per­sone fisiche, o determinati documenti contabili per le società, come i bilanci), per gli importi superiori a 50.000,00 euro;
·       chiedere una dilazione “straordinaria”, fino a 120 rate mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.

L’art. 11-bis del DL 24.4.2014 n. 66, inserito in sede di conversione nella L. 23.6.2014 n. 89, ha in­tro­dotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 22.6.2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), erano decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31.7.2014.
Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quin­di, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.

2 decadenza dalla dilazione

Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73 così come modificato dal citato DL 69/2013, il debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di omesso pagamento di due rate consecutive del piano.
Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del DPR 602/73 antecedente alle modifiche appor­tate dal DL 16/2012 (entrate in vigore il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata con il man­cato versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.
L’effetto della decadenza consiste:
·       nell’intera riscuotibilità del debito, con eventuale adozione di misure cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) e avvio delle attività espropriative;
·       nell’impossibilità di accedere nuovamente alla dilazione.

I contribuenti che, alla data del 22.6.2013, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli possono ora essere riammessi al beneficio grazie alle novità introdotte dall’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito.

3 presentazione della domanda

Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 31.7.2014.
Attualmente, non sono state pubblicate né direttive di Equitalia né comunicati stampa relativi alla modulistica da utilizzare per la richiesta di tale dilazione.
Pertanto, in attesa dell’eventuale predisposizione di tali moduli, appare sufficiente presentare una domanda in carta semplice con la quale, oltre a chiedere la riammissione alla dilazione, occorrerà attestare di essere decaduti da una precedente dilazione entro il 22.6.2013.
Non è ancora stato specificato se, pure ai fini della dilazione in oggetto, i debitori debbano dimo­strare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In merito alle dilazioni “ordinarie”, se il debito è di importo sino a 50.000,00 euro, gli uffici di Equi­talia concedono la dilazione senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria, mentre per i debiti di importo superiore occorre, come evidenziato, produrre idonea documentazione.

4 piano di dilazione

Il piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito si differenzia, sotto alcuni aspetti, dalla comune dilazione dei ruoli.
Infatti, il nuovo piano di dilazione potrà essere concesso per un massimo di 72 rate mensili, esclu­dendo con ciò la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili.
Una volta accordato, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, non con il mancato pagamento di otto rate ma di due rate, anche non consecutive.
In assenza di dati normativi contrari, sembra possibile chiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante.
Una volta concessa la dilazione, Equitalia, come prevede l’art. 19 del DPR 602/73, non può più iscri­vere ipoteca sugli immobili del debitore (art. 77 del DPR 602/73), e lo stesso dovrebbe valere per il c.d. “fermo delle auto” (art. 86 del DPR 602/73), nonostante ciò non sia previsto espressa­mente.
Invece, ove Equitalia, in precedenza, avesse già iscritto l’ipoteca, la misura cautelare manterrebbe i suoi effetti sino al pagamento dell’ultima rata del nuovo piano di dilazione.
Non vi sono preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare).

In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura ese­cutiva, eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già stato venduto all’asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.

Dott. Victor Di Maria
Commercialista.

lunedì 7 luglio 2014

Abi e Pmi, prorogata la moratoria dei debiti: esteso l’Accordo per il credito. Ricerca a cura di Victor Di Maria




È una nuova boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese che passa attraverso la proroga, fino alla fine dell’anno, dell’ “Accordo per il credito 2013“, 

lo strumento – la cui scadenza era fissata per il 30 giugno – messo in campo per consentire la sospensione e l’allungamento dei finanziamenti delle aziende.   

Lo ha reso noto ieri l’Abi d’intesa con le parti co-firmatarie che sono Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Coldiretti, Claai, Confedilizia, Confagricoltura, Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) e Confetra.   

I pilastri principali dell’intesa non sono cambiati:   
1. sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui (anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali);   

2. sospensione per 12 o 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;   

3. allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% di quella residua del piano di ammortamento;   

4. allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;   

5. allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.   


Fondi europei, i numeri del fallimento E la Sicilia continua ad affondare - Live Sicilia

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