lunedì 29 giugno 2015

Bonus risparmio energetico anche su immobili non strumentali


Ci sono voluti anni di battaglia in contenzioso per raggiungere un importante traguardo.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale n. 2459-12-2015 viene riconosciuto il bonus del 55% per risparmio energetico su immobili locati . diversamente da quanto finora indicato dall’Agenzia delle entrate . 

Nella circolare 36 del 2007 infatti il Fisco chiariva che I i soggetti che svolgono attività di locazione immobiliare non si applica il beneficio poiché i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non sono beni strumentali

Il tribunale ha invece specificato che la norma ( l. 296 2006 ) che ha introdotto la possibilità di recuperare il 55% (oggi 65%) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e il miglioramento termico degli edifici non specifica l'esclusione degli immobili non strumentali.


JOBS ACT: pubblicati altri due decreti attuativi. In vigore dal 25 giugno 2015


Dopo la pubblicazione dei primi due decreti legislativi, attuativi del Jobs Act (n. 22/2015 e n. 23/2015, entrati in vigore il 7 marzo scorso), sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), i seguenti due nuovi provvedimenti:
  1. il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
  2. il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
Entrambi i decreti sono in vigore dal 25 giugno 2015.

Il primo decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, reca misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Il decreto estende le tutele genitoriali per maternità e paternità, sebbene sancisca l'applicazione dei nuovi strumenti di tutela soltanto per l'anno 2015.
Il secondo decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sulle "tipologie contrattuali", è costituito da 57 articoli, suddivisi in 7 Capi, riguardanti:
  • Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro (artt. 1 - 3);
  • Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile
  • Sezione I - Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12);
  • Sezione II - Lavoro intermittente (artt. 13 - 18);
  • Capo III - Lavoro a tempo determinato (artt. 19 - 29); - Capo IV - Somministrazione di lavoro (artt. 30 - 40); - Capo V - Apprendistato (artt. 41 - 47);
  • Capo VI - Lavoro accessorio (artt. 48 - 50);
  • Capo VII - Disposizioni finali (artt. 51 - 57).
Sono eliminati i contratti "a progetto" e le associazioni in partecipazione (artt. 52 e 53) ed i contratti di lavoro "ripartito" (o "in coppia" o "job sharing"), di cui agli artt. 41-45 del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 55, comma 1, lett. d)).
Con il «superamento» dei contratti «a progetto» e di associazione in partecipazione (artt. 52 e 53), sono previsti incentivi alla stabilizzazione delle collaborazioni autonome (art. 54).

domenica 28 giugno 2015

Approvato il decreto legislativo sulla Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo a cura del Dott. Victor Di Maria


Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi.
Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.  
FRODE FISCALE:
Viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando
1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.  
Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.  
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.  
Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione).
Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.  
DICHIARAZIONE INFEDELE:
la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa.
Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA 
Il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi.
L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore.
Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento.
Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà.
Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%.
E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
Dott. Victor Di Maria

DECRETI LEGISLATIVI IN LETTURA PREVENTIVA: DELEGA FISCALE - riscossione

DELEGA FISCALE
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello (decreti legislativi - esame preliminare)  

1 - Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. 

In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.   

Viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.  

L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione. 

Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. 

Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione. 

L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è all’8%).

domenica 31 maggio 2015

Slalom gigante per le agevolazioni assunzioni....


La presenza, per il 2015, dell’esonero contributivo triennale previsto dal comma 118 dell’art.1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha riproposto all’attualità la possibilità di gestire con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato prestazioni di lavoro svolte con strumenti giuridici diversi, in particolare in riferimento ad amministratori, soci e familiari. Non solo: l’inizio della stagione estiva potrebbe portare all’utilizzo del part time ciclico a tempo indeterminato, in luogo del tradizionale contratto a termine stagionale.
 Al di là della convenienza, è opportuno analizzare in modo approfondito gli elementi sostanziali della configurabilità del lavoro subordinato a tempo indeterminato nei casi sopra riportati, e non solo le condizioni previste per beneficiare dell’esonero.
Quest’ultime, in estrema sintesi, prevedono che alle assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Non sono esonerabili le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione, dello stesso datore di lavoro, a tempo indeterminato. 

L’esonero inoltre non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Analizzando i casi sopra anticipati, gestire le attività stagionali non con contratti temporanei, come il contratto a termine e la somministrazione, ma con part time verticali a tempo indeterminato è perfettamente legittimo e non contrasta con la possibilità di beneficiare dell’esonero.

Il problema principale di tale costruzione è rappresentata dall’impossibilità per i lavoratori di ricevere indennità per la disoccupazione, l’odierna NASpI, per i periodi di non lavoro, fermo restando che il contratto rimane in essere e quindi il lavoratore non si trova tecnicamente in una situazione di perdita involontaria dell’occupazione. 

Già in passato, con i previgenti istituti per la disoccupazione, la questione era stata oggetto di interesse, sfociata con la sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 2006 (si veda anche la circolare INPS 55/2006): il perdurare del rapporto di lavoro nei periodi di sosta assicura al lavoratore impiegato a tempo parziale verticale “una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione” lavorativa.

Sicuramente la situazione determina un contrasto diretto tra istanze del lavoratore e del datore di lavoro, dove reciprocamente il vantaggio di una parte del contratto diventa uno svantaggio dell’altra.

Nella non semplice gestione di tale contrasto, si registrano prassi a livello territoriale, non condivisibili, dove l’esonero non viene riconosciuto dall’INPS nelle attività stagionali con chiusura annuale, mentre viene riconosciuto per le punte di attività stagionali.

Altra situazione interessata dagli allettanti vantaggi dell’esonero riguarda il lavoro dei familiari, soprattutto nelle piccole imprese o nelle ditte individuali.

L’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato con un familiare stretto, è difficilmente prospettabile nell’ambito di un’impresa individuale in quanto in tale contesto opera una presunzione di gratuità della prestazione, in particolare per il familiare convivente, trovando essa causa nei vincoli di affetto e solidarietà del contesto familiare.
La presunzione, ovviamente, non è un divieto assoluto ma determina un maggior rigore probatorio: per superare la presunzione di gratuità della prestazione è necessario che sia data la piena prova dell’instaurazione di un rapporto subordinato, mediante la dimostrazione dell’assoggettamento al potere direttivo del familiare datore di lavoro, la c.d. etero direzione, e dell’erogazione di un corrispettivo periodico al familiare dipendente.

Come afferma il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la convivenza del figlio di fatto rende impossibile la configurabilità della subordinazione (si segnalano, tra le recenti pronunce, Cass. 05-09-2014, n. 18783 e Corte di Appello di Genova 14 aprile 2014).

Infine, per gli amministratori, è necessario ricostruire il quadro giurisprudenziale relativo alla compatibilità della carica in una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato.

Con la sentenza 329/2002, la Corte di Cassazione ha affermato che “la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita e in caso di attribuzione allo stesso soggetto solo delle funzioni inerenti al rapporto organico, la nullità del rapporto di lavoro avente ad oggetto quelle stesse attività non esclude il diritto al distinto compenso specificamente deliberato in favore degli amministratori”.

In sintesi, è possibile cumulare, in via generale, i due rapporti purché siano rispettati le seguenti condizioni:
  1. Sussistenza di un rapporto di subordinazione, caratterizzato dalla soggezione all’eterodirezione;
  2. Alterità oggettiva tra le prestazioni in esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e quella svolta come amministratore.
Riguardo al primo punto, è necessario che l’amministratore non assorba nella sua carica tutti i poteri di direzione, controllo e rappresentanza della società, o comunque poteri di amministrazione straordinaria o la totalità dell’amministrazione ordinaria, rendendo di fatto impossibile una soggezione di dipendenza verso un qualunque soggetto o organismo della stessa. 
E quindi, in altri termini, deve sussistere un soggetto, ovvero un organismo, come il cda, che eserciti i poteri tipici della subordinazione, ancorché attenuata da una eventuale carica dirigenziale.
Dott. Luca Vannoni
Fonte: Euroconference 

La precedente carica di amministratore rispetto a una successiva assunzione a tempo indeterminato non è preclusiva dell’esonero anche all’interno dei 6 mesi antecedenti l’assunzione.

Assicurazioni: dall’1 giugno addio all’attestato di rischio cartaceo




Dal 1° giugno il documento che attesta la classe universale di appartenenza dell’assicurato e il numero degli incidenti avuti negli ultimi anni, sarà solo online.  

A partire da tale data, infatti, per tutti i contratti in scadenza dall’1 luglio, il nuovo “attestato dinamico” (in contrapposizione a quello “statico” cartaceo) sarà disponibile soltanto in formato elettronico e non sarà più inviato materialmente agli assicurati ma sarà depositato in una banca dati gestita dall’Ania, sotto il controllo dell’Ivass. 


La compagnia “uscente”, oltre all’obbligo di depositare l’Adr nella banca dati comune, deve altresì mettere a disposizione del contraente l’attestato sul proprio sito internet (attivando un’apposita area riservata per i clienti), nonché, su richiesta dello stesso, via mail, mediante Whatsapp e altre applicazioni per smartphone o tablet e persino tramite Facebook.



domenica 17 maggio 2015

Accertamento induttivo da parte del fisco. Da considerare la crisi economica contestualizzandone le notizie del periodo



In tema di accertamento tributario, l'adozione del criterio induttivo per la ricostruzione dei ricavi impone all'ufficio l'utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce. 

Nell'accertamento induttivo, l'irrilevanza della fonte di acquisizione delle notizie è cosa diversa dall'inerenza di queste a un determinato specifico periodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta e l'assenza della presunzione di costanza di redditività in anni diversi. 

Si aggiunga che lo sbilancio tra costi e ricavi, senza dare risalto allo stato economico dell'impresa e alla presenza di caratteristiche (stranezza, singolarità e contrasto con elementari regole economiche e di esperienza), non è tale da renderlo immediatamente percepibile come inattendibile secondo il senso comune. 

In virtù di ciò la CTR Lazio non avrebbe dovuto acriticamente appiattirsi sulle difese dell'Agenzia, trascurando del tutto di approfondire alcuni dati pacifici “quali la sofferenza derivante dalle notorie difficoltà del maggior committente del settore e l'infausta evoluzione del ciclo economico che ha portato in pochi anni la società contribuente al tracollo e al fallimento”.