martedì 7 giugno 2016

Bancarotta semplice documentale - Caratteristiche principali - Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (Cass. pen. 18.5.2016 n. 20695)



Un'importante pronuncia da parte della Suprema Corte in materia panale fallimentare.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.5.2016 n. 20695, ha precisato che, qualora dagli atti processuali dovesse emergere la mancata registrazione in contabilità dell’attività sociale, l’amministratore della società fallita è punibile per la fattispecie di bancarotta semplice documentale, ex artt. 217 co. 2 e 224 del RD 267/42, anche se l’omissione è determinata da mera negligenza ed è relativa ad un periodo di tempo limitato (nella specie due mesi).

Il reato in questione è di pericolo presunto ed è integrato dal mero inadempimento al precetto formale previsto dall’art. 2214 c.c., che va ad integrare la norma penale. Ci si trova, quindi, in presenza di una fattispecie che è anche di mera condotta, e che si realizza a prescindere dalla determinazione di un danno per i creditori (cfr. Cass. n. 20911/2011).  

L’imprenditore, inoltre, ha l’obbligo di tenere le scritture contabili anche quando l’attività commerciale della società sia cessata (così Cass. nn. 15516/2011 e 4727/2000); con un’unica eccezione rispetto a tale obbligo che è stata ravvisata nel caso in cui risulti l’assenza di passività insolute (così Cass. n. 6883/1999). 

Ma tale soluzione, sottolinea la decisione in commento, è discutibile: 

- sia perché contrastante con la natura del reato che è di pericolo presunto; 

- sia perché le iscrizioni nei libri obbligatori e parzialmente obbligatori serve proprio ad accertare i movimenti della società e, quindi, anche l’esistenza di eventuali passività insolute (cfr. anche Cass. nn. 46479/2014 e 15516/2011).

Quanto statuito chiarisce definitivamente la portata dell'importanza della corretta tenuta delle scritture contabili.

Dott. Victor Di Maria

mercoledì 13 aprile 2016

Associazioni di Promozione sociale con annesso Bar: condizioni per l'assogettabilità all'IVA




Una provvidenziale pronuncia della Suprema Corte di Cassazione chiarisce, in maniera convincente, la natura tributaria dei corrispettivi provenienti dallo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle associazioni.

La sentenza, n. 5154 del 16 marzo 2016, riguarda un'associazione di promozione sociale ma si ritiene, come per altro più volte dallo scrivente sostenuto  anche in occasioni di convegni di settore, che la fattispecie possa essere estesa, per analogia, anche al mondo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Secondo quanto affermato dalla Corte, nella citata sentenza, deve ritenersi applicabile anche ai fini del presupposto soggettivo dell'IVA il disposto dell'art. 148 co. 5 del TUIR in virtù del quale non ha carattere commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale, presso bar ed esercizi similari, nelle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, purché l'attività di somministrazione di pasti risulti strettamente complementare alle attività svolte ai fini istituzionali.

Quindi, in buona sostanza, l'ipotesi della carenza del presupposto per applicazione dell'IVA deve essere suffragata da inconfutabili prove che la detta attività di somministrazione sia complementare allo svolgimento dell'attività istituzionale e che sia realizzata mediante il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Dott. Victor Di Maria
Commercialista e Revisore Legale

martedì 29 marzo 2016

Conto corrente con applicazione di commissioni e interessi illegittimi – Segnalazione in Centrale Rischi – Risarcimento danno non patrimoniale


Il Tribunale di Padova ha prodotto un interessante sentenza (9 marzo 2016) in tema di risarcimento del danno "non patrimoniale" a favore di una società correntista che si è vista illegittimamente "segnalata" presso la "Centrale Rischi". 

La sentenza ha stabilito che è equo riconoscere alla società correntista, per il ristoro del danno non patrimoniale, una somma pari al doppio delle somme illegittimamente addebitate alla medesima.  

E ciò, in quanto la condotta della Banca comporta per la correntista l’impossibilità economica di operare sul mercato, avendo ogni impresa, per produrre reddito, la necessità di ricorrere al mercato del credito; per contro, la segnalazione in Centrale Rischi in quanto tale, nonché la revoca degli affidamenti presso gli altri istituiti che ne deriva, impediscono l’espansione commerciale e produttiva della società, impedendole di utilizzare il credito bancario per la propria attività d’impresa. 

La Banca è tenuta, altresì, a risarcire il danno non patrimoniale cagionato ai garanti della società, in una misura che tenga conto del fatto che il loro coinvolgimento nella vicenda è più limitato e circoscritto alla segnalazione illegittima in Centrale Rischi.

Victor Di Maria

Cessione di singoli beni azienda o cessione di azienda - Cessione frazionata dei beni aziendali con applicazione dell'Imposta di registro - (Cass. 10.2.2016 n. 2636)



La Corte di Cassazione, nella sentenza 2636/2016, interviene in maniera decisa ed illustra  la possibilità di riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, alcuni atti aventi ad oggetto la cessione di due pullman e le relative licenze, in atto di cessione di azienda.


Dal combinato disposto dell'art. 20 del DPR 131/86 (che definisce il criterio interpretativo da utilizzare nella qualificazione degli atti da registrare) e dell'art. 51 co. 4 del DPR 131/86 (che definisce la nozione di azienda rilevante ai fini dell'imposta di registro), infatti, secondo la Corte, deriva la necessità di valutare se gli atti posti in essere dal contribuente configurino un risultato unitario e, come tali vadano tassati, o possano essere trattati separatamente. 

Nel caso di specie (Vendita di singoli pullman), in particolare, la pluralità di atti di cessione di beni aziendali, assoggettati singolarmente ad IVA, è stato unitariamente considerato dal giudice di merito, con giudizio incensurabile in sede di legittimità, facendo applicazione dell'art. 20 del DPR 131/86 ed assoggettando, quindi, l'atto complessivamente inteso, di cessione di azienda, all'imposta di registro proporzionale.

Victor Di Maria

Associazioni Sportive Dilettantistiche: Modello EAS in caso di variazione dati - Termine di presentazione del 31.3.2016




Scade il 31.3.2016 il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2015.  

Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, ancorché l'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 non lo specifichi espressamente, ormai è pacifico ritenere applicabile - per coerenza normativa e interpretativa - la c.d. "remissione in bonis", che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 250,00 euro (art. 11 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

Victor Di Maria

BANDO INAIL ISI: 276 MILIONI PER LA SICUREZZA A FAVORE DELLE IMPRESE


Fino alle ore 18 del 5 maggio 2016 sarà possibile partecipare al nuovo bando ISI 2015 il quale permette alle imprese di poter ottenere un finanziamento a fondo perduto pari al 65% delle spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Di seguito, una breve sintesi del bando:
 
BENEFICIARI

-  Imprese, comprese quelle individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

SPESE AMMISSIBILI
 
- Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa collegati;
- Acquisto di macchine;
- Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
- Acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta;
- Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici.
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
- Acquisto di impianti, macchine e attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

- Contributo, in conto capitale, fino al 65% dei costi ammissibili, comprensivo di spese tecniche e al netto dell'IVA.
- Il contributo erogabile massimo è fissato in 130.000 Euro.
- Ciascuna impresa può richiedere fino al 50% di anticipo del contenuto richiesto.

Per ogni eventuale informazione i lettori potranno inviare richieste di informazioni all'indirizzo studiolegaletributario@victordimaria.com
 

martedì 9 febbraio 2016

Importante sentenza della Cassazione sui Reati fallimentari - Costituzione di parte civile - Concordato preventivo




La Corte di Cassazione, nella sentenza 8.2.2016 n. 5010, ha precisato, tra le altre cose, che l’art. 240 del RD 267/42 è norma che preclude la costituzione di parte civile dei singoli creditori in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, quando vi sia la costituzione del curatore, ma resta sempre salva la facoltà del singolo creditore di far valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (cfr. Cass. n. 5447/2010).

Con riferimento specifico al concordato preventivo viene in rilievo l’art. 167 co. 1 del RD 267/42, secondo il quale “durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”; norma speciale, in base alla quale l’ente mantiene i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni radicati in capo all’ente stesso.

Quanto infine ai reati diversi da quelli fallimentari, la legge non limita né esclude la legittimazione del Commissario a ottenere il risarcimento nell’interesse del fallito o della massa dei creditori per reati diversi (in materia di reati tributari si veda Cass. n. 14729/2008), potendosi quindi includere il reato specifico di associazione per delinquere.