venerdì 5 agosto 2016

Diritto di prelazione ereditaria - Rinuncia - Validità - Condizioni (Cass. 4.8.2016 n. 16314)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16314 del 4.8.2016, ha statuito che la rinuncia al diritto di prelazione ereditaria, effettuata da uno dei coeredi, è valida anche se riferita ad un generico intento di alienazione espresso da uno dei coeredi. 

In particolare, secondo i giudici di legittimità, il diritto di prelazione del coerede non sorge per effetto del ricevimento di una proposta, bensì in forza della legge, e cioè con l’apertura della successione e con la formazione della comunione ereditaria.

Pertanto, se a un coerede spetta il diritto di prelazione per il fatto stesso di trovarsi in una situazione di comunione ereditaria, al diritto di prelazione egli può rinunciare prima e a prescindere dal ricevimento della proposta di alienazione specificamente formulata da un altro coerede.


E’ bene ricordare, inoltre, che per prelazione si intende, ai sensi dell’art. 732 c.c., il diritto in capo a ciascun coerede di essere preferito, a parità di condizioni rispetto a un estraneo alla comunione ereditaria, nel caso in cui un altro coerede intenda alienare la propria quota.

Imprese culturali delle regioni del Sud: in arrivo aiuti di Stato


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27-07-2016, il Decreto n. 243, datato 11 maggio 2016, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che prevede un regime di aiuto per promuovere e sviluppare la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle regioni del Sud. 
L'intervento è finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano ed ha lo scopo di:
  • creare nuove imprese nell'industria culturale;
  • sviluppare le imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera;
  • sostenere i soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale.
Le risorse disponibil, oggettivamente non molte, ammontano a circa cento milioni di euro (106.933.000,00 €).

mercoledì 27 luglio 2016

DISABILI: l’esenzione permanente dal pagamento del bollo



Sono numerose le agevolazioni che le norme fiscali riservano ai disabili e ai loro familiari. 

Tra queste agevolazioni figura l’esenzione permanente dal pagamento del bollo per i veicoli acquistati. 

Come funziona? E quando spetta l’agevolazione?

I disabili che acquistano un autoveicolo o motoveicolo con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata possono essere esentati dal pagamento del bollo auto.

Quando spetta l’esenzione dal pagamento del bollo?


L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile che richiede l’agevolazione, sia quando l’intestatario dell’auto è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nel caso in cui, nella Regione non sia stato istituito l’ufficio tributi, l’interessato che intende far valere il suo diritto all’esenzione può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. 

lunedì 25 luglio 2016

Responsabilità della banca per l’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

L'errata o illegittima segnalazione, da parte della banca, in Centrale dei Rischi inevitabilmente può arrecare al cliente un grave pregiudizio.

Di fronte ad un simile evento la banca, o l’intermediario, assume una responsabilità nei confronti del cliente danneggiato.

Tale responsabilità deriva intanto dall'inosservanza dei doveri di diligenza professionale richiesti alla banca nel valutare il ricorrere dei presupposti della segnalazione.

Il criterio di “diligenza professionale” è alla base di qualsiasi attività viene posta in essere nei confronti di un utenza la quale, dalla detta attività, può subire gli effetti negativi di una informazione errata.

Ma quale responsabilità assume la banca di fronte ad un simile errato comportamento ?

La natura della responsabilità attribuibile alla banca e/o all’intermediario ha visto l’evolversi di una giurisprudenza che ha reso pacifica la responsabilità dell'intermediario sebbene, all'attualità, non sia ancora del tutto pacifica la natura di tale responsabilità.

Uno degli orientamenti oggi presenti nel dibattito giurisprudenziale la inquadra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale che si sostanzia nella violazione degli obblighi di riservatezza del cliente nel trattamento dei dati suoi personali, con applicazione delle disposizioni del Codice della Privacy che riconducono l'illecito trattamento dei dati all'art. 2050 c.c..

Ma non solo. 

L'erronea o illegittima segnalazione lederebbe altresì l'identità personale del segnalato, nonché la sua libertà di iniziativa economica, la libertà di concorrenza, finanche la lesione dell'altrui politica di gestione del credito. 

Un altro orientamento, invece, fa emergere una responsabilità di tipo contrattuale.

Secondo tale visione, infatti, la banca e/o l'intermediario che esegue la erronea segnalazione violerebbe gli obblighi di buona fede e di correttezza nascenti dal rapporto intrattenuto col cliente.

C’è da riferire che vi sono pronunce che contemplano entrambe le responsabilità, una sorta di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale giacché il segnalante é responsabile della violazione degli obblighi di buonafede oggettiva ex art. 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto, ed é parimenti responsabile dell'illegittimo trattamento dei dati personali del cliente, essendo quest'ultima attività inevitabilmente connessa alla gestione del sistema di segnalazioni in Centrale dei Rischi.

C’è anche, sia pure per così dire minoritaria, una visione giurisprudenziale che tratta la fattispecie come un tertium genus consistente nella responsabilità da false informazioni, ricondotta ora alla responsabilità contrattuale, ora alla responsabilità aquiliana.

Quanto alle voci di danno risarcibile, è del tutto pacifico che l'erronea o illegittima segnalazione possa condurre alla liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Il pregiudizio alla sfera patrimoniale del segnalato deriverebbe dalla circostanza che la notizia lesiva possa restare diffusa per un tempo così ampio da consentirne la percepibilità da parte degli operatori di credito, con limitazioni all’accesso al credito per il segnalato. 

Il danno non patrimoniale deriverebbe, invece, dalla lesione del diritto all'immagine del segnalato, persona fisica o persona giuridica.

Lesione che si concretizza nella diminuzione della considerazione del segnalato da parte dei consociati, etichettato ingiustamente 'cattivo pagatore'.

Danno non patrimoniale che va dimostrato, atteso che sul segnalato incombe l’onere di provare il suo verificarsi.

Non del tutto univoco è poi l'inquadramento del danno da mancato accesso al credito che si verifica quando altri istituti di credito rifiutino le richieste di finanziamento del cliente in ragione della presenza di una segnalazione in Centrale dei Rischi che poi risulti illegittima.

Sebbene l'orientamento prevalente depone per la natura patrimoniale della lesione, non mancano affermazioni di senso opposto che ne sottolineano la natura non patrimoniale.

E’ comunque pacifico che la condanna dell'intermediario presuppone che il segnalato dimostri la segnalazione abbia prodotto il pregiudizio presso altre banche.

Come difendersi dall'errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Tra i rimedi esperibile vi è l’Arbitrato Bancario Finanziario, con obbligo di adesione dell’intermediario al procedimento promosso dal cliente.

E’ possibile anche l’attivazione di un giudizio ordinario di cognizione, al ricorrere dei presupposti, il cliente potrebbe avere interesse ad ottenere dal Tribunale provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Il Tribunale potrà quindi inibire la banca dall'effettuare una preannunciata segnalazione, ovvero condannarla a rimuovere o rettificare la segnalazione effettuata.

E’ stato ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce l’efficace rimedio per tutelare chi sia stato vittima di un’erronea segnalazione in Centrale Rischi essendo la segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del segnalato.

Immaginiamo cosa può accadere ad un imprenditore che viene illegittimamente segnalato in Centrale Rischi.
Il pericolo consiste nel rischio di aggravamento insito nello stesso decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena. 
E’ ovvio che occorre che la parte che assume di essere pregiudicata dimostri fin da principio la sussistenza del nesso causale tra segnalazione in Centrale Rischi e potenziale pregiudizio.
Dott. Victor Di Maria


Revisore dei Conti – Commercialista - Docente a contratto presso l'Università di Palermo di Economia aziendale e gestione delle imprese.

domenica 24 luglio 2016

INCOSTITUZIONALE IL COMMA UNO, LETTERA "E" DELL'ARTICOLO 460 CODICE PENALE



La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p., per contrasto con l'art. 24 Cost.« nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova ».   

Secondo la Corte costituzionale, "il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all'imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo. 

Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. 

L'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente". 

martedì 19 luglio 2016

CARTELLA DI PAGAMENTO ANNULLATA: LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ACCOGLIE LA TESI DI DI QUESTA DIFESA.


Annullamento dell’atto di intimazione di pagamento di importo superiore a 140.000 euro per mancanza di chiarezza e di motivazione dell’atto (così come stabilito dall’art. 7 L. 212/2000) con particolare riferimento alla distinzione tra capitale, interessi di mora e aliquota applicata. Condanna anche al pagamento delle spese.
Nel 2015 veniva notificata una intimazione di pagamento da parte di Riscossione Sicilia e avverso tale atto questo studio professionale, incaricato dal contribuent, impugnava il suddetto atto adducendone la nullità per omessa motivazione dell’atto stesso: “il totale dovuto risulterebbe calcolato senza che vi sia esplicato il metodo seguito e l’iter logico del calcolo effettuato”.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso.
Annulla l’atto impugnato e condanna l'Ente di Riscossione al pagamento delle spese di lite.
Dott. Victor Di Maria

lunedì 18 luglio 2016

ENTI DI FORMAZIONE: IL TRATTAMENTO IVA NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Il Fondo Sociale Europeo, lo Stato e le Regioni finanziano da tempo la formazione attraverso provvedimenti tesi a sostenere gli Enti preposti, organismi deputati alla formazione professionale.

Gli operatori, da tempo, hanno sempre avuto seri dubbi di qualificare tali “contributi” rispetto al profilo tributario delle imposte indirette.

In tal senso, per l’IVA, si pongono due distinti problemi interpretativi:

  • la qualificazione delle somme ricevute quali corrispettivi contrattuali imponibili, a fronte di una prestazione di servizi, oppure come semplici elargizioni finanziarie fuori dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72;
  • gli effetti sulla detrazione dell’imposta, assolta su beni e servizi utilizzati nella propria attività, a seguito dell’ottenimento di contributi esclusi dall’IVA.

In relazione al primo aspetto, è bene ribadire che l’erogazione di somme può assumere due alternative qualificazioni: corrispettivo o contributo.

Nel primo caso si tratta necessariamente di somme incassate avente profilo di corrispettivo per una prestazione resa (Rapporto sinallagmatico).

Nell'altro, invece, il soggetto beneficiario introita somme a fondo perduto senza alcun obbligo di natura contrattuale.

In tal guisa l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione che così si sostanzia:

Un’erogazione ha natura di contributo se la sua assegnazione avviene in base: 
Ø a presupposti predefiniti legislativamente, al verificarsi dei quali consegue l’erogazione “automatica” del beneficio (es. aiuti di Stato “automatici” o contributi derivanti dalla devoluzione di cinque e otto per mille); 
Ø a un provvedimento attributivo, secondo modalità predeterminate in un regolamento generale o in un bando, ai sensi dell’art. 12 della “Legge sul procedimento amministrativo” (L. 7 agosto 1990 n. 241); 
Ø alla normativa comunitaria, anche se attuata da organi pubblici nazionali; 
Ø alle disposizioni del codice civile in materia di apporti in conto capitale.

Le somme incassate, invece, hanno natura di corrispettivo quando conseguono ad obblighi contrattuali sottoposti al “Codice dei contratti pubblici” (DLgs. 18 aprile 2016 n. 50).

La stessa qualificazione assume l’operazione che scaturisce da accordi contrattuali di natura sinallagmatica, esclusi dalla disciplina dei contratti pubblici, nei quali l’erogazione avviene a fronte di un servizio prestato.

Se la sovvenzione è qualificata come contributo “a fondo perduto” la sua erogazione costituisce, come detto, operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

L’amministrazione finanziaria aveva in passato sostenuto che l’ottenimento di un contributo non soggetto a IVA potesse comportare limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 17 giugno 2015 n. 12523, e la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 11 maggio 2015 n. 20 §2, avevano già escluso tale interpretazione, affermando che il diritto alla detrazione sugli acquisti del soggetto beneficiario dipende solo dal regime impositivo delle operazioni realizzate.

Non assume alcuna rilevanza la circostanza che gli acquisti siano stati finanziati da contributi ricevuti non soggetti a IVA.

Il legislatore è, infine, intervenuto, definitivamente, con una norma d’interpretazione autentica, l’art. 10 comma 2-ter aggiunto in sede di conversione nel DL 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. L. 25 febbraio 2016 n. 21), fissando a livello normativo i descritti principi.
                                                                           Dott. Victor Di Maria