mercoledì 13 aprile 2016

Associazioni di Promozione sociale con annesso Bar: condizioni per l'assogettabilità all'IVA




Una provvidenziale pronuncia della Suprema Corte di Cassazione chiarisce, in maniera convincente, la natura tributaria dei corrispettivi provenienti dallo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle associazioni.

La sentenza, n. 5154 del 16 marzo 2016, riguarda un'associazione di promozione sociale ma si ritiene, come per altro più volte dallo scrivente sostenuto  anche in occasioni di convegni di settore, che la fattispecie possa essere estesa, per analogia, anche al mondo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Secondo quanto affermato dalla Corte, nella citata sentenza, deve ritenersi applicabile anche ai fini del presupposto soggettivo dell'IVA il disposto dell'art. 148 co. 5 del TUIR in virtù del quale non ha carattere commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale, presso bar ed esercizi similari, nelle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, purché l'attività di somministrazione di pasti risulti strettamente complementare alle attività svolte ai fini istituzionali.

Quindi, in buona sostanza, l'ipotesi della carenza del presupposto per applicazione dell'IVA deve essere suffragata da inconfutabili prove che la detta attività di somministrazione sia complementare allo svolgimento dell'attività istituzionale e che sia realizzata mediante il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Dott. Victor Di Maria
Commercialista e Revisore Legale