lunedì 20 luglio 2015

Split payment - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione


In base alle indicazioni di prassi, il nuovo meccanismo di applicazione dell’IVA previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/72, denominato “split payment”, secondo cui l’obbligo di versare l’imposta relativa all’operazione effettuata dal fornitore nei confronti di un ente della pubblica amministrazione ricade sullo stesso ente pubblico, prevede alcune esclusioni. 

La scissione dei pagamenti non si applica, infatti, alle operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale; né nell’ipotesi in cui l’operazione, soggetta agli stessi obblighi di documentazione di cui sopra, venga certificata con fattura emessa su richiesta del cliente, a condizione, tuttavia, che siano stati emessi anche lo scontrino e la ricevuta fiscale.  

Sono escluse dall’ambito di applicazione dello split payment anche le operazioni non imponibili, esenti, fuori campo IVA; quelle soggette a regimi speciali; quelle per le quali l’ente pubblico risulta debitore dell’imposta in base al reverse charge.

Società operanti nel settore immobiliare - Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

Finalmente una pronuncia importante, sia pure di primo grado, per risolvere una querelle che ci ha visto impegnati a sostenere quello che i giudici hanno sentenziato.

La C.T. Prov. Milano, nella sentenza 959/1/2015 ha chiarito che gli oneri finanziari passivi scaturenti da finanziamenti assistiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono deducibili non solo per le "immobiliari di gestione", come da sempre affermato dall'Agenzia delle Entrate, bensì anche per tutte le altre società operanti nel settore immobiliare.

Sebbene la norma non faccia distinzioni di tipo soggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenutouna tesi diversa. Postula, a tal riguardo, le circolari 19/2009 e 37/2009 dell'agenzia delle Entrate che ha ristretto molto l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina citata, limitandolo alle sole società immobiliari di gestione (SGR).

Tuttavia, la giurisprudenza di merito (cui si allinea la sentenza qui in commento), non condivide tale tesi e ritiene che l'esonero dal cosiddetto "test del Rol", per la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, operi per tutte le società del settore immobiliare.

A conferma che la norma non prevedeva ciò che l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto nelle richiamate circolari, si evidenzia che il legislatore, con una norma del disegno di legge del decreto per l'internazionalizzazione delle imprese, intende modificare l'art. 36 co. 1 della L. 244/2007, limitandone espressamente l'applicazione alle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare.

Tale nuova norma in cantiere conferma che per il passato essa non prevedeva limitazioni soggettive.

"Pessima tempora, plurimae leges", o se si vuole, "Quod principi placuit legis habet vigorem".

Victor Di Maria

martedì 7 luglio 2015

Un'altra importante sentenza in tema di sponsorizzazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche


Nella sentenza 29.4.2015 n. 3819/47/15, la C.T. Prov. di Milano ha affermato che le somme corrisposte alle associazioni sportive per la sponsorizzazione di un prodotto, di un marchio o di un'attività sono qualificabili come "spese di pubblicità" per il soggetto che le corrisponde, a condizione, tuttavia, che sia verificata la sussistenza di un regolare contratto tra le parti, nonché l'inerenza del costo sostenuto rispetto all'attività dell'impresa sponsorizzata. 

Ciò consente di escludere l'assoggettamento di tali costi ai limiti di deducibilità di cui all'art. 108 del TUIR e ai limiti di detraibilità dell'IVA di cui all'art. 19 del DPR 633/72, previsti per le spese di rappresentanza.  

Nella citata sentenza, la C.T. Prov. di Milano ha richiamato i principi espressi da Cass. 5.3.2012 n. 3433, secondo cui, in primo luogo, anche i costi sostenuti per la pubblicizzazione del marchio (non solo del prodotto) sono annoverabili fra le spese di pubblicità. 

In secondo luogo, non è necessario che le attività di sponsorizzazione si traducano in un ritorno economico effettivo; è sufficiente che le suddette attività siano potenzialmente idonee a generare utili per lo sponsor.

Adesso attenderemo i termini per la verifica dell'eventuale costituzione in appello da parte dell'amministrazione finanziaria.