Con la circolare n. 5681 RU,
emanata il 16 marzo 2015 dalla direzione generale Trasporto stradale e
intermodalità del ministero delle Infrastrutture, sono forniti ulteriori
chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di
veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi
superiori a 30 giorni) a soggetto terzo, obbligo entrato in vigore il 3
novembre 2014.
La nuova circolare segue,
infatti, la Circolare n. 15513 del 10.07.2014 e la Circolare n. 23743 del 27
ottobre 2014 della Motorizzazione Civile.
In questa nuova circolare vengono chiariti,
in particolare, alcuni aspetti che riguardano l'autotrasporto.
Nel caso di veicoli fino a 6
tonnellate, immatricolati a uso locazione e noleggiati a soggetti che li
utilizzano in conto proprio o per trasporto merci (senza che il locatore sia
iscritto all’Albo autotrasportatori), il contratto è ammissibile. Pertanto, se
il rapporto contrattuale dura più di 30 giorni, la carta di circolazione andrà
annotata.
Se, invece, i medesimi veicoli
sono immatricolati per uso proprio, la locazione non è consentita, a
prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga in conto proprio o in conto terzi.
E' consentita, poi, la locazione
di veicoli immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per
conto terzi a locatari che effettuino trasporto merci in conto terzi. Ai fini
documentali, è necessario avere a bordo il contratto scritto con gli elementi
essenziali (nomi delle imprese, data e durata del contratto, dati
identificativi del veicolo). Occorrono, inoltre, il certificato di iscrizione
all’Albo o al Ren e i giustificativi del rapporto di lavoro del conducente (se
persona diversa dal locatario).