lunedì 13 aprile 2015

No ai Contributi richieste all'inail se non in regola con il DURC


Con la Nota del 7 aprile 2015, l’INAIL precisa che per la richiesta dei contributi per la realizzazione di progetti che migliorino i livelli di salute e sicurezza sul lavoro sono necessari, a pena di esclusione, regolarità contributiva e DURC

Dunque le imprese che intendono richiedere i contributi INAIL devono, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, essere obbligatoriamente in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e 8 bis, della Legge n. 98/2013 (semplificazioni in materia di DURC), per quanto riguarda l’invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa Edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate.

FABBRICATI LOCATI ASSOGGETTATI SIA A .......


Se i fabbricati sono locati, il reddito da essi derivanti sarà assoggettato sia ad IMU che alle imposte sui redditi.
In particolare, i fabbricati concessi in locazione potranno scontare:
  1. IRPEF, qualora siano locati a tassazione ordinaria;
  2. l’imposta sostitutiva, in caso di opzione da parte del locatore per la cedolare secca.
Come noto, il Legislatore con l’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha introdotto a decorrere dal 2011 la c.d. “cedolare secca”.
Il nuovo regime di tassazione “alternativo” rispetto a quello ordinario IRPEF è riservato alle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

Fabbricati ed effetto sostitutivo IMU-IRPEF. Il gioco delle tre carte.

Come per l’anno d’imposta 2013, anche per il 2014, in linea generale, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
A nulla rileva invece il versamento nel 2014 della TASI ai fini dell’effetto sostitutivo IRPEF.
Pertanto aver corrisposto TASI per un immobile esente IMU, non comporta esenzione ai fini IRPEF.
Inoltre, ai fini di una corretta tassazione IRPEF, come per il 2013 si dovrà tener conto dei fabbricati ad uso abitativo non locati e soggetti ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale.
pressione fiscale
Per tali immobili la loro incidenza per la formazione della base imponibile IRPEF/addizionali è nella misura del 50%.

martedì 7 aprile 2015

Cancellazione delle società di capitali dal Registro delle Imprese - Effetto ai fini fiscali/contributivi - Novità del DLgs. 175/2014 - Irretroattività della norma (Cass. 2.4.2015 n. 6743)



Importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sulla delicata questione della irretroattività delle norme sulla cancellazione delle società dal Registro delle Imprese (Post quem).

La Cassazione, con la sentenza del 2.4.2015 n. 6743, ha stabilito che è pacifico, salvo il limite quinquennale di "irrilevanza fiscale" operante per le richieste di cancellazione avvenute dal 13.12.2014, che la società cancellata dal Registro delle imprese è a tutti gli effetti estinta.

Per questa ragione, per le società la cui richiesta di cancellazione è stata presentata in un momento antecedente al 13.12.2014:

- se l'estinzione si verifica a processo instaurato, si verifica la successione nel processo a carico dei soci nella misura in cui, se si tratta di società di capitali, essi hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.);


- se l'estinzione si verifica prima della notifica dell'atto, questo è inesistente se rivolto nei confronti della società, per cui non produce effetti pure ove la società abbia presentato ricorso, dichiarato poi inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

Carta di circolazione, i chiarimenti sul settore dell'autotrasporto in una recente Circolare.



Con la circolare n. 5681 RU, emanata il 16 marzo 2015 dalla direzione generale Trasporto stradale e intermodalità del ministero delle Infrastrutture, sono forniti ulteriori chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo, obbligo entrato in vigore il 3 novembre 2014.

La nuova circolare segue, infatti, la Circolare n. 15513 del 10.07.2014 e la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 della Motorizzazione Civile. 

In questa nuova circolare vengono chiariti, in particolare, alcuni aspetti che riguardano l'autotrasporto.

Nel caso di veicoli fino a 6 tonnellate, immatricolati a uso locazione e noleggiati a soggetti che li utilizzano in conto proprio o per trasporto merci (senza che il locatore sia iscritto all’Albo autotrasportatori), il contratto è ammissibile. Pertanto, se il rapporto contrattuale dura più di 30 giorni, la carta di circolazione andrà annotata.

Se, invece, i medesimi veicoli sono immatricolati per uso proprio, la locazione non è consentita, a prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga in conto proprio o in conto terzi.

E' consentita, poi, la locazione di veicoli immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi a locatari che effettuino trasporto merci in conto terzi. Ai fini documentali, è necessario avere a bordo il contratto scritto con gli elementi essenziali (nomi delle imprese, data e durata del contratto, dati identificativi del veicolo). Occorrono, inoltre, il certificato di iscrizione all’Albo o al Ren e i giustificativi del rapporto di lavoro del conducente (se persona diversa dal locatario).

Canone RAI, domanda di esenzione per gli over75 entro il 30 aprile



Entro il 30 aprile, i contribuenti di età pari almeno a 75 anni, in possesso dei requisiti per fruire dell’esonero dal pagamento del canone Rai ex art. 1, comma 132, Legge n. 244/2007, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, per richiedere di essere esonerati dall'obbligo di versamento del canone. La presentazione deve avvenire mediante consegna diretta ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate o per spedizione postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 - Torino.

La delibera di approvazione del bilancio vincolante per tutti i soci




Interessante pronuncia da parte della Corte di Cassazione sulla dibattuta questione delle conseguenze scaturenti dall'approvazione del bilancio da parte dei soci delle società di capitali.

La Corte di Cassazione (sez. I Civile, sentenza n. 6616/15) ha ribadito che il bilancio approvato dall'assemblea e' vincolante per tutti i soci, anche per quelli assenti o dissenzienti.   

Il bilancio approvato dall'assemblea costituisce quindi piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci (se chiaramente indicati in bilancio).