INDICE
1 Premessa.......................................................................................................................... 2
2 Ambito di applicazione della nuova disciplina................................................................. 2
3 Decorrenza della nuova disciplina.................................................................................... 2
4 Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori.......................................... 2
4.1 Maturazione automatica senza atto di messa in mora del debitore................................ 3
4.2 Termini di decorrenza degli interessi moratori.............................................................. 3
4.2.1 Raddoppio dei termini in
relazione a determinati soggetti pubblici..................................... 3
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o
tra professionisti..................................... 3
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche
amministrazioni....................................... 3
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della
merce o dei servizi............................... 3
4.2.5 Pagamenti a rate.................................................................................................. 4
5 Misura degli interessi moratori........................................................................................ 4
5.1 Calcolo degli interessi moratori................................................................................... 4
5.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti................................ 4
6 Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni........................... 4
7 Nullità di clausole............................................................................................................. 4
7.1 Clausole che escludono gli interessi di mora............................................................... 5
7.2 Clausole che escludono il risarcimento delle spese di recupero del
credito................... 5
7.3 Clausole aventi per oggetto la data di ricevimento della fattura..................................... 5
8 Ruolo delle associazioni di categoria............................................................................... 5
9 Rapporti di subfornitura................................................................................................... 5
9.1 Contratto di subfornitura............................................................................................. 6
9.2 Termini di pagamento................................................................................................. 6
9.3 Interessi di mora e penali............................................................................................ 6
10 Cessioni di prodotti agricoli e/o alimentari...................................................................... 6
10.1 Termini di pagamento................................................................................................. 7
10.1.1 Prodotti deteriorabili.............................................................................................. 7
10.1.2 Modalità di fatturazione.......................................................................................... 7
10.1.3 Data di ricevimento della fattura............................................................................... 7
10.2 Interessi legali di mora............................................................................................... 8
10.2.1 Misura degli interessi............................................................................................. 8
10.2.2 Inderogabilità....................................................................................................... 8
·
contrastare i
ritardi nei pagamenti delle
transazioni commerciali e delle prestazioni professionali;
· garantire
l’applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle
transfrontaliere.
Con il DLgs. 9.11.2012 n. 192 sono state apportate
numerose modifiche ed integrazioni al suddetto DLgs. 9.10.2002 n. 231, al
fine di recepire la nuova direttiva
comunitaria n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei
pagamenti.
Le
disposizioni in esame contro i ritardi
nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale.
A
tali fini:
· per
“transazioni commerciali” si intendono
i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o preva-lente, la consegna di
merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
· per
“imprenditore”, si intende ogni
soggetto esercente un’attività economica
organizzata o una libera professione;
· per
“pubblica amministrazione” si
intendono le amministrazioni di cui all’art. 3 co. 25 del DLgs. 12.4.2006 n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e
ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al
rispetto della disciplina di cui al suddetto DLgs. 163/2006.
La
nuova disciplina si applica quindi ai contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il
pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:
· tra
imprese;
· ovvero
tra professionisti;
· ovvero
tra professionisti e imprese;
· ovvero
tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.
Fattispecie
escluse
Le
disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:
· i
contratti stipulati con i “consumatori”,
intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “privati”);
· i
debiti oggetto di procedure concorsuali
aperte a carico del debitore, comprese le proce-dure finalizzate alla
ristrutturazione del debito;
· i
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento
del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Le
nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni
commerciali, come modificate e integrate dal DLgs. 192/2012, si applicano a
decorrere dalle transazioni commerciali
concluse dall’1.1.2013.
4 Termini
di pagamento e decorrenza degli interessi moratori
Dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
sull’importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, salvo che il debitore
dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato
dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
A
tali fini, per “importo dovuto” si
intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale
o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili
indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Gli interessi moratori decorrono “automaticamente”, senza
che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il
debitore.
In
linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano
i seguenti termini:
· 30
giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della
fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente; non hanno effetto sulla decorrenza del termine
le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
· ovvero
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, quando non è certa la
data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
· ovvero
30 giorni dalla data di ricevimento
delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
· ovvero
30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla
legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o
contestualmente a tale data.
4.2.1 Raddoppio dei termini in
relazione a determinati soggetti pubblici
I
suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni:
· per
le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza
di cui al DLgs. 11.11.2003 n. 333;
· per
gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati
debitamente riconosciuti a tale fine.
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o
tra professionisti
Nelle
transazioni commerciali tra imprese e/o tra
professionisti, le parti possono pattuire
un termine per il
pagamento superiore rispetto a
quello sopra indicato.
I
termini superiori a 60 giorni:
· devono
essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto;
· non
possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.
4.2.3 Deroghe contrattuali nei
rapporti con pubbliche amministrazioni
Nelle
transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le
parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra
indicato, ma comunque non superiore a
60 giorni:
· in
modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per
iscritto;
· quando ciò sia giustificato dalla natura o
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento
della sua conclusione.
4.2.4 Procedure di accertamento
della conformità della merce o dei servizi
Quando
è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei
servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni
dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio:
· salvo
che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
docu-mentazione di gara; l’accordo deve essere provato per iscritto;
· purché
ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Resta
ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In
tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati
esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.
Gli
interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari:
· al
tasso di riferimento della Banca
centrale europea (BCE), reso noto
ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante
pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; tale tasso di riferimento:
–
per il primo semestre dell’anno cui si riferisce
il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
–
per il secondo semestre dell’anno cui si
riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
· maggiorato
di 8 punti percentuali, per le
transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013 (per le transazioni
commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti
percentuali).
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012
al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari all’8% (1% + 7%).
Gli
interessi di mora in esame sono calcolati:
· su
base giornaliera;
· in
modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.
Nelle
transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle
parti di concordare un tasso di
interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
In
caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche
al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrisposte.
Al
creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo
di risarcimento del danno.
È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per
il recupero del credito.
Sono
nulle, quando risultano gravemente
inique in danno del creditore, le clausole relative:
· al
termine di pagamento,
· al
saggio degli interessi moratori,
· al
risarcimento per i costi di recupero,
a
qualunque titolo previste o introdotte nel contratto.
Le
clausole imposte dalla legge sono di diritto
inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).
La
nullità di singole clausole non
comporta la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art.
1419 co. 2 c.c.).
Il giudice
dichiara, anche d’ufficio, la nullità
della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:
· il
grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza;
· la
natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
· l’esistenza
di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai
termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento
per i costi di recupero.
Ai
fini in esame, la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora:
· si
considera gravemente iniqua;
· senza
possibilità di prova contraria.
Ai
fini in esame, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero
del credito:
· si
presume che sia gravemente iniqua;
· è
però ammessa la prova contraria.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è nulla la clausola avente ad
oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della
fattura.
La
nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.
Le
associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate
ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice
competente di:
· accertare
la grave iniquità delle condizioni
generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi
moratori o il risarcimento per i costi di recupero, e di inibirne l’uso;
·
adottare le
misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
· ordinare
la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale
oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Sanzioni per l’inosservanza delle decisioni del
giudice
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti, il
giudice dispone il pagamento di una somma da
500,00 a 1.100,00 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della
gravità del fatto.
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei
pagamenti delle transazioni commerciali, di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231 come
modificato e integrato dal DLgs. 9.11.2012 n. 192, devono essere coordinate con le disposizioni
contenute nella L. 18.6.98 n. 192, in relazione ai rapporti di subfornitura.
Si
ricorda che la “subfornitura” è il contratto con il quale un imprenditore si
impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti
dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica
del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche
e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa
committente.
Sono
esclusi i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di:
· materie
prime;
· servizi
di pubblica utilità;
· beni
strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Se
il contratto di “subfornitura” rientra nell’ambito applicativo del DLgs.
231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012:
· si
applicano i termini legali di
pagamento previsti dal suddetto DLgs. 231/2002 come modificato dal DLgs.
192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore;
· i
termini contrattuali di pagamento,
stabiliti in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare:
–
i 60
giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione
dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
–
ovvero i 90 giorni, in caso di accordi nazionali
o locali tra le rappresentanze dei committenti e dei subfornitori.
In caso di ritardi nei pagamenti relativi ai
rapporti di “subfornitura”, si applicano tassi di interesse di mora nella stessa misura prevista dal DLgs.
231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012, vale a dire:
· il
tasso di riferimento semestrale
della Banca centrale europea (BCE);
· maggiorato di 7
punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse entro il
31.12.2012;
· ovvero maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a
decorrere dall’1.1.2013.
Resta
confermato che:
· ai
fini del decorso degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in
mora del committente-debitore;
· è fatta salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori più alti (non sono quindi ammesse
deroghe comportanti l’applicazione di tassi moratori inferiori a quelli di
legge) e la prova del danno ulteriore;
· ove
il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il
committente è soggetto anche ad una
penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i
termini.
Quest’ultima
penale non è prevista dal DLgs. 231/2002 in relazione ai ritardi di pagamento
relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di subfornitura
ai sensi della L. 192/98.
In
relazione ai contratti di cessione di prodotti agricoli (prodotti del suolo, dell’allevamento e
della pesca) e/o alimentari, stipulati
dal 24.10.2012 e la cui consegna avviene nel territorio italiano, si applica
invece la speciale disciplina
contenuta:
·
nell’art. 62
del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27;
·
nel relativo
regolamento attuativo, approvato con il DM 19.10.2012 n. 199 (pubblicato sulla G.U. 23.11.2012 n. 274).
In estrema sintesi, tale disciplina stabilisce,
salve le previste esclusioni:
· l’obbligo
della forma scritta del contratto;
· un
contenuto minimo obbligatorio del contratto;
· termini inderogabili di pagamento, allo
scadere dei quali decorrono i previsti interessi di mora;
· il
divieto di pratiche commerciali sleali;
· pesanti
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle relative
disposizioni.
Il termine legale entro il quale devono essere
effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari è
fissato inderogabilmente in:
· 30 giorni, per i prodotti
deteriorabili;
· 60 giorni, per tutti gli altri
prodotti.
In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura.
Ai fini in esame, sono considerati
“deteriorabili”:
· tutti i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di
conservazione non superiore a 60 giorni;
· tutti i prodotti
sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti
a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo
superiore a 60 giorni;
· prodotti a
base di carne, che presentino le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
–
aW superiore a
0,95 e pH superiore a 5,2;
–
oppure aW
superiore a 0,91;
–
oppure pH uguale
o superiore a 4,5;
L’aW misura la presenza di acqua “libera”, che
favorisce la crescita dei microorganismi.
Il pH, invece, misura l’acidità/basicità di una
soluzione; anche una bassa acidità, infatti, favorisce
una rapida crescita batterica;
· tutti i tipi di latte.
La
durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla
durata complessiva del prodotto, stabilita dal produttore.
10.1.2 Modalità di fatturazione
Qualora
vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di
pagamento (cioè prodotti “deteriorabili” e prodotti “non deteriorabili”), il
cedente deve emettere fatture separate
per le diverse tipologie di prodotti.
10.1.3 Data di ricevimento della
fattura
Al fine di determinare il termine vincolante per
il pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura sia stata
consegnata:
· a
mano;
· mediante
raccomandata A.R.;
· mediante
posta elettronica certificata (PEC);
· attraverso l’impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro
mezzo equivalente.
In mancanza
di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della
determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che
essa sia stata ricevuta alla data di
consegna dei prodotti.
In caso di
mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine decorrono automaticamente i previsti interessi legali di mora.
Gli interessi
legali di mora in esame sono pari:
· al
tasso di riferimento della Banca
centrale europea (BCE), reso noto
ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dall’art.
5 del DLgs. 9.10.2002 n. 231; tale tasso di riferimento:
–
per il primo semestre dell’anno cui si riferisce
il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
–
per il secondo semestre dell’anno cui si
riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
· maggiorato
di 7 punti percentuali (che
diventeranno 8 a decorrere dalle transazioni commerciali concluse
dall’1.1.2013, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 192/2012);
· maggiorato
di ulteriori 2 punti percentuali.
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012
al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari al 10% (1% + 7% + 2%).
Gli interessi di mora previsti
dalle disposizioni in esame sono inderogabili.
Dott. Victor Di Maria