lunedì 30 giugno 2014

ABROGATA TASSA ANNUALE SUL PASSAPORTO - Dott. Victor Di Maria



Contributo amministrativo al rilascio del passaporto - Novità del DL 66/2014 convertito

Con la conversione in legge del DL 66/2014, ad opera della L. 23.6.2014 n. 89 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23.6.2014 ed in vigore dal 24.6.2014), sono state introdotte novità in materia di contributi dovuti per il rilascio del passaporto.  

In breve, viene aumentato l'ammontare dovuto al momento del rilascio del passaporto, ma viene abrogata la tassa annuale che, finora doveva essere corrisposta in caso di espatrio verso paesi non UE.  

Nello specifico, a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma (art. 5-bis del DL 66/2014):
  • per il rilascio del passaporto è dovuto, oltre al "costo del libretto" (oggi, pari a euro 42,50), un contributo amministrativo di 73,50 euro
  • è abrogata la tassa di concessione governativa di 40,29 euro dovuta per il rilascio del passaporto e annualmente, in caso di espatrio verso paesi diversi da quelli aderenti all'UE.
L'ammontare del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto deve essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari esteri.

Victor Di Maria

Da oggi obbligo del POS di Victor Di Maria


L’obbligo di accettare il pagamento con carte di debito - L’obbligo Pos è stato introdotto per promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito e limitare l’uso del contate, favorendo il contrasto all’evasione.

I costi connessi a tale nuova previsione sono preoccupanti, soprattutto per alcune categorie di imprese ed operatori.

Il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.
Si aderisce, in tal modo, all’interpretazione fornita dal Consiglio nazionale Forense, che, con riferimento alla disposizioni che dovrebbero trovare attuazione parla di mero “onere”, piuttosto che di “obbligo giuridico”.

Le conseguenze connesse al mancato rispetto dell’obbligo
 - Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.

In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque non può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.
Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.

In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.

Grandi incertezze sorgono invece con riferimento ad alcuni operatori: si pensi per esempio ad un piccolo fast food, in cui il cliente decida di pagare con carta di debito il conto superiore a 30 euro.
In questo caso, evidentemente, la mora del creditore non è una conseguenza priva di effetti.
Come comportarsi con il cliente che dopo aver consumato, possa pagare soltanto con carta di debito? Potrebbe allontanarsi dal locale senza saldare il conto?
È sempre vero che il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma quante probabilità ci sono che un cliente torni dopo alcuni giorni con il contante per provvedere al pagamento?

Si pensi poi all’elettricista che si rechi presso le famiglie per piccoli interventi di manutenzione.
Cosa dovrà fare ?

Appare quindi ovvio il motivo per il quale si parli di una semplice “arma spuntata” nella lotta contro l’evasione, in grado di generare soltanto confusione e complicazioni.
Dott. Victor Di Maria

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Sentenza CTP sulla tracciabilità dei pagamenti. Dott. Victor Di Maria


Associazioni dilettanti. Tracciabilità pagamenti

Sentenza della CTP di Reggio Emilia

L'associazione sportiva dilettantistica non è obbligata alla tenuta di un registro cassa per i pagamenti inferiori a 516 euro. Lo ha statuito la sentenza n. 296/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

La questione trae origine da un processo verbale di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una squadra di calcio a cinque. 
L'Ufficio ha contestato la decadenza della contribuente dalle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, in ragione delle modalità utilizzate per i pagamenti in contanti agli atleti.
Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, delle legge 133 del 1999, i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore al vecchio milioni di lire (ora 516,46), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati oppure secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo11del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Ad avviso dell'Ufficio, l'abitudine della contribuente di effettuare prelievi per importi anche superiori a 516 euro per l'effettuazione di tutti i pagamenti in contanti agli atleti, ripetuti più volte nel corso dello stesso mese e con rilascio delle relative ricevute per importi mai superiori a 500 euro per volta, celava una volontà elusiva. Tesi che non ha però trovato l'avallo dei giudici reggiani di primo grado, che in sentenza osservano: “L'articolo 25 della legge n. 133/99 non fa alcun riferimento alla sommatoria di prelievi per pagamenti elargiti, riferendosi espressamente a incassi e pagamenti provenienti o a favore di soggetti terzi, con riferimento ad ogni singola operazione”.
Dunque, la norma non obbliga l'associazione sportiva dilettantistica a tenere un registro cassa per i pagamenti inferiori a 516 euro.
Dott. Victor Di Maria

sabato 28 giugno 2014

Rateazione EQUITALIA: altra chance per i debitori decaduti a cura del Dott. Victor Di Maria

Rateazione: altra chance per i debitori decaduti
I contribuenti decaduti dalle rateazioni Equitalia prima del 22 giugno 2013 saranno ammessi a una nuova rateazione, ma solo nel caso in cui provvedano a inviare apposita istanza entro fine luglio. 

È questa una delle tante novità introdotte con la legge di conversione del D.L. 66/2014. 

La disposizione in oggetto è stata introdotta al fine di fornire una seconda chance anche ai soggetti che non hanno potuto beneficiare delle novità introdotte con il D.L. 69/2013. 
Merita infatti di essere ricordato che con il c.d. “Decreto del fare” fu prevista la decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive in luogo delle sole due rate consecutive in precedenza previste. 
Dubbi erano stati pertanto sollevati con riferimento a tutti quei contribuenti che dovevano essere considerati decaduti in considerazione delle precedenti norme, ma che potevano ancora rientrare nel beneficio della rateazione in considerazione delle novità introdotte. 
Inizialmente, Equitalia stessa, con nota operativa del luglio 2013, aveva prospettato la possibilità di consentire anche ai contribuenti decaduti di poter beneficiare delle nuove disposizioni: tale interpretazione era stata tuttavia successivamente smentita dall’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione 32/2014, aveva espressamente chiarito che, in mancanza di una disposizione normativa, tale interpretazione non poteva essere accolta. 

Ecco quindi spiegato il motivo per il quale si è ritenuto necessario intervenire. 

A seguito delle novità introdotte, pertanto, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che: 
• la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; 
• la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. 
Nessuna esclusione soggettiva o oggettiva, dunque: tutti i contribuenti possono essere ammessi al beneficio per gli importi dovuti, anche nel caso in cui gli stessi siano rappresentanti da contributi previdenziali. 
Non pare inoltre impedita la possibilità di essere riammessi alla rateazione anche nel caso in cui vi siano procedimenti espropriativi in corso: tale aspetto assume estrema rilevanza, in quanto i contribuenti in oggetto possono trovare nella rateazione uno strumento per sospendere la vendita coattiva. 
È invece da escludersi, per espressa disposizione normativa, che i contribuenti, rimessi nei termini, possano richiedere di essere ammessi alla rateazione straordinaria di 120 rate, pur in presenza delle condizioni richieste. 
Altro aspetto rilevante riguarda la decadenza dalla rateizzazione. Seppur riammessi, i contribuenti non potranno beneficiare delle nuove norme che consentono la decadenza solo dopo il mancato pagamento di ben 8 rate, anche non consecutive, ma sarà comunque prevista la decadenza dopo il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive. 

Allo stesso modo non sono previste proroghe nel caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso.

Bonus 80 €uro. Compensazione a 360* - Ricerca a cura di Victor Di Maria

Bonus 80 euro. Compensazione a 360°

Fonte:fiscal Focus 

La Fondazione Studi CdL risolve alcuni dubbi sorti durante le modalità di recupero da parte del sostituto di imposta

Premessa – Il bonus 80 euro è compensabile anche in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Tale credito, in particolare, può essere compensato con tutti i debiti che transitano nel modello F24 e non soltanto con le imposte e i contributi. Inoltre, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi CdL con al circolare n. 14/2014. 

I dubbi – Lo scorso 16 giugno 2014, i sostituti di imposta si sono trovati a dover fare i conti con la prima compensazione del bonus 80 euro. A tal proposito, sono emersi alcuni aspetti critici che riguardano le modalità di recupero da parte del sostituto di imposta. Innanzitutto, i CdL pongono la questione riguardante la compensazione in F24 del bonus e in particolare se bisogna tenere conto dei limiti e delle conseguenti disposizioni riferite al divieto di compensare crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo l’obbligo fino a concorrenza di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010. Inoltre, viene valutato se bisogna astenersi o meno all’obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro di cui all’art. 1, c. 574 della L. n. 147/2013. Infine, si pone la questione se compensare il bonus in F24 con tutte le imposte e tributi che transitano nel modello, oppure soltanto con ritenute e contributi come previsto del testo originario del D.L. n. 66/2014. 

Debiti erariali – Per quanto concerne il primo dubbio dei CdL, ossia quello legato alla possibilità di poter compensare in F24 anche debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, la circolare muove innanzitutto dal dettato normativo. Infatti, l’art. 31, c. 1 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (imposte dirette, IVA, Irap, e addizionali regionali e comunali all’Irpef) e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. Sul punto gli esperti della Fondazione Studi, dopo aver attentamente analizzato le disposizioni del credito di imposta di cui al Decreto Irpef (D.L. n. 66/2014) e del divieto di compensazione dei debiti iscritti a ruolo, precisa che il sostituto di imposta può (anzi deve) corrispondere il bonus ai lavoratori interessati e legittimamente può compensare tale credito anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. 

Obbligo di asseverazione – Analoga conclusione si ha per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui. Tali soggetti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. 

Compensazione esterna – Infine, i CdL analizzano le imposte a cui far riferimento per compensare il credito di imposta nel modello F24. In via preliminare, la norma riteneva applicabile solo la compensazione interna aggredendo in via prioritaria l’Irpef e residuale i contributi INPS. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo 1655 denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta" cambiando completamente lo scenario di riferimento. Infatti, l’istituzione del codice si deve interpretare come una chiara volontà amministrativa di consentire la compensazione con tutti i debiti che transitano nel modello F24 e non soltanto con le imposte e i contributi. Pertanto, anche in questo, in occasione della scadenza del 16 luglio prossimo, il sostituto di imposta si ritiene potrà compensare il credito di 80 euro con tutti i debiti presenti in F24 indipendentemente dalla natura.

Opportunità lavoro. Per info scrivere al blog

OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE -  Avviso: 2000 tirocini formativi e di orientamento, inserimento e reinserimento al lavoro per la concessione di contributi finalizzati al'inserimento lavorativo
Data Apertura: Aziende: giorno successivo pubblicazione su GURS - Giovani:16esimo giorno successivo pubblicazione su GURS - Data Chiusura: 30 novembre 2014
Il progetto 'Giovani in Sicilia' ha la finalità di rafforzare le opportunità di transizione scuola-lavoro, disoccupazione-lavoro, inattività-lavoro e contenimento del disagio della non occupazione giovanile in Sicilia e quindi di realizzare interventi di formazione on the job, sotto forma di tirocinio di formazione ed orientamento, nonché di inserimento/reinserimento, che prevedono l’assegnazione di facilitazioni economiche per i percorsi di formazione avviati.

La Regione Siciliana in collaborazione con Italia Lavoro - con la quale ha condiviso i contenuti e le modalità di attuazione dell’iniziativa - ha destinato a questo intervento 19.250.000 euro per l’avviamento di percorsi di tirocinio per giovani disoccupati/inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale, residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, di età compresa tra i 25 e i 35 anni non compiuti, che siano inoccupati/disoccupati da almeno 6 mesi.

L’iniziativa promuove 2000 percorsi di tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento o reinserimento con la concessione al tirocinante di una borsa di tirocinio, a titolo di indennità di partecipazione.

I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi e una borsa di 500 euro lordi mensili per ciascun tirocinante. Nel caso in cui il tirocinio fosse a favore di un soggetto disabile, o di un soggetto richiedente asilo, o di un soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria o di un soggetto in percorso di protezione sociale la durata dovrà essere di 12 mesi e la borsa di tirocinio di 750 euro lordi mensili (a queste categorie sono riservati 200 posti).


 

Ai soggetti ospitanti il tirocinio per l’attività di tutoraggio è riconosciuta la concessione di un contributo di 250 al mese per ogni tirocinante. Nel caso dell’assunzione di un tirocinante, il contributo è quantificato secondo il seguente schema:
  • 6.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (7.000 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale);
  • 4.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato part-time (4.600 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale);
  • 3.000 euro per ogni giovane assunto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi (3.600 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale);
  • 4.700 euro per ogni giovane assunto con contratto di apprendistato ex art. 4 del d.lgs. 167/2011.

Alla conclusione del percorso di tirocinio, Italia Lavoro rilascerà al tirocinante un “attestato” di partecipazione, a condizione che il percorso si sia concluso naturalmente e il tirocinante abbia maturato la frequenza di almeno il 70% della durata complessiva prevista.

I tirocini previsti dall’Avviso hanno durata di 6 mesi (12 mesi nel caso di particolari categorie di soggetti)  e dovranno concludersi entro il 01/12/2015.

Possono candidarsi a ospitare i tirocinanti tutti i soggetti, avente almeno un unità operativa ubicata sul territorio della Regione Siciliana, con “forma giuridica disciplinata dal diritto privato” così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali” dell’ISTAT. Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica descritta, sono sottoposti a forme di influenza pubblica tali da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le aziende possono presentare la propria candidatura a ospitare giovani in tirocinio a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS). E’ necessario registrarsi al portale http://www.pianogiovanisicilia.com/ compilando l’apposito form e inserire le informazioni relative al tirocinio offerto per consentire ai giovani di candidarsi.

I giovani possono presentare la propria candidatura ai percorsi di tirocinio offerti dalle aziende, a partire dal 16° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), registrandosi al portale http://www.pianogiovanisicilia.com/ e compilando il form di adesione.

L’avviso resterà aperto fino a esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 30 novembre 2014, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate con le medesime modalità. 


DOCUMENTAZIONE:


Accertamento è nullo se ..... Ricerca a cura di Victor Di Maria

Accertamento “sprint”. È nullo

(Fonte: fiscalfocus)

L’accertamento notificato prima di 60 giorni è nullo se l’Ufficio non dimostra l’urgenza

È nullo l’avviso di accertamento emesso prima del termine di sessanta giorni prescritto dallo Statuto del contribuente, se l’Amministrazione finanziaria non dimostra di avere agito anticipatamente per un valido motivo. Solo se ricorrono specifiche ragioni di “urgenza” l’operato dell’Ufficio può dirsi legittimo. 

La sentenza. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Tributaria con la sentenza n. 13099/14, pubblicata lo scorso 10 giugno. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, gli Ermellini ricordano quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 18184 del 2014), vale a dire che l'articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanzadel termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso in anticipo. 

Il termine in questione è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. 

Il vizio invalidante non consiste però nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio

Confermata la declaratoria di nullità. Alla luce di questi principi di diritto i giudici della Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio hanno ritenuto infondato il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate, rendendo così definitiva la sentenza impugnata, perché con essa la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha giustamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP in contestazione, in quanto notificato al contribuente prima del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 12 comma 7 della Legge 2012 del 2000.

Fatturazione elettronica a cura di Victor Di Maria

Fatturazione elettronica - Principali adempimenti (circ. Agenzia Entrate 24.6.2014 n.18)
Con la circolare n. 18 del 24.6.2014, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse tematiche in materia di fatturazione (elettronica, differita e semplificata), esaminandone la disciplina a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 325-328 della L. 228/2012.
È stato, tra l'altro, precisato che l'elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di formato originario utilizzato per la propria creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario. L'accettazione da parte del destinatario, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non presuppone necessariamente la formalizzazione di un accordo, precedente o successivo, alla fatturazione tra le parti, né influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica.
Dal momento dell'emissione sino al termine del periodo di conservazione, occorre garantire autenticità dell'origine, integrità del documento e leggibilità. Relativamente a quest'ultimo requisito, la circ. 18/2014 ha precisato che la fattura può essere resa leggibile anche soltanto in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori. La leggibilità della fattura elettronica, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo, fermo restando che non sono ritenute sufficienti la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'art. 233, par. 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Trattamento di Fine Mandato Amministratori a cura di Victor Di Maria

Con la sentenza 5.6.2014 n. 754/1/14, la C.T. Reg. Torino ha ribadito che, in conformità all'art. 105 co. 4 del TUIR, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa, in funzione delle quote maturate nell'anno.
Tali accantonamenti restano deducibili anche nell'ipotesi in cui la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del TFM. Ovviamente, in questo caso, nessuna deducibilità ulteriore sarà riconosciuta a fronte dei premi corrisposti alla compagnia assicurativa, i quali rappresentano non un costo, ma un credito vantato dalla società nei confronti di quest’ultima (C.M. 17.6.87 n. 14).

Omesso versamento Iva

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.6.2014 n. 27676, in relazione al reato di omesso versamento IVA, ha esaminato il caso di una società che non aveva provveduto al versamento dell'imposta (per un importo superiore alla soglia di punibilità vigente ratione temporis), a fronte della carenza di liquidità al momento della scadenza dei termini per il versamento.
Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso per difetto di motivazione della sentenza di appello, che si era limitata ad affermare apoditticamente l'irrilevanza della crisi di liquidità dell'impresa ai fini dell'adempimento tributario. Secondo i giudici di Cassazione, la sentenza di appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che, nella circostanza specifica, l'imputato aveva avuto a disposizione solo pochi mesi per accantonare le risorse necessarie al pagamento dell'IVA, posto che l'introduzione del reato di omesso versamento risaliva a pochi mesi prima della scadenza del termine per l'adempimento.
Al di là della questione soggettiva relativa all'introduzione del reato di omesso versamento IVA, la Cassazione sembra aderire a un'interpretazione meno rigida della fattispecie penale in questione, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale per cui il soggetto passivo, ogni volta che effettua operazioni imponibili, riscuote già l'IVA dovuta ed è tenuto ad accantonarla per l'Erario "organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria" (così, Cass. 10813/2014).