giovedì 12 dicembre 2013

REQUSITI PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE a cura del Dott. Victor Di Maria



Nella risoluzione n. 183387/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al possesso dei requisiti morali richiesti ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle condizioni necessarie per eliminare gli effetti ostativi all’avvio e allo svolgimento dell’attività. 

In riferimento a coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 71, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 59/2010), viene precisato che non è ammesso il decorso dei cinque anni della pena per eliminare gli effetti ostativi per l’esercizio dell’attività, ma risulta necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione. La riabilitazione è concessa a seguito del decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179 c.p.).
Inoltre, sulla necessità del provvedimento di riabilitazione, ai fini della rimozione del divieto di esercizio dell’attività, il Ministero ha chiarito che lo stesso è obbligatorio solo quando lo stato di inabilità derivi dalla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. In tutte le altre ipotesi previste dalla legge, la situazione di inabilità viene, dunque, a cessare decorso il termine dei cinque anni dall’estinzione della pena oppure, con provvedimento di riabilitazione ottenuto prima del quinquennio ma decorsi almeno tre anni dal giorno di esecuzione della pena.

Dott. Victor Di Maria

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