venerdì 8 agosto 2014

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE QUALE STRUMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA MAFIA. Ricerca a cura del Dott. Victor Di Maria


Il sequestro di prevenzione è una delle misure reali previste e disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano al fine di  arginare il fenomeno mafioso. 
È, infatti, opinione ormai consolidata quella in base alla quale risulti indispensabile, nella lotta alle organizzazioni di stampo mafioso, privare queste ultime dei proventi economici derivanti dalle loro attività illecite.

Non è più sufficiente, quindi, limitarsi alla cattura e successiva carcerazione dei vari boss, senza poi loro impedire il possesso e l’utilizzo di vaste quantità di denaro «sporco» reimpiegabili successivamente in attività lecite. Ciò, a maggior ragione, a seguito  della metamorfosi mafiosa voluta da Bernardo Provenzano dopo le stragi del ’92, quando Cosa Nostra ha assunto sempre più i caratteri di una vera e propria «holding finanziaria». 

Combattere la mafia dal punto di vista economico permette,  quindi, di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, indebolire notevolmente l’organizzazione, privandola così dei mezzi necessari per rafforzare la sua influenza sull'economia lecita, dall'altro accertare la responsabilità e il ruolo di soggetti estranei alla normale attività criminosa dell’organizzazione, ricostruendo, in tal modo, la rete di relazioni e connivenze di cui essa si avvale per il perseguimento dei propri obiettivi.  

La misura in esame era stata introdotta, per la prima volta, dalla cosiddetta legge «Rognoni-La Torre», la n. 646 del 1982; il precedente intervento normativo, la legge n. 575/1965, facendo seguito alla legge n. 1423/1956, si limitava, invece, ad estendere l’applicabilità della sorveglianza speciale e del soggiorno obbligato, tipiche misure di prevenzione personali, anche ai soggetti solo indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso.  

In realtà, tutto ciò apparve, sin dai primi tempi, insufficiente per una lotta concreta e puntuale alla criminalità organizzata. 

Limitandosi, infatti, alla sola carcerazione preventiva dei singoli, i processi di mafia terminavano il più delle volte con assoluzione per mancanza di prove. Si aggiunga, inoltre, che la sostanziale assenza di strumenti in grado di colpire il potere economico di tali organizzazioni aggravava ulteriormente l’allarme sociale all'epoca imperante. 

In un simile contesto, la legge «Rognoni-La Torre» ebbe il merito di introdurre non solo l’art. 416 bis nel codice penale, grazie al quale la mafia iniziò ad essere finalmente considerata un’unica entità, facilitando quindi il compito degli inquirenti, ma anche le misure di prevenzione patrimoniali, sequestro e confisca nello specifico, attraverso cui colpire le ingenti disponibilità finanziarie mafiose. 

Per quel che invece concerne la natura giuridica della misura oggetto di esame, dottrina e giurisprudenza non risultano avere, ancora oggi, unanimità di vedute. Secondo un primo orientamento, il sequestro preventivo avrebbe finalità conservative cautelari, in quanto strumento diretto ad evitare la dispersione dei beni dell’indiziato e, di conseguenza, la sottrazione di questi alla successiva confisca. A sostegno di ciò, la citata dottrina pone, in primo luogo, il disposto di cui all’art. 2 quater della L. n. 575/1965, il quale stabilisce modalità esecutive del sequestro preventivo simili a quelle già delineate dal codice di procedura civile nonché, in seconda istanza, l’art. 2 sexies della medesima legge, la quale 
impone il divieto di nominare custodi dei beni sequestrati l’indiziato ed i suoi congiunti. Tale ricostruzione individua, poi, il fumus nell'appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose e il periculum in mora nella necessità di garantire l’esecuzione della successiva confisca. 
Secondo, invece, un diverso orientamento non sussisterebbero, in realtà, punti di contatto né rispetto al sequestro probatorio penale né, tantomeno, rispetto a quello civile conservativo: non sarebbero proprie, infatti, del sequestro di prevenzione, rispettivamente, né la funzione probatoria né quella di garanzia. Alcuni rilevano, al contrario, che determinate analogie siano individuabili con la disciplina del sequestro preventivo penale, in quanto strumento volto a tutelare gli interessi della collettività e ad evitare che i reati abbiano conseguenze ulteriori e più gravi di quanto materialmente già commesso.
Tuttavia, nonostante le obiezioni appena sottolineate, le citate somiglianze processuali rispetto al sequestro conservativo civile, ex art. 671 c.p.c., e, nello specifico, alle relative modalità esecutive, non potranno essere messe in discussione. 

Un opposto orientamento, però, pur essendo concorde su questo aspetto, osserva che la vicinanza tra sequestro preventivo e l’omonima misura del c.p.c. termini, in realtà, proprio alle sole modalità esecutive: il sequestro conservativo è, difatti, finalizzato principalmente all'espropriazione forzata la quale, a sua volta, mira al soddisfacimento del diritto di credito di colui che abbia fondato motivo di ritenere in pericolo la propria pretesa creditoria. 
Al contrario, il sequestro preventivo è volto alla realizzazione della successiva confisca e alla definitiva apprensione del bene sequestrato da parte dello Stato. Funzioni, quindi, ben diverse che non permetterebbero in alcun modo di accostare, dal punto di vista sostanziale, le misure appena prese in considerazione. 
Anche un ulteriore interpretazione esclude decisamente equivalenze tra sequestro preventivo e quanto disposto dal c.p.c. 

Si afferma, infatti, che «… la sola funzione del sequestro di prevenzione è quella di togliere al mafioso l’immediata disponibilità materiale e il possesso di determinati beni in vista della futura confisca della quale costituisce la fase anticipatoria e strumentale».
Si ribadisce, quindi, il fondamentale compito di lotta alla criminalità organizzata attraverso il suo indebolimento economico; quest’ultima sembra essere, del resto, la linea interpretativa più accreditata, anche considerando che al sequestro di prevenzione non può essere ricondotto alcun carattere sanzionatorio: l’applicazione di una sanzione è, difatti, ciò che scaturisce dall'accertamento di responsabilità in ordine alla commissione di un fatto integrante gli estremi di un reato. Il sequestro in esame, al contrario, non presuppone l’accertamento di alcuna responsabilità penale: risulterà, infatti, applicabile già in presenza di situazioni meramente sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto sul quale andrà ad incombere. Del resto, nella lotta alla criminalità organizzata è indispensabile anticipare la soglia di tutela e, come è stato affermato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, ciò è possibile in virtù di un sistema preventivo che richiede al giudice di agire non sulla base del proprio arbitrio, bensì in virtù «… di un’oggettiva valutazione dei fatti (… )».
Difettando, quindi, nell'applicazione del sequestro preventivo, l’accertamento della responsabilità penale in ordine alla commissione di un dato reato, risulterà esclusa l’applicabilità sia dell’art. 192 n. 2 c.p.p., «Valutazione della prova», sia la verifica dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all’art. 273 c.p.p., entrambi indispensabili ai fini dell’applicazione di eventuali misure 
cautelari personali. Esclusioni, quindi, da considerarsi, per quanto sopra esposto, logica conseguenza della stessa natura del sequestro di prevenzione

Non di minore importanza, infine, è un’ulteriore posizione dottrinale secondo la quale, in merito alla natura delle misure applicabili tramite procedimento di prevenzione, «… la matrice (… ) è di chiaro stampo amministrativo, come risulta, d'altronde, dal fatto che uno dei soggetti promotori è il questore, autorità amministrativa, che per lungo tempo si è ritenuto trattarsi di procedimento di natura amministrativa e che lo stesso provvedimento decisorio, il decreto, è notoriamente strumento di regolazione proprio dell’attività amministrativa»

Presupposti indispensabili per l’applicazione delle misure preventive patrimoniali. 

Il sequestro preventivo trova applicazione, come disposto dall'art. 16 del D.L. n. 159 del 2011, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», su determinate categorie di soggetti tra le quali, chiaramente, gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p. Tali indizi, «… necessari per l’applicazione delle anzidette misure, ben possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie che, pur senza assurgere alla dignità di prova indiretta, sono tuttavia idonei a giustificare sul piano logico-razionale la mera probabilità che il proposto appartenga all'associazione mafiosa»

Elemento centrale è, quindi, la pericolosità del soggetto valutata allo stato attuale, vale a dire al momento in cui viene posto in essere il giudizio di prevenzione. 
La pericolosità è identificata con l’appartenenza stessa all'organizzazione criminale: così facendo, il giudizio di prevenzione andava ad identificarsi pressoché con l’accertamento che il prevenuto fosse partecipe dell’associazione mafiosa. Difatti, non si riteneva necessaria alcuna ulteriore motivazione da parte del giudice per l’applicazione delle misure preventive. 

Un sistema valutativo, quello appena citato che, come vedremo in seguito, ha subito profonde modifiche nelle ultime riforme, in particolar modo relativamente al ruolo attribuito alla pericolosità sociale del soggetto coinvolto. 

Prima, però, di procedere in tal senso, appare comunque indispensabile capire quando esattamente possa ritenersi 
configurabile il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, figura delittuosa cardine nell'applicazione delle misure di prevenzione. 

Giurisprudenza maggioritaria sostiene la non necessarietà di un vincolo associativo, tra il singolo e l’organizzazione, a carattere permanente o comunque di lunga durata. È, infatti, sufficiente un legame limitato nel tempo o, comunque, al solo periodo necessario al singolo per il raggiungimento del proprio obiettivo personale, senza però che questo faccia venir meno la rilevanza penale della partecipazione all'associazione di stampo mafioso. 
La pericolosità sociale potrà, quindi, avere carattere esclusivamente sintomatico ed essere fondata su elementi indiziari da soli idonei a giustificare il convincimento del giudice. Ad esempio, nel giudizio di prevenzione anche una mera chiamata in correità è stata ritenuta sufficiente per la successiva applicazione di una misura preventiva.
Tuttavia, è bene chiarire un ulteriore aspetto in merito all'appartenenza del soggetto prevenuto ad organizzazioni criminali. 
Dottrina e giurisprudenza hanno, difatti, sottolineato la differenza tra «far parte» e «appartenere» ad un’associazione mafiosa. 

Nel primo caso siamo innanzi ad un soggetto realmente partecipe e in grado di fornire un apporto assiduo, concreto e indispensabile per il potenziamento dello stesso consesso criminale; inoltre, «colui che è parte» risulta essere inserito in una stabile struttura organizzativa

Al contrario, nel secondo caso, manca, in primo luogo, proprio l’inserimento nell'organizzazione, seppur il soggetto risulta comunque essere nella piena disponibilità di questa, condividendone, oltretutto, gli interessi illeciti

Ebbene, ai fini dell’applicazione di una misura preventiva, «gli indizi di appartenenza», la cui sussistenza abbiamo accertato essere, nel precedente sistema, requisito indispensabile, devono ritenersi riferiti anche al caso della mera appartenenza e non della sola partecipazione. Del resto, è la stessa ratio delle misure preventive a suggerire questa interpretazione, oltre che il disposto di cui all'art. 16 del Codice Antimafia: affermare, infatti, che siano suscettibili di applicazione di una misura preventiva patrimoniale non solo gli indiziati di appartenenza ad associazioni di cui all'art. 416 c.p., ma anche, nell'ordine, coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o, coloro che per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, non può che indicare un’applicabilità in realtà molto più ampia delle suddette misure rispetto ai soli soggetti membri attivi e permanenti di associazioni criminali.

Fonte: I beni sequestrati alla mafia di Katia Sacchetti

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