lunedì 20 luglio 2015

Società operanti nel settore immobiliare - Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

Finalmente una pronuncia importante, sia pure di primo grado, per risolvere una querelle che ci ha visto impegnati a sostenere quello che i giudici hanno sentenziato.

La C.T. Prov. Milano, nella sentenza 959/1/2015 ha chiarito che gli oneri finanziari passivi scaturenti da finanziamenti assistiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono deducibili non solo per le "immobiliari di gestione", come da sempre affermato dall'Agenzia delle Entrate, bensì anche per tutte le altre società operanti nel settore immobiliare.

Sebbene la norma non faccia distinzioni di tipo soggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenutouna tesi diversa. Postula, a tal riguardo, le circolari 19/2009 e 37/2009 dell'agenzia delle Entrate che ha ristretto molto l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina citata, limitandolo alle sole società immobiliari di gestione (SGR).

Tuttavia, la giurisprudenza di merito (cui si allinea la sentenza qui in commento), non condivide tale tesi e ritiene che l'esonero dal cosiddetto "test del Rol", per la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, operi per tutte le società del settore immobiliare.

A conferma che la norma non prevedeva ciò che l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto nelle richiamate circolari, si evidenzia che il legislatore, con una norma del disegno di legge del decreto per l'internazionalizzazione delle imprese, intende modificare l'art. 36 co. 1 della L. 244/2007, limitandone espressamente l'applicazione alle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare.

Tale nuova norma in cantiere conferma che per il passato essa non prevedeva limitazioni soggettive.

"Pessima tempora, plurimae leges", o se si vuole, "Quod principi placuit legis habet vigorem".

Victor Di Maria

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