martedì 22 gennaio 2013

Riforma del lavoro. Incentivi a maglie più strette - Dott. Victor Di Maria


22 Gennaio 2013

Riforma del lavoro. Incentivi a maglie più strette




Il datore di lavoro, per beneficiare di un qualsiasi incentivo, deve rispettare una serie di principi e regole introdotte nella Riforma del Lavoro

Premessa - Il datore di lavoro non può usufruire degli incentivi se è vincolato ad assumere un determinato lavoratore. Infatti, in caso di assunzioni dovute per legge o contratto collettivo non spetta alcun incentivo. A stabilirlo è la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 12, 13 e 14 con l’intento di dare vita a un’unica disciplina, applicabile a tutti gli incentivi, di ogni ordine e specie. A tal fine, il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha introdotto alcuni principi e regole, operativi dal 18 luglio 2012, che riassumiamo di seguito.

I principi – I principi, in sostanza, sono di quattro tipi. I primi due sono correlati tra di loro, nel senso che “non è possibile fruire di incentivi quando il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere”. Nel dettaglio, tale principio si declina in due situazioni: il primo afferma che l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato in somministrazione; il secondo, invece, chiarisce che l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Inoltre, l’agevolazione non spetta anche quando prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Passando al terzo principio, la Riforma del Lavoro esclude dagli incentivi anche i datori di lavoro o utilizzatori in somministrazione che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva. Il quarto (e ultimo principio) esclude dagli incentivi quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assumere ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Le regole 
– Altre due regole da rispettare ai fini dell’agevolazione sono: il cumulo degli incentivi e la denuncia del rapporto di lavoro. Il primo, nella determinazione del diritto agli incentivi, cumula i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. La seconda regola, invece, afferma che l’invio tardivo delle CO (comunicazioni obbligatorie) inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

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