giovedì 3 gennaio 2013

Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina - Dott. Victor Di Maria






INDICE
1 Premessa.......................................................................................................................... 2
2 Ambito di applicazione della nuova disciplina................................................................. 2
3 Decorrenza della nuova disciplina.................................................................................... 2
4 Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori.......................................... 2
4.1 Maturazione automatica senza atto di messa in mora del debitore................................ 3
4.2 Termini di decorrenza degli interessi moratori.............................................................. 3
4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici..................................... 3
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti..................................... 3
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni....................................... 3
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi............................... 3
4.2.5 Pagamenti a rate.................................................................................................. 4
5 Misura degli interessi moratori........................................................................................ 4
5.1 Calcolo degli interessi moratori................................................................................... 4
5.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti................................ 4
6 Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni........................... 4
7 Nullità di clausole............................................................................................................. 4
7.1 Clausole che escludono gli interessi di mora............................................................... 5
7.2 Clausole che escludono il risarcimento delle spese di recupero del credito................... 5
7.3 Clausole aventi per oggetto la data di ricevimento della fattura..................................... 5
8 Ruolo delle associazioni di categoria............................................................................... 5
9 Rapporti di subfornitura................................................................................................... 5
9.1 Contratto di subfornitura............................................................................................. 6
9.2 Termini di pagamento................................................................................................. 6
9.3 Interessi di mora e penali............................................................................................ 6
10 Cessioni di prodotti agricoli e/o alimentari...................................................................... 6
10.1 Termini di pagamento................................................................................................. 7
10.1.1 Prodotti deteriorabili.............................................................................................. 7
10.1.2 Modalità di fatturazione.......................................................................................... 7
10.1.3 Data di ricevimento della fattura............................................................................... 7
10.2 Interessi legali di mora............................................................................................... 8
10.2.1 Misura degli interessi............................................................................................. 8
10.2.2 Inderogabilità....................................................................................................... 8
·      contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delle prestazioni profes­sio­na­li;
·      garantire l’applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfronta­lie­re.

Con il DLgs. 9.11.2012 n. 192 sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al sud­det­to DLgs. 9.10.2002 n. 231, al fine di recepire la nuova direttiva comunitaria n. 2011/7/UE relati­va alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.
Le disposizioni in esame contro i ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
A tali fini:
·      per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o preva-lente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
·      per “imprenditore”, si intende ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
·      per “pubblica amministrazione” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 3 co. 25 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al suddetto DLgs. 163/2006.

La nuova disciplina si applica quindi ai contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:
·      tra imprese;
·      ovvero tra professionisti;
·      ovvero tra professionisti e imprese;
·      ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.
Fattispecie escluse
Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:
·      i contratti stipulati con i “consumatori”, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “privati”);
·      i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le proce-dure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
·      i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, come modi­fi­cate e integrate dal DLgs. 192/2012, si applicano a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall’1.1.2013.
4 Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori
Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
A tali fini, per “importo dovuto” si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri ap­pli­ca­bili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Gli interessi moratori decorrono “automaticamente”, senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore.
In linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
·      30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pa­gamento di contenuto equivalente; non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
·      ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei ser­vi­zi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pa­ga­mento;
·      ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
·      ovvero 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equiva­len­te di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data.
4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici
I suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni:
·      per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al DLgs. 11.11.2003 n. 333;
·      per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente ri­co­no­sciu­ti a tale fine.
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono pattuire un ter­mi­ne per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato.

I termini superiori a 60 giorni:
·      devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
·      non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque non supe­rio­re a 60 giorni:
·      in modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
·      quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi
Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al con­tratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della mer­ce o della prestazione del servizio:
·      salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella docu-mentazione di gara; l’accordo deve essere provato per iscritto;
·      purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
4.2.5 Pagamenti a rate
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari:
·      al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; tale tasso di riferimento:
     per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
     per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
·      maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013 (per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari all’8% (1% + 7%).
Gli interessi di mora in esame sono calcolati:
·      su base giornaliera;
·      in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il re­cu­pe­ro del credito.
Sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le clausole relative:
·      al termine di pagamento,
·      al saggio degli interessi moratori,
·      al risarcimento per i costi di recupero,

a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto.

Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).

La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 co. 2 c.c.).

Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:
·      il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
·      la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
·      l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Ai fini in esame, la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora:
·      si considera gravemente iniqua;
·      senza possibilità di prova contraria.
Ai fini in esame, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito:
·      si presume che sia gravemente iniqua;
·      è però ammessa la prova contraria.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.
La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.
Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di:
·      accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero, e di inibirne l’uso;
·      adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
·      ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Sanzioni per l’inosservanza delle decisioni del giudice
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti, il giudice dispone il pagamento di una somma da 500,00 a 1.100,00 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231 come modificato e integrato dal DLgs. 9.11.2012 n. 192, devono essere coordinate con le disposizioni contenute nella L. 18.6.98 n. 192, in relazione ai rapporti di subfornitura.
Si ricorda che la “subfornitura” è il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del com­mit­tente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di:
·      materie prime;
·      servizi di pubblica utilità;
·      beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Se il contratto di “subfornitura” rientra nell’ambito applicativo del DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012:
·      si applicano i termini legali di pagamento previsti dal suddetto DLgs. 231/2002 come modifi­cato dal DLgs. 192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore;
·      i termini contrattuali di pagamento, stabiliti in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare:
     i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
     ovvero i 90 giorni, in caso di accordi nazionali o locali tra le rappresentanze dei committenti e dei subfornitori.
In caso di ritardi nei pagamenti relativi ai rapporti di “subfornitura”, si applicano tassi di interesse di mo­ra nella stessa misura prevista dal DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012, vale a dire:
·      il tasso di riferimento semestrale della Banca centrale europea (BCE);
·      maggiorato di 7 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012;
·      ovvero maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013.

Resta confermato che:
·      ai fini del decorso degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora del committente-debitore;
·      è fatta salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori più alti (non sono quindi ammesse deroghe comportanti l’applicazione di tassi moratori inferiori a quelli di legge) e la prova del danno ulteriore;
·      ove il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il committente è soggetto anche ad una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

Quest’ultima penale non è prevista dal DLgs. 231/2002 in relazione ai ritardi di pagamento relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di subfornitura ai sensi della L. 192/98.
In relazione ai contratti di cessione di prodotti agricoli (prodotti del suolo, dell’allevamento e della pe­sca) e/o alimentari, stipulati dal 24.10.2012 e la cui consegna avviene nel territorio italiano, si applica invece la speciale disciplina contenuta:
·      nell’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27;
·      nel relativo regolamento attuativo, approvato con il DM 19.10.2012 n. 199 (pubblicato sulla G.U. 23.11.2012 n. 274).
In estrema sintesi, tale disciplina stabilisce, salve le previste esclusioni:
·      l’obbligo della forma scritta del contratto;
·      un contenuto minimo obbligatorio del contratto;
·      termini inderogabili di pagamento, allo scadere dei quali decorrono i previsti interessi di mora;
·      il divieto di pratiche commerciali sleali;
·      pesanti sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle relative disposizioni.
Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti agri­coli e alimentari è fissato inderogabilmente in:
·      30 giorni, per i prodotti deteriorabili;
·      60 giorni, per tutti gli altri prodotti.

In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
10.1.1 Prodotti deteriorabili
Ai fini in esame, sono considerati “deteriorabili”:
·      tutti i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
·      tutti i prodotti sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
·      prodotti a base di carne, che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
     aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
     oppure aW superiore a 0,91;
     oppure pH uguale o superiore a 4,5;
L’aW misura la presenza di acqua “libera”, che favorisce la crescita dei microorganismi.
Il pH, invece, misura l’acidità/basicità di una soluzione; anche una bassa acidità, infatti, fa­vo­ri­sce una rapida crescita batterica;
·      tutti i tipi di latte.

La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto, stabilita dal produttore.
10.1.2 Modalità di fatturazione
Qualora vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di pagamento (cioè prodotti “deteriorabili” e prodotti “non deteriorabili”), il cedente deve emettere fatture separate per le diverse tipologie di prodotti.
10.1.3 Data di ricevimento della fattura
Al fine di determinare il termine vincolante per il pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura sia stata consegnata:
·      a mano;
·      mediante raccomandata A.R.;
·      mediante posta elettronica certificata (PEC);
·      attraverso l’impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che essa sia stata ricevuta alla data di consegna dei prodotti.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, dal giorno successivo alla sca­denza del termine decorrono automaticamente i previsti interessi legali di mora.
10.2.1 Misura degli interessi
Gli interessi legali di mora in esame sono pari:
·      al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze, ai sensi dall’art. 5 del DLgs. 9.10.2002 n. 231; tale tasso di riferimento:
     per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quel­l’anno;
     per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quel­l’anno;
·      maggiorato di 7 punti percentuali (che diventeranno 8 a decorrere dalle transazioni com­mer­ciali concluse dall’1.1.2013, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 192/2012);
·      maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari al 10% (1% + 7% + 2%).
10.2.2 Inderogabilità
Gli interessi di mora previsti dalle disposizioni in esame sono inderogabili.

Dott. Victor Di Maria

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