sabato 4 gennaio 2014

LA PREVENTIVA ESCUSSIONE NON OSTA ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AL SOCIO - Ricerca a cura del Dott. Victor Di Maria



La sentenza 49/2014 della Corte di Cassazione recepisce in ambito tributario il principio relativo alla responsabilità dei soci di società di persone per i debiti sociali. Tale principio era già consolidato nella giurisprudenza civile
Ai sensi dell’art. 2304 del codice civile, “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.
Ciò, precisa la Cassazione, vale solo per l’esecuzione in senso proprio, quindi per la fase espropriativa, che inizia con il pignoramento.

La preventiva escussione non preclude al creditore sociale (nel nostro caso l’ufficio finanziario) di agire in sede di cognizione per procurarsi subito un titolo esecutivo (il ruolo) nei confronti del socio.
Alla luce di quanto esposto, la cartella di pagamento può essere notificata al socio, posto che essa non è considerata un atto esecutivo, ma solo “l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificabile all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 cod. civ., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva”.
Viene così cassata la sentenza 138/31/10 della C.T. Reg. della Toscana.

È allora confermata anche quella giurisprudenza di merito che, proprio sulla base del menzionato ragionamento, ha specificato che è legittima, nonostante la preventiva escussione, l’ipoteca ex art. 22 del DLgs. 472/97 nei confronti del socio (si veda “Ipotecabili i beni del socio di sas” del 6 luglio 2013).

L’argomento diviene interessante se analizzato sotto il profilo dei termini di decadenza.
La cartella di pagamento, come prevede l’art. 25 del DPR 602/73, deve essere notificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, e ciò, come espressamente contemplato dalla norma, vale sia per il debitore (società di persone) sia per il coobbligato (socio).
Una conferma proviene dalla stessa giurisprudenza tributaria (si veda la sentenza della Provinciale di Treviso 11/5/12 del 31 gennaio 2012).

Allora, si supponga che l’Agenzia delle Entrate notifichi alla società ed ai soci l’accertamento IVA, e che questo non venga impugnato: è in tal caso persino doveroso che Equitalia notifichi la cartella al socio, in quanto se dovesse attendere la preventiva escussione sarebbero ormai decorsi i termini dell’art. 25, per cui in sostanza la responsabilità solidale di quest’ultimo non potrebbe più essere azionata.
Il problema si pone per gli accertamenti esecutivi.

Problema negli accertamenti esecutivi, ove c’è la decadenza
Nel caso delle cartelle, notificato l’atto comincia la prescrizione, quindi Equitalia può notificare la cartella per evitare la decadenza dell’art. 25, poi, per gli atti espropriativi nei confronti del socio, deve attendere la previa escussione del patrimonio sociale (chiaramente se esso esiste), e ciò non ha effetto sulla prescrizione, che può essere interrotta da intimazioni di pagamento al socio.

Per i debiti IVA e IRAP, c’è però l’atto esecutivo ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, ed è il pignoramento a dover sottostare alla decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Allora, entro tale termine va iniziata la fase espropriativa nei confronti del socio, a pena di decadenza, il che si scontra con il principio affermato dalla Cassazione. In altri termini, la necessità di escutere prima la società potrebbe in certi casi ledere il diritto alla riscossione.

Fonte: Alfio Cissello

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