L’avviso di accertamento è un atto impositivo
che esprime una pretesa tributaria definita
nell’an e nel quantum, tanto da doversi ritenere
atto impugnabile avanti gli organi della
giurisdizione tributaria (Cass.).
Invalidità ed inefficacia degli atti.
La prima distinzione esistente tra i vizi degli atti amministrativi è tra:
• invalidità;
• inefficacia.
L’invalidità designa semplicemente l’esistenza di un vizio.
Il fatto che un atto sia viziato ossia invalido non determina necessariamente
la sua inefficacia.
Occorre verificare la gradualità dei vizi che possono
comportare la radicale inesistenza, la nullità o l’annullabilità.
L’inefficacia denota l’inidoneità di un atto di produrre effetti giuridici.
In diritto privato l’atto è nullo quando manchi di uno dei suoi requisiti essenziali, materiali o
giuridici o sia contrario a norme imperative di legge (art. 1418 c.c.), salvo che sia la stessa
legge, con espressa norma di deroga a comminarne la semplice annullabilità.
La nullità, quindi, è la regola e l’annullabilità l’eccezione.
In diritto amministrativo, a differenza che nel diritto privato, è venuta ad affermarsi in linea
generale la regola della mera annullabilità dell’atto viziato, salvo il caso in cui l’atto risulti
mancante di uno dei suoi requisiti necessari ex lege a costituirlo: ad es. il soggetto, l’oggetto, la
volontà, il contenuto, la forma, la mancanza assoluta di potere. In questi casi si ha nullità
dell’atto o inesistenza tout court.
LA NUOVA DISCIPLINA DI VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO LA L. N.
15/2005.
Il regime dei vizi degli atti amministrativi ha trovato un specifica disciplina con
l’emanazione della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 che ha integrato la Legge 7 agosto
1990 n. 241, sul procedimento amministrativo.
Risultano particolarmente significati, ai nostri fini, gli artt. 21 septies (rubricato:
“Nullità del provvedimento amministrativo”) e 21 octies (rubricato: “Annullabilità
del provvedimento”) che sono stati inseriti nel nuovo capo IV bis denominato
“Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”.
Annullabilità, nullità ed inesistenza: l’evoluzione in campo amministrativo
Art. 21 Septies – Nullità del provvedimento: È nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto
di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché
negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 21 Octies – Annullabilità del provvedimento:
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non
è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
LA NULLITA’:
Viene sostanzialmente meno la distinzione tra inesistenza e nullità dell’atto, disciplinate entrambe come
ipotesi di nullità.
Le ipotesi di nullità di cui all’art. 21 septies sono tassative !!!
Deve pertanto considerarsi nullo l’atto che manchi di uno dei suoi elementi essenziali quali il soggetto,
l’oggetto, la volontà, il contenuto e la forma.
Ad es. sono affetti da nullità :
(i) gli atti che non recano l’indicazione dell’Ufficio che lo ha emesso;
(ii) l’atto
che anche se redatto su carta intestata non sia sottoscritto da chi lo ha emesso;
(iii) l’atto che sia sottoscritto
da firma illeggibile ove manchi ogni indicazione idonea a individuare il soggetto firmatario;
(iv) l’atto che
abbia per destinatario un soggetto inesistente;
(v) l’atto che non rechi l’indicazione del destinatario;
(vi) gli
atti che recano un difetto assoluto di attribuzione (trattasi della carenza o mancanza assoluta di potere).
L’ANNULLABILITA’:
L’art. 21 octies, al primo comma, si è limitato a riprodurre la tradizionale tripartizione già contemplata
dall’art. 26 del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al R.D. 26 giugno 2924, n. 1054, cioè:
• l’incompetenza (attiene agli elementi soggettivi dell’atto);
• la violazione di legge (in senso stretto);
• l’eccesso di potere (riguarda essenzialmente i motivi o la volontà).
La parte innovativa è quella di cui al secondo comma, del citato art. 21 octies che in deroga al primo comma
prevede la non annullabilità del provvedimento “ adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato….”.
INESISTENZA (parte della dottrina ritiene che residui ancora come vizio gravissimo in campo tributario –
trattasi di una sorta di nullità assoluta)
Trattasi della patologia più grave e radicale dell’atto frutto dell’elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale amministrativistica.
Un atto inesistente è un atto che presenta un tale grado di incompletezza o di anomalia
rispetto al modello legale da non essere idoneo a produrre ab origine alcun effetto giuridico.
Si tratta di un atto che per definizione si pone al di là di ogni preclusione o decadenza
presentando un vizio talmente grave da non potersi sanare in alcun modo; ovvero di vizi
dell’atto che ne impediscono la funzione tipica.
Trattasi ad es.:
(i) dell’incompetenza funzionale;
(ii) del difetto assoluto di attribuzione;
(iii)
della carenza assoluta di potere;
(iv) della mancata individuazione del destinatario dell’atto;
(v)
dell’intestazione dell’atto ad un soggetto inesistente;
(vi) dell’omessa notifica.
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