martedì 31 marzo 2015

I VIZI DEGLI ATTI PRODOTTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NULLITA' - ANNULLABILITA' - INESISTENZA di Victor Di Maria



L’avviso di accertamento è un atto impositivo che esprime una pretesa tributaria definita nell’an e nel quantum, tanto da doversi ritenere atto impugnabile avanti gli organi della giurisdizione tributaria (Cass.).

Invalidità ed inefficacia degli atti. 

La prima distinzione esistente tra i vizi degli atti amministrativi è tra: 
• invalidità; 
• inefficacia. 

L’invalidità designa semplicemente l’esistenza di un vizio. 

Il fatto che un atto sia viziato ossia invalido non determina necessariamente la sua inefficacia. 

Occorre verificare la gradualità dei vizi che possono comportare la radicale inesistenza, la nullità o l’annullabilità. 

L’inefficacia denota l’inidoneità di un atto di produrre effetti giuridici.

In diritto privato l’atto è nullo quando manchi di uno dei suoi requisiti essenziali, materiali o giuridici o sia contrario a norme imperative di legge (art. 1418 c.c.), salvo che sia la stessa legge, con espressa norma di deroga a comminarne la semplice annullabilità. 

La nullità, quindi, è la regola e l’annullabilità l’eccezione. 

In diritto amministrativo, a differenza che nel diritto privato, è venuta ad affermarsi in linea generale la regola della mera annullabilità dell’atto viziato, salvo il caso in cui l’atto risulti mancante di uno dei suoi requisiti necessari ex lege a costituirlo: ad es. il soggetto, l’oggetto, la volontà, il contenuto, la forma, la mancanza assoluta di potere. In questi casi si ha nullità dell’atto o inesistenza tout court.

LA NUOVA DISCIPLINA DI VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO LA L. N. 15/2005. 

Il regime dei vizi degli atti amministrativi ha trovato un specifica disciplina con l’emanazione della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 che ha integrato la Legge 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo. 

Risultano particolarmente significati, ai nostri fini, gli artt. 21 septies (rubricato: “Nullità del provvedimento amministrativo”) e 21 octies (rubricato: “Annullabilità del provvedimento”) che sono stati inseriti nel nuovo capo IV bis denominato “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”. 

Annullabilità, nullità ed inesistenza: l’evoluzione in campo amministrativo

Art. 21 Septies – Nullità del provvedimento: È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

Art. 21 Octies – Annullabilità del provvedimento: 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

LA NULLITA’: Viene sostanzialmente meno la distinzione tra inesistenza e nullità dell’atto, disciplinate entrambe come ipotesi di nullità. 

Le ipotesi di nullità di cui all’art. 21 septies sono tassative !!! 

Deve pertanto considerarsi nullo l’atto che manchi di uno dei suoi elementi essenziali quali il soggetto, l’oggetto, la volontà, il contenuto e la forma. 

Ad es. sono affetti da nullità : 
(i) gli atti che non recano l’indicazione dell’Ufficio che lo ha emesso; 
(ii) l’atto che anche se redatto su carta intestata non sia sottoscritto da chi lo ha emesso; 
(iii) l’atto che sia sottoscritto da firma illeggibile ove manchi ogni indicazione idonea a individuare il soggetto firmatario; 
(iv) l’atto che abbia per destinatario un soggetto inesistente; 
(v) l’atto che non rechi l’indicazione del destinatario; 
(vi) gli atti che recano un difetto assoluto di attribuzione (trattasi della carenza o mancanza assoluta di potere). 

L’ANNULLABILITA’: L’art. 21 octies, al primo comma, si è limitato a riprodurre la tradizionale tripartizione già contemplata dall’art. 26 del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al R.D. 26 giugno 2924, n. 1054, cioè: 
• l’incompetenza (attiene agli elementi soggettivi dell’atto); 
• la violazione di legge (in senso stretto); 
• l’eccesso di potere (riguarda essenzialmente i motivi o la volontà). 

La parte innovativa è quella di cui al secondo comma, del citato art. 21 octies che in deroga al primo comma prevede la non annullabilità del provvedimento “ adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato….”. 

INESISTENZA (parte della dottrina ritiene che residui ancora come vizio gravissimo in campo tributario – trattasi di una sorta di nullità assoluta) 
Trattasi della patologia più grave e radicale dell’atto frutto dell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale amministrativistica. 

Un atto inesistente è un atto che presenta un tale grado di incompletezza o di anomalia rispetto al modello legale da non essere idoneo a produrre ab origine alcun effetto giuridico. 

Si tratta di un atto che per definizione si pone al di là di ogni preclusione o decadenza presentando un vizio talmente grave da non potersi sanare in alcun modo; ovvero di vizi dell’atto che ne impediscono la funzione tipica. Trattasi ad es.: 
(i) dell’incompetenza funzionale; 
(ii) del difetto assoluto di attribuzione; 
(iii) della carenza assoluta di potere; 
(iv) della mancata individuazione del destinatario dell’atto; 
(v) dell’intestazione dell’atto ad un soggetto inesistente; 
(vi) dell’omessa notifica. 

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