martedì 31 marzo 2015

NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA MEDIANTE POSTE PRIVATE.....a cura di Victor Di Maria


Cosa succede se l'Amministrazione fiscale notifica un avviso di pagamento utilizzando il servizio di poste cosiddette private o corriere invece di utilizzare "Poste Italiane" ?

Poste Italiane è l'unico soggetto a cui la legge attribuisce i poteri per certificare, in modo legale, l’avvenuta notifica dell’accertamento al contribuente. 

Nonostante l'imperante norma accade frequentemente che gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, così come le sedi di Equitalia, continuano ad utilizzare il servizio non di "Poste Italiane".

La Commissione Tributaria di Campobasso, di recente, ha emesso una sentenza [1] in favore del contribuente.

La notifica, per essere efficace, deve essere effettuata a mani oppure mediante posta raccomandata a.r. [2]  tramite Poste Italiane: sarebbe invece inesistente la notifica effettuata a mezzo di posta privata

Tale statuizione è imposta dalla legge [3] che prevede espressamente una riserva in favore di Poste Italiane, per la notifica degli atti giudiziari ed equiparati [4].

La motivazione risiede nella riserva di legge per la “certezza legale” dell’avvenuto recapito, della data di consegna nonché del soggetto al quale il plico è stato consegnato, ed essendo il dipendente di Poste Italiane un incaricato di un pubblico servizio può garantire la fede privilegiata di quanto attestato all’atto della notifica.

Dunque, solo in questo modo l’avviso di ricevimento della raccomandata diventa un atto pubblico [5]. Pertanto, solamente le attestazioni contenute nell’atto di ricevimento tramite Poste Italiane godono della stessa fede privilegiata di quelle eseguite dall’ufficiale giudiziario del tribunale.

Al contrario, non sarà possibile attribuire alcuna presunzione di veridicità alla consegna effettuata tramite un soggetto privato: una posizione, per altro, già espressa in passato dalla Cassazione [6].

Il risultato di tale interpretazione è che la notifica effettuata da un corriere privato si considera inesistente. 

[1] CTP Campobasso, sent. n. 1077/03/14.
[2] Art. 14 L. 890/1982.
[3] Art. 1 co. 4, d.lgs n. 58/2011.
[4] L. 890/1982.
[5] Ai sensi dell’art. 2699 cod. civ.
[6] Cass. sent. n. 17723/2006 e n. 2035/2014.

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