martedì 9 febbraio 2016

Importante sentenza della Cassazione sui Reati fallimentari - Costituzione di parte civile - Concordato preventivo




La Corte di Cassazione, nella sentenza 8.2.2016 n. 5010, ha precisato, tra le altre cose, che l’art. 240 del RD 267/42 è norma che preclude la costituzione di parte civile dei singoli creditori in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, quando vi sia la costituzione del curatore, ma resta sempre salva la facoltà del singolo creditore di far valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (cfr. Cass. n. 5447/2010).

Con riferimento specifico al concordato preventivo viene in rilievo l’art. 167 co. 1 del RD 267/42, secondo il quale “durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”; norma speciale, in base alla quale l’ente mantiene i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni radicati in capo all’ente stesso.

Quanto infine ai reati diversi da quelli fallimentari, la legge non limita né esclude la legittimazione del Commissario a ottenere il risarcimento nell’interesse del fallito o della massa dei creditori per reati diversi (in materia di reati tributari si veda Cass. n. 14729/2008), potendosi quindi includere il reato specifico di associazione per delinquere.


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