venerdì 5 agosto 2016

Diritto di prelazione ereditaria - Rinuncia - Validità - Condizioni (Cass. 4.8.2016 n. 16314)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16314 del 4.8.2016, ha statuito che la rinuncia al diritto di prelazione ereditaria, effettuata da uno dei coeredi, è valida anche se riferita ad un generico intento di alienazione espresso da uno dei coeredi. 

In particolare, secondo i giudici di legittimità, il diritto di prelazione del coerede non sorge per effetto del ricevimento di una proposta, bensì in forza della legge, e cioè con l’apertura della successione e con la formazione della comunione ereditaria.

Pertanto, se a un coerede spetta il diritto di prelazione per il fatto stesso di trovarsi in una situazione di comunione ereditaria, al diritto di prelazione egli può rinunciare prima e a prescindere dal ricevimento della proposta di alienazione specificamente formulata da un altro coerede.


E’ bene ricordare, inoltre, che per prelazione si intende, ai sensi dell’art. 732 c.c., il diritto in capo a ciascun coerede di essere preferito, a parità di condizioni rispetto a un estraneo alla comunione ereditaria, nel caso in cui un altro coerede intenda alienare la propria quota.

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