venerdì 5 agosto 2016

MODIFICHE AL CODICE CIVILE PER LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI



La L. 27.5.2015 n. 69 ha sostituito gli artt. 2621 e 2622 c.c. ed ha inserito nel codice civile i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter.

In via generale:

- si distingue tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto;

- si prevedono, in relazione alle false comunicazioni sociali di società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ed una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).

In pratica, si passa da una differenziazione fondata sull'esistenza o meno di danni nei confronti della società, dei soci o dei creditori, ad una che si basa sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sociali sono poste in essere.

La nuova disciplina è in vigore dal 14.6.2015.

Nell'ambito delle società non quotate, in particolare, sono puniti con tale fattispecie gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Tale nuova formulazione normativa ha fatto sorgere dubbi con riguardo alla rilevanza penale o meno delle false valutazioni.

Ed anche nella giurisprudenza di legittimità si è registrato un contrasto.


Tale contrapposizione è stata definitivamente risolta da Cass. SS.UU. 27.5.2016 n. 22474, che ha enunciato il seguente principio di diritto: sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione od omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosti consapevolmente da essi, senza darne adeguata informazione giustificativa e in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

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