sabato 6 ottobre 2012

Sugli interpelli disapplicativi la Cassazione ci ripensa a cura di Victor Di Maria


La Corte di Cassazione, con la sentenza n.  8663/2011, aveva affermato, con specifico riferimento agli interpelli disapplicativi ex art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73, che il contribuente, a seguito di domanda di interpello, sarebbe stato tenuto a impugnare la risposta, in quanto tale atto altro non sarebbe che un diniego di agevolazione.

La conseguenza, relativa alla necessità di tale impugnazione, era particolarmente penalizzante: infatti, qualora il ricorso fosse stato omesso, all'atto della notifica del successivo avviso di accertamento il contribuente non avrebbe più potuto sollevare motivi di censura concernenti la questione oggetto dell’interpello, in quanto lo avrebbe dovuto fare in sede di ricorso contro la risposta.  
Il problema era molto sentito per le società non operative, visto che, omesso di impugnare la risposta della Direzione Regionale delle Entrate, in sede di ricorso contro l’accertamento vi sarebbe stata una fortissima limitazione nell'oggetto della difesa.  
La sentenza n. 17010 depositata ieri, sancisce, da un lato, che la risposta data dal direttore regionale costituisce atto impugnabile in quanto contenente una pretesa definita, dall'altro, che il contribuente è titolare di una mera facoltà di impugnazione della risposta, e non di un onere. 
Il tutto, a monte, ha come presupposto la diversa qualificazione giuridica della risposta resa a seguito di interpello. 
Nella precedente sentenza (la 8663/2011), i giudici avevano affermato che si trattava di un atto espressamente compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92 (diniego di agevolazione), il che comportava, in sostanza, l’applicazione dell’art. 19 comma 3 di detto decreto, e quindi tornavano operanti i principi affermati in merito ai nessi tra accertamento e cartella di pagamento, sull'autonomia degli atti impugnabili. 
Adesso, invece, la risposta viene “catalogata” non più alla stregua di diniego di agevolazione ma, più ragionevolmente, come “disapplicazione di norma antielusiva”. 
Insomma, nel diniego di agevolazione, pur sussistendo il presupposto del tributo, per realizzare finalità anche extrafiscali, vengono introdotti trattamenti derogatori di favore; nel caso della disapplicazione, si rimuove l’operatività di norme limitative per esempio di deduzioni o crediti d’imposta che sono spettanti in quanto non sussiste il rischio di elusione, nel caso di specie e alla luce dei fatti di causa.
L'esercizio del diritto di impugnazione della risposta solo facoltativa
Da ciò ne deriva che la risposta, non essendo un diniego di agevolazione, non è un atto che riveste la forma “tipica” di uno di quelli elencati nel DLgs. 546/92, quindi non può essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile, dovendosi escludere che, per via interpretativa, si possano introdurre decadenze alla contestazione di pretese fiscali.  
Quindi, come più volte dallo scrivente evidenziato in vari ricorsi, torna applicabile la teoria della “impugnazione facoltativa” (si veda la sentenza n.21045/2007), da cui ne discende che:
- se ritiene, il contribuente può impugnare la risposta all'interpello, siccome si tratta, di fatto, di provvedimento che contiene una pretesa tributaria definita la quale non riveste ancora la forma autoritativa di uno degli atti indicati dall'art. 19 prima citato;
- se tale impugnazione non vine incoata, non ci sono problemi, c’è una facoltà di impugnazione “il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento”.  

Inoltre, la Corte fissa un ulteriore principio di fondamentale importanza, affermando, in breve, che la risposta negativa può essere poi mutata, ma non la risposta positiva, in applicazione del principio di buona fede e leale collaborazione tra contribuente e uffici finanziari, espresso anche dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Dott. Victor Di Maria

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