martedì 13 maggio 2014

MODELLO 770 PROVA DEL REATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE di Victor Di Maria



Cassazione penale sentenza del 31 ottobre 2013

La prova del pagamento delle retribuzioni può essere fornita dal pubblicato ministero mediante la produzione del modello 770. È quanto emerge dalla sentenza 12 maggio 2014 n. 19454 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

Il caso.
 La Suprema Corte ha esaminato il caso di un imprenditore bresciano condannato alla pena della reclusione (5 mesi e 24 giorni) per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

La difesa. 
Con il ricorso l’imputato ha denunciato l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale.

A parere della Corte territoriale, la presentazione dei Modelli 770, con allegate le attestazioni nominative, era indice delle operate ritenute e dell’avvenuto rilascio delle attestazioni. In realtà, nel corso delle indagini il PM si era rivolto all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva comunicato di essere impossibilitata a verificare se il sostituto d’imposta avesse provveduto a rilasciare le certificazioni. La difesa, pertanto, ha dedotto l’assenza di prova in merito alla consegna delle certificazioni relative alle somme trattenute e da versare all’Erario, per cui, in mancanza di tale presupposto, non poteva dirsi configurato il reato contestato.

Conferma della sentenza gravata. 
Ebbene, le argomentazioni difensive dell’imputato non hanno trovato terreno fertile presso le aule del Palazzaccio. Per gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello di Brescia hacorrettamente ritenuto che la prova del rilascio della certificazione (quindi dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate) potesse ricavarsi da un dato “assolutamente non equivoco” (ossia il Mod. 770), poiché proveniente dallo stesso datore di lavoro obbligato.

In altre parole, la Corte territoriale ha ritenuto non necessario verificare, sostituito per sostituito, se questi ultimi avessero ricevuto l’attestazione (Mod. CUD o altro) da parte dell’imputato, “poiché la presentazione della dichiarazione Mod. 770, con allegate le attestazioni nominative, è indice inequivocabile delle operate ritenute e delle rilasciate certificazioni” (cfr. Cass. Sez. III pen., sentenze n. 14443/2012, n. 27718/2012 e n. 44275 del 2013).

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imprenditore condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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