sabato 28 giugno 2014

Rateazione EQUITALIA: altra chance per i debitori decaduti a cura del Dott. Victor Di Maria

Rateazione: altra chance per i debitori decaduti
I contribuenti decaduti dalle rateazioni Equitalia prima del 22 giugno 2013 saranno ammessi a una nuova rateazione, ma solo nel caso in cui provvedano a inviare apposita istanza entro fine luglio. 

È questa una delle tante novità introdotte con la legge di conversione del D.L. 66/2014. 

La disposizione in oggetto è stata introdotta al fine di fornire una seconda chance anche ai soggetti che non hanno potuto beneficiare delle novità introdotte con il D.L. 69/2013. 
Merita infatti di essere ricordato che con il c.d. “Decreto del fare” fu prevista la decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive in luogo delle sole due rate consecutive in precedenza previste. 
Dubbi erano stati pertanto sollevati con riferimento a tutti quei contribuenti che dovevano essere considerati decaduti in considerazione delle precedenti norme, ma che potevano ancora rientrare nel beneficio della rateazione in considerazione delle novità introdotte. 
Inizialmente, Equitalia stessa, con nota operativa del luglio 2013, aveva prospettato la possibilità di consentire anche ai contribuenti decaduti di poter beneficiare delle nuove disposizioni: tale interpretazione era stata tuttavia successivamente smentita dall’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione 32/2014, aveva espressamente chiarito che, in mancanza di una disposizione normativa, tale interpretazione non poteva essere accolta. 

Ecco quindi spiegato il motivo per il quale si è ritenuto necessario intervenire. 

A seguito delle novità introdotte, pertanto, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che: 
• la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; 
• la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. 
Nessuna esclusione soggettiva o oggettiva, dunque: tutti i contribuenti possono essere ammessi al beneficio per gli importi dovuti, anche nel caso in cui gli stessi siano rappresentanti da contributi previdenziali. 
Non pare inoltre impedita la possibilità di essere riammessi alla rateazione anche nel caso in cui vi siano procedimenti espropriativi in corso: tale aspetto assume estrema rilevanza, in quanto i contribuenti in oggetto possono trovare nella rateazione uno strumento per sospendere la vendita coattiva. 
È invece da escludersi, per espressa disposizione normativa, che i contribuenti, rimessi nei termini, possano richiedere di essere ammessi alla rateazione straordinaria di 120 rate, pur in presenza delle condizioni richieste. 
Altro aspetto rilevante riguarda la decadenza dalla rateizzazione. Seppur riammessi, i contribuenti non potranno beneficiare delle nuove norme che consentono la decadenza solo dopo il mancato pagamento di ben 8 rate, anche non consecutive, ma sarà comunque prevista la decadenza dopo il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive. 

Allo stesso modo non sono previste proroghe nel caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso.

Nessun commento: