lunedì 16 febbraio 2015

DIPENDENTI IMPEGNATI DAVANTI A VIDEOTERMINALI: PAUSA OBBLIGATORIA MA ........

Il datore di lavoro può sostituire le pause obbligatorie dal videoterminale prescritte dalle norme sulla sicurezza sul lavoro con mansioni alternative senza uso del PC: la sentenza della Cassazione.




Il datore di lavoro può sostituire le pause dal videoterminale, obbligatorie per i dipendenti che trascorrono continuativamente tempo davanti al PC, con mansionidifferenti che non prevedano l’uso del computer: lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, la numero 2679 dell’11 febbraio 2015, riferita al caso di una dipendente di Telecom Italia. 

Il punto è il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, che prescrivono una pausa di un quarto d’ora ogni 120 minuti (due ore) passati davanti al PC.

L’azienda non aveva riconosciuto queste pause, perché di fatto la dipendente oltre alle mansioni che prevedevano la permanenza davanti al videoterminale, aveva anche compiti di back-office, di tipo amministrativo, che non richiedevano l’utilizzo del PC

La decisione di primo grado aveva dato torto all'azienda, statuendo un indennizzo di circa quattro mila euro. L'azienda ha deciso di presentare ricorso avverso la decisione del giudice di primo grado. 

La vicenda va inquadrata storicamente alla fine degli anni ’90 e, quindi, la norma di riferimento che disciplinava i lavori davanti al videoterminale era l’articolo 54 del Dlgs 626/1994, norma sostituita dall’articolo 175 del Dlgs, decreto legislativo n. 81/2008

Ebbene, la previdente normativa stabiliva che il lavoratore intento a svolgere la sua attività al PC per almeno quattro ore consecutive avesse diritto a un’interruzione «mediante pause ovvero cambiamento di attività». 

Le modalità dovevano essere stabilite dalla contrattazione collettiva o aziendale. In mancanza di accordi contrattuali, la norma prescriveva una pausa di 15 minuti ogni 120 trascorsi al videoterminale, come del resto prevede anche la nuova legge. 

Comunque sia, il punto fondamentale è l’esplicito riferimento alla possibilità di sostituire le pause con diverse mansioni, che rappresentassero un cambiamento di attività.

La Corte ha così deciso:
«Ha accertato che nella fattispecie non sussisteva la continuità dell’applicazione al videoterminale e che, peraltro, lo svolgimento, seppur in maniera minore, dell’attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idonea a integrare la prevista interruzione».
Risultato: la Corte di Cassazione ha dato ragione all’azienda. Il precedente è importante, perché sancisce appunto che una diversa mansione, che non preveda l’uso del PC, possa essere considerata alla stregua delle pause.

Normativa

L'evoluzione della normativa è sostanzialmente simile alla precedente. 
Anche il sopra richiamato articolo 175 della legge 81/2008 prevede per il lavoratore il diritto «ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività». 
Le modalità delle interruzioni devono essere stabilite dai contratti di lavoro e in caso contrario vale la pausa di 15 minuti ogni due ore davanti al PC. 
Va precisato che nei tempi di interruzione non sono compresi quelli di attesa della risposta da parte del sistema elettronico (considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro) e che la pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro.
Dott. Victor Di Maria

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