sabato 14 febbraio 2015

Sconti e servizi promozionali - Qualificazione ai fini IVA a cura del Dott. Victor Di Maria


Il trattamento ai fini IVA dei bonus corrisposti dal fornitore ai propri clienti deve essere effettuato distinguendo i bonus "qualitativi" dai bonus "quantitativi".
I bonus "qualitativi" rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dal cliente al fornitore, sulla base degli accordi contrattuali stipulati tra le parti: pertanto, sono assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.
I bonus "quantitativi" possono essere "condizionati" (al raggiungimento di specifici target commerciali) oppure "incondizionati":
- i primi (bonus "condizionati") rappresentano per l'Amministrazione finanziaria una riduzione di prezzo originariamente praticato e possono generare una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 36/2008); per la Cassazione, invece, la concessione di questo tipo di premio non può essere qualificabile come il riconoscimento di uno sconto, per cui il diritto all'emissione della nota di variazione non dovrebbe sussistere (cfr. Cass. 8.10.2014 n. 21182);
- i secondi (bonus "incondizionati"), in quanto premi riconosciuti in percentuale sul fatturato o sui volumi di vendita, indipendentemente dal fatturato o dai volumi realizzati, dovrebbero considerarsi fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72, essendo assimilati alle "cessioni di denaro" (cfr. R.M. n. 502713/74).
Dott. Victor Di Maria

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