A decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito delle novità introdotte ad opera della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), è stata introdotta la nuova lett. a-ter) al 6° comma dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, prevedendo che il reverse charge c.d. interno (nel caso in cui il committente sia soggetto passivo IVA) torni applicabile anche con riferimento alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
CASI DI APPLICAZIONE
Ad oggi l’Amministrazione finanziaria non ha chiarito la portata della nuova disposizione normativa. Ciò premesso sembra ragionevole ritenere che il reverse charge in esame torni applicabile per determinate prestazioni, richiamate proprio all’interno della norma. Più nel dettaglio sembra che si debbano considerare le indicazioni contenute all’interno della Relazione Tecnica che fa riferimento alle categorie ATECO 81.2 (pulizie) e 43 (demolizioni, installazione di impianti, completamento).
Prestazioni relative ad edifici | Casi in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno prendendo a riferimento quanto riportato all’interno della Relazione Tecnica alla Legge di Stabilità 2015 |
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
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Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni di pulizia:
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Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
| In linea generale rientra nel reverse charge la demolizione di edifici; non rientra, invece, la demolizione di altre tipologie di strutture diverse dagli edifici come ad esempio gli impianti industriali. |
Prestazioni di servizi di installazione di impianti relative ad edifici
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Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni:
NB: ad oggi non è chiaro se rientrano nel reverse charge anche i servizi di manutenzione nonché riparazione delle citate installazioni. Si pensi ad esempio alla manutenzione di una caldaia.
Caso: cessione con posa in opera
Capita sovente che l’installazione di impianti relativi ad edifici venga effettuata mediante la cessione di beni con posa in opera. Si pensi ad esempio alla cessione della caldaia con la successiva posa in opera della stessa. In tal caso, se l’importo della caldaia (bene) è superiore al valore della prestazione (per meglio dire, dare superiore al fare) sembra che il reverse charge interno (se la cessione con posa in opera è svolta a favore di un soggetto passivo IVA) non torni applicabile, in considerazione del fatto che la prestazione di servizi è accessoria alla cessione di beni (ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 633/1972).
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Servizi di completamento relativi ad edifici
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Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni:
NB: l’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se il reverse charge torni applicabile solo per il completamento ovvero la costruzione degli edifici oppure sia esteso anche per i servizi di manutenzione/ristrutturazione.
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