Nel 2015 veniva notificata una intimazione di pagamento da parte di Riscossione Sicilia e avverso tale atto questo studio professionale, incaricato dal contribuent, impugnava il suddetto atto adducendone la nullità per omessa motivazione dell’atto stesso: “il totale dovuto risulterebbe calcolato senza che vi sia esplicato il metodo seguito e l’iter logico del calcolo effettuato”.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso.
Annulla l’atto impugnato e condanna l'Ente di Riscossione al pagamento delle spese di lite.
Dott. Victor Di Maria
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