Novità della L. 97/2013 - Applicazione del favor rei (C.T. Prov. Genova 10.6.2014 n. 1181/13/14)
In base all'art. 3 del DLgs. 472/97, se, in virtù di una legge successiva, la condotta del contribuente non è più punibile, la sanzione irrogata in precedenza è estinta, e gli importi non sono dovuti nemmeno se l'atto è già definitivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova in data 10.6.2014 con la sentenza n. 1181/13/14 ha applicato il menzionato principio in relazione alle modifiche della L. 97/2013 apportate all'art. 5 del DL 167/90, ove, tra l'altro, sono state abolite le sezioni I e III del modulo RW.
Le violazioni inerenti a queste ultime sezioni non sono più punibili, operando l'art. 3 del DLgs. 472/97.
Ciò ha riflesso pure sull'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, in quanto nel sistema pregresso le violazioni delle diverse sezioni del modulo RW davano luogo a distinte sanzioni.
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