martedì 21 ottobre 2014

INCENTIVI ASSUNZIONI - Dal 3 ottobre 2014 incentivi fino a € 6.000 per assunzioni di giovani dai 16 ai 29 anni a cura di Victor Di Maria

1. PREMESSA

Con il decreto n. 1709 del 08.08.2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono giovani dai 16 ai 29 anni. Gli interessati, qualora abbiano effettuato un’assunzione nel periodo dal 03.10.2014 al 30.06.2017, devono presentare istanza all’INPS per poter beneficiare dell’agevolazione, che sarà concretamente fruita in sede di conguaglio sulle denunce contributive.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato – sul proprio sito internet – il Decreto Direttoriale n.1709 dell’8 agosto 2014 relativamente al “Bonus occupazione” del “Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”. 

La misura dell’incentivo varia a seconda della tipologia di assunzione e dalla classe di profilazione del lavoratore assunto: nel caso di profilazione molto alta, l’incentivo varia da € 6.000 per le assunzioni a tempo indeterminato a € 2.000 nel caso di assunzione a tempo determinato con durata superiore o uguale a 6 mesi.

2. REQUISITI LAVORATORE

Le assunzioni devono riguardare giovani tra 16 e 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani attraverso il portale ufficiale, accessibile ai Neet (Not in employment, education or training) che non hanno impiego e non studiano.  

Il requisito di età deve essere soddisfatto al momento dell’iscrizione al Piano, non quando avviene l’assunzione: significa che il giovane non può avere compiuto 30 anni quando si iscrive al Programma Garanzia Giovani, ma può averli compiuti nel momento in cui viene assunto. L’agevolazione spetta solo se all’assunzione si è già compiuto 16 anni e solo se si è ancora Neet.

3. IL BONUS
L’ammontare dell’incentivo dipende dalla classe di profilazione del giovane, che quando si iscrive viene contattato per un colloquio per valutare il suo grado di difficoltà nel trovare un lavoro: bassa, media, alta, molto alta.  

Ecco quanto spetta all’azienda in relazione a profilo e contratto applicato (in caso di part‐time gli importi sono ridotti in proporzione all’orario):



L’incentivo spetta una sola volta per ogni lavoratore. Se però un rapporto a termine viene trasformato in tempo indeterminato spetta un secondo incentivo, pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e quello già fruito per il tempo determinato, in base alla classe di profilazione inizialmente usata.  

Se un datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore già in somministrazione, spetta un incentivo pari alla differenza tra bonus previsto per indeterminato e quello già utilizzato dall’agenzia di somministrazione, sempre restando nella classe di profilazione iniziale. Se il rapporto in somministrazione non era agevolato il beneficio spetta per intero, a prescindere dal fatto che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità con il rapporto in somministrazione.

4. REQUISITI DATORE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro deve svolgersi in una regione o provincia autonoma in Allegato 1 del decreto: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, provincia di Trento, Puglia, Sardegna, SICILIA, Toscana, Umbria, Veneto. 

Attenzione: per Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia e Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato. 

Il datore di lavoro deve essere in regola con obblighi contributivi, adempimenti su condizioni di lavoro e disposizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006.

L’incentivo non spetta (ai sensi dei commi 12, 13 e 15, legge 92/2012) se:

 l’assunzione è attuazione di un obbligo preesistente,
 l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine,
 il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale,
 il lavoratore era stato licenziato dal datore di lavoro nei sei mesi precedenti,
 il datore di lavoro inoltra in ritardo le comunicazioni obbligatorie su assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro.

5. PRESENTAZIONE DOMANDA E PROCEDURA

Per la presentazione della domanda bisogna utilizzare il modulo telematico GAGI disponibile online sul sito dell’INPS all’interno dell’applicazione “DiResCo” a partire dal 10 ottobre 2014.  

Nella domanda preliminare il datore di lavoro indica nominativo del lavoratore e regione/provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. L’INPS controllerà i requisiti del giovane e determinerà l’importo del bonus, verificando la disponibilità di risorse e comunicando l’esito sempre all’interno dell’applicazione “DiResCo”.  

Entro 7 giorni da questa comunicazione, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione (se non ancora avvenuta) ed entro 14 giorni deve comunicarla all’INPS chiedendo conferma della prenotazione (di fatto, la domanda definitiva di ammissione al beneficio).  

L’Inps effettuerà pertanto i controlli finali sui requisiti ed invierà l’esito nel cassetto previdenziale. Le modalità di fruizione dell’incentivo tramite conguaglio/ compensazione sulle denunce contributive, saranno comunicate dall’INPS con apposito messaggio. 

I datori di lavoro senza matricola aziendale devono farne richiesta all’INPS e, contestualmente alla domanda, inviarne comunicazione utilizzando la funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale aziende” o inviando una email alla sede INPS competente (indirizzi nella sezione “contatti – le sedi INPS”) indicando nell’oggetto “iscrizione azienda – istanza per incentivo Garanzia Giovani – D.D. 08/08/2014“.  



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