mercoledì 29 ottobre 2014

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA QUESTIONE DEI FALLIMENTI DEI PICCOLI IMPRENDITORI a cura di Victor Di Maria

Bancarotta - Piccolo imprenditore - Esclusione da procedure fallimentari - Atti anteriori - Legittimità costituzionale dell'art. 150 del DLgs. 5/2006 (Cass. pen. 27.10.2014 n. 44838)



Ai sensi dell’art. 150 del DLgs. 5/2006, “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”. 

Rispetto a tale disposizione, la Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2014 n. 44838, ha stabilito che è manifestamente infondata (oltre che, nel caso di specie, inammissibile per mancata dimostrazione della sua rilevanza) la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui l’articolo citato non prevede l’abolitio criminis nel caso di bancarotta ascritta a un piccolo imprenditore – per il futuro sottratto alla procedura fallimentare – in relazione a fatti antecedenti alla modifica normativa.

Non vi è irragionevolezza, infatti, nella diversa soluzione adottata dal legislatore sulla sorte dei reati fallimentari commessi prima della novella del 2006 e basati, da un lato, sull’istituto dell’amministrazione controllata e, dall’altro, sulla figura del piccolo imprenditore.

Mentre nel caso delle procedure di amministrazione controllata si è verificata un’ipotesi di abolitio criminis, nel caso dell’analoga procedura riguardante il fallimento dell’imprenditore individuale, il legislatore non ha inteso raggiungere lo stesso risultato normativo e non ha operato, perciò, con la stessa tecnica normativa.

Quindi, sempre che non si intenda sindacare la scelta normativa di abolire un reato e non un altro, non emerge alcuna irragionevolezza in tale scelta, posto che con essa il legislatore, se ha voluto escludere dall’area dei reati fallimentari la posizione dell’amministratore di società nella fase dell’amministrazione controllata antecedente al fallimento, ha anche voluto confermare – in via esclusiva – l’affido al giudice fallimentare della titolarità del potere di attribuire – sulla base dei requisiti operanti nell’ambito della riserva di legge – la qualifica soggettiva di imprenditore fallito, vincolante per il giudice penale e presupposto della configurazione dei reati fallimentari tutt’oggi vigenti.

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