In tema di accertamento tributario, l'adozione del criterio induttivo per la
ricostruzione dei ricavi impone all'ufficio l'utilizzazione di dati e notizie
inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce.
Nell'accertamento induttivo, l'irrilevanza della fonte di acquisizione delle
notizie è cosa diversa dall'inerenza di queste a un determinato specifico
periodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta e l'assenza
della presunzione di costanza di redditività in anni diversi.
Si aggiunga che lo
sbilancio tra costi e ricavi, senza dare risalto allo stato economico dell'impresa
e alla presenza di caratteristiche (stranezza, singolarità e contrasto con
elementari regole economiche e di esperienza), non è tale da renderlo
immediatamente percepibile come inattendibile secondo il senso comune.
In
virtù di ciò la CTR Lazio non avrebbe dovuto acriticamente appiattirsi sulle
difese dell'Agenzia, trascurando del tutto di approfondire alcuni dati
pacifici “quali la sofferenza derivante dalle notorie difficoltà del maggior
committente del settore e l'infausta evoluzione del ciclo economico che ha
portato in pochi anni la società contribuente al tracollo e al fallimento”.
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