Spetta al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa
regola non può sottrarsi Equitalia e Riscossione Sicilia SpA quando ha inviato la cartella di pagamento
per posta e il contribuente contesta di averla ricevuta.
È quanto emerge
dall’ordinanza 12 maggio 2015 n. 9533 della Corte di Cassazione – Sesta
Sezione Civile T.
Gli ermellini hanno sostenuto che “l’onere di fornire la
dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato e atto invocato in
giudizio compete a chi ha interesse a invocarne l’efficacia, nella specie di
causa, appunto Equitalia”, tanto che, infatti, l’articolo 26, ultimo comma, onera
l’agente della riscossione della conservazione quinquennale della cartella o
della ricevuta di notifica.
Quando, poi, la cartella di pagamento è stata
notificata con invio diretto della raccomandata postale, “l’avviso di
ricevimento (alla stregua di qualsiasi atto pubblico) fa fede esclusivamente
delle circostanze che ivi vi sono attestate, tra le quali non figura certamente la
certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che
meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia
notificata”.
Ne deriva che è onere del mittente il plico raccomandato fornire la
dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto
dell’avvenuta notifica della cartella, nel caso di specie, “non avrebbe di certo
potuto considerarsi raggiunto”.
Nessun commento:
Posta un commento