domenica 17 maggio 2015

Cartelle. Prova del contenuto della raccomandata....



Spetta al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non può sottrarsi Equitalia e Riscossione Sicilia SpA quando ha inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contesta di averla ricevuta. 

È quanto emerge dall’ordinanza 12 maggio 2015 n. 9533 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T. 

Gli ermellini hanno sostenuto che “l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato e atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse a invocarne l’efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia”, tanto che, infatti, l’articolo 26, ultimo comma, onera l’agente della riscossione della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica. 

Quando, poi, la cartella di pagamento è stata notificata con invio diretto della raccomandata postale, “l’avviso di ricevimento (alla stregua di qualsiasi atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi vi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata”. 

Ne deriva che è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell’avvenuta notifica della cartella, nel caso di specie, “non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto”. 

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