La Corte di Cassazione, nella sentenza 2636/2016, interviene in maniera decisa ed illustra la possibilità di riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, alcuni atti aventi ad oggetto la cessione di due pullman e le relative licenze, in atto di cessione di azienda.
Dal combinato disposto dell'art. 20 del DPR 131/86 (che definisce il criterio interpretativo da utilizzare nella qualificazione degli atti da registrare) e dell'art. 51 co. 4 del DPR 131/86 (che definisce la nozione di azienda rilevante ai fini dell'imposta di registro), infatti, secondo la Corte, deriva la necessità di valutare se gli atti posti in essere dal contribuente configurino un risultato unitario e, come tali vadano tassati, o possano essere trattati separatamente.
Nel caso di specie (Vendita di singoli pullman), in particolare, la pluralità di atti di cessione di beni aziendali, assoggettati singolarmente ad IVA, è stato unitariamente considerato dal giudice di merito, con giudizio incensurabile in sede di legittimità, facendo applicazione dell'art. 20 del DPR 131/86 ed assoggettando, quindi, l'atto complessivamente inteso, di cessione di azienda, all'imposta di registro proporzionale.
Victor Di Maria
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