sabato 16 giugno 2012

Credito d’imposta al Sud: pubblicato il Decreto a cura del Dott. Victor Di Maria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministero della Coesione Territoriale, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto‐legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che prevede la concessione di un credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”.
Con detto decreto il Ministero ha provveduto, tra l’altro, a individuare le Regioni interessate all’incentivo (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e a suddividere tra le stesse le risorse finanziarie destinate al credito d’imposta.

mercoledì 13 giugno 2012

L’IMU colpisce gli «immobili-merce» Tassazione sui fabbricati costruiti dalle imprese e rimasti invenduti di VICTOR DI MARIA


L’IMU colpisce anche i fabbricati costruiti dalle imprese e rimasti invenduti (cosiddetti “beni merce”). Un aggravio considerevole, in un momento di difficoltà economica pesante, la prevista  tassazione, sia pure con aliquota minima, di tali immobili.  La misura dell'IMU è dello 0,38%. Ma tale aliquota si calcola applicandola ai già aumentati coefficienti moltiplicatori. 
Si pensi, ad esempio, ai fabbricati destinati ad uso abitativo (categorie catastali A/1, A/2, A/3) e alle unità pertinenziali (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) per i quali il coefficiente moltiplicatore è passato da 100 per l’ICI a ben 160 per l’IMU. Insomma, una stangata per gli immobili posseduti dalle imprese.


Secondo un’opinione diffusa, la norma di favore IMU, vale a dire il comma 9-bis dell’art. 13 del DL 201/2011 (“decreto Monti” convertito dalla L. n. 214/2011), introdotto dal comma 1 dell’art. 56 del DL 1/2012 (“decreto sulle liberalizzazioni” convertito dalla L. n. 27/2012), è analoga a quella ICI (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 504/1992). A ben vedere, non è proprio così. Le differenze ci sono e non possono essere trascurate.
In tema di ICI i Comuni potevano stabilire l’applicazione dell’aliquota minima pari al 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni, per i fabbricati “realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili”. Ai fini dell’IMU, invece, i Comuni possono ridurre l’aliquota di base (ordinaria) fino allo 0,38% per i fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori”. Una prima differenza è data dall’oggetto dell’attività.
Per l’IMU la costruzione di fabbricati può essere eseguita anche in via “occasionale”, eventualmente congiuntamente alla compravendita o alla locazione di altri beni immobili. Come per l’ICI, invece, la forma giuridica dell’impresa (individuale o collettiva) non assume alcuna rilevanza. Nell’attesa che siano precisate le tipologie degli interventi edilizi ammessi all’agevolazione in questione, è pacifica l’estensione agli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del vigente DPR 380/2001 (si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 309 del 23 novembre 2011).
Una seconda differenza è data dalla circostanza che ogni fabbricato (unità immobiliare) deve rimanere “bene merce”, cioè contabilizzato nel conto economico dell’impresa (art. 2425 del c.c.). L’agevolazione è inapplicabile se l’immobile non ha tale destinazione o l’ha persa, cioè è divenuto un bene contabilizzato nello stato patrimoniale dell’impresa (art. 2424 del c.c.). Si ricorda che ai fini dell’accertamento i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, anche a esibire o trasmettere atti e documenti (art. 11, comma 3, del DLgs. 504/1992). Inoltre, non va trascurato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sezione tributaria) secondo cui, in tema di agevolazioni fiscali, il contribuente è tenuto a dimostrare di non rientrare nel regime di tassazione ordinario, ma di trovarsi nelle condizioni di favore (fra tante, sentenze n.20094 del 18 settembre 2009, n. 5485 del 29 febbraio 2008 e n.14146 del 24 settembre 2003).
Una terza differenza è rappresentata dalla condizione che “in ogni caso” i fabbricati costruiti non possono essere concessi in locazione, nell’attesa di essere venduti. Infine, l’agevolazione non può essere superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. Sul punto occorre una precisazione ufficiale se la norma sia “innovativa” con efficacia “retroattiva”, nel qual caso i fabbricati ultimati, ad esempio, nell’anno 2010 rientrerebbero nel regime di favore fino al periodo massimo consentito. Per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 2008 e rimasti invenduti al 31 dicembre 2011, invece, l’applicazione dell’aliquota ordinaria dovrebbe essere pacifica. Si ricorda che il fabbricato di nuova costruzione va assoggettato a tassazione a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato e che, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (sezione tributaria), l’avvenuto accatastamento del fabbricato, anche se non ultimato, determina l’utilizzazione del fabbricato stesso e, quindi, l’imponibilità delle unità immobiliari costruite (fra tante, sentenza n. 22808 del 23 ottobre 2006).
Un modo per “bloccare” la tassazione della nuova costruzione è quello di utilizzare le tipologie fittizie come, ad esempio, le categorie catastali F/3 (Unità in corso di costruzione) e F/11 (Unità in attesa di classamento), alle quali non è associabile una rendita catastale. In tal caso, però, l’imposta rimane dovuta con riferimento all’area fabbricabile (art. 5, comma 6, del DLgs. 504/1992). Parimenti pacifica è la quota d’imposta riservata allo Stato, che comunque rimane ferma allo 0,38% (codice tributo 3919).


Caro contribuente ti scrivo …… (contribuente avvisato ...mezzo salvato!) di Victor Di Maria

“Gentile contribuente, desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi …”. Inizia così la lettera che l’Agenzia delle Entrate sta inviando a soggetti che nell’anno 2010 hanno effettuato spese eccedenti (ad esempio acquisti di autovetture o imbarcazioni da diporto …) il reddito dichiarato






Si tratta di un  invito a verificare la situazione di anomalia riscontrata dall’Agenzia  nei riguardi dei contribuenti che presentano spese apparentemente incompatibili con i redditi dichiarati. L’incongruenza nasce confrontando le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2010 e le informazioni presenti nelle banche dati dell’amministrazione finanziaria. 


La stessa comunicazione consiglia di verificare la compatibilità delle spese effettuate nell’anno appena concluso con il reddito complessivo da dichiarare. 


L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è chiaro: indurre il contribuente, a fronte di un possibile accertamento, a presentare  redditi più elevati in occasione della prossima campagna dichiarativa nonché a  modificare Unico 2011 (redditi 2010) mediante la trasmissione di un modello UNICO integrativo.



La lettera è suddivisa in due parti:
  1. la prima parte presenta un contenuto generale ed è uguale per tutti. In particolare viene evidenziata la presenza di uno scostamento tra il reddito dichiarato e le spese sostenute con indicazione delle  possibili soluzioni;
  1. la seconda parte, invece, è un allegato personalizzato nel quale sono dettagliate, voce per voce, le spese del 2010 effettuate dal singolo contribuente e che, sommate tra loro, potrebbero fare scattare l'accertamento sintetico perché determinano un reddito maggiore di quello dichiarato.
La scelta su cosa fare scaturisce dall’analisi da parte del contribuente rispetto ai contenuti della nota. Il comportamento del contribuente potrà così manifestarsi:
  1. Risposta via mail o tramite call center. La lettera contiene un indirizzo mail dedicato   (dc.acc.commsint@agenziaentrate.it) e un numero verde (848.800.444) a cui rivolgersi per segnalare:
  • una situazione di facile giustificazione (per esempio il caso del contribuente in possesso di redditi esenti per natura e/o tassati alla fonte a titolo definitivo);
  • significative anomalie contenute nella lettera in quanto vi sono difformità o errori nella lista delle spese attribuite (per esempio il contribuente non ha sosteuto gli acquisiti indicati nella nota.


Altro suggerimento contenuto nella nota dell’Agenzia è quello di presentare una  dichiarazione integrativa. E’ una soluzione da prendere in considerazione nel caso in cui le segnalazioni contenute nella missiva siano corrette. Con tale dichiarazione, il contribuente corregge quanto già presentato per l’anno 2010, colloca i proventi in una precisa categoria e si ravvede rispetto al pagamento dei tributi. La dichiarazione integrata dovrà essere inviata telematicamente entro il 1 ottobre 2012 beneficiando delle riduzioni delle sanzioni  ad un ottavo del minimo con versamento contestuale alla stessa imposta.  

In alternativa, il contribuente potrà ignorare la nota e attendere un eventuale invito al contraddittorio che l’ufficio che procede alla ri-determinazione del reddito complessivo ha l’obbligo di formulare in caso di tale tipologia di accertamento sintetico. L’invito dovrà contenere:
  • periodi di imposta considerati nell’accertamento;
  • il giorno e il luogo della comparizione;
  • le maggiori imposte, sanzioni  ed interessi dovuti;
  • i motivi che hanno dato luogo alla ri-determinazione delle maggiori imposte.
A seguito dell’invito al contradditorio e del relativo esito, il contribuente sceglierà se:
  1. attivare gli istituti del contenzioso;
  2. aderire alle richieste, con una riduzione delle sanzioni (ridotte della metà).
E’ anche il caso di osservare che i contribuenti con uno scostamento significativo del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute, che hanno ricevuto l’invito ad adeguare la propria posizione dall’Agenzia, potrebbero ritenere più vantaggioso essere assoggettati all’accertamento sintetico piuttosto che effettuare l’integrazione spontanea della dichiarazione. Infatti, l’accertamento sintetico:
  1. non prevede l’identificazione della categoria di reddito alla quale imputare i proventi occultati;
  2. la dichiarazione integrativa, prevede, al contrario, l’imputazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collegato il pagamento di altri tributi. L’integrazione della dichiarazione effettuata, ad esempio, potrebbe avere effetti anche per l’Irap, l’Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente per quanto riguarda il costo della regolarizzazione.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che rispondere alla lettera non è obbligatorio … l’obiettivo è creare un clima di condivisione che favorisca la collaborazione tra contribuente e amministrazione …  la lettera non è l’avvio di un accertamento …  se è tutto OK è possibile chiarire o meno con i canali indicati.


Accertamento sintetico, Circolare MInisteriale n.18/2012: nuovo strumento a cura del Dott. Victor Di Maria


L’accertamento sintetico del reddito, attraverso il cd. spesometro ed il cd. redditometro, tende a quantificare la disponibilità complessiva della persona fisica. Il metodo di controllo serve a verificare il tenore di vita del contribuente e delle altre persone fisiche che risultano a suo carico. Lo strumento, nel corso del 2012, verrà utilizzato dagli uffici finanziari, i quali, gradualmente, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 18/E del 31 maggio 2012 – sposteranno l’attenzione sull’annualità 2009.



La logica che ha condotto all'ideazione dell’accertamento sintetico e che presiede alla sua applicazione può essere così sintetizzata:
ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito; se è difficile identificare direttamente il reddito, si può, tuttavia, risalire ad esso dall'ammontare (stimato) di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi.
La determinazione sintetica non si preoccupa, infatti, di identificare le specifiche fonti di guadagno, ma mira a rettificare il reddito complessivo delle persone fisiche, sulla base della capacità di spesa manifestata dal soggetto, o
attraverso la disponibilità di beni e/o servizi, indici di capacità contributiva.

Il metodo di controllo segue un ragionamento logico che spesso è convincente da sé: presunzione di un maggior reddito in base alla spesa per consumi o investimenti attinenti alla sfera privata della persona fisica, a prescindere da una individuazione delle fonti di produzione del reddito stesso, quali potrebbero essere l'impresa, il lavoro, il capitale, etc., salvo la prova contraria che le spese siano state finanziate prima di tutto con il reddito del periodo d'imposta.


Si ricorda che la Guardia di Finanza con la circolare n. 1/2008, a titolo di orientamento ed in via assolutamente non esaustiva, fra gli elementi e le  circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, da considerare nel quadro della procedura di ricostruzione sintetica del reddito in aggiunta a quelli espressamente riportati nella tabella allegata al citato D.M., ha evidenziato i seguenti:
 pagamento di consistenti rate di mutuo;
 pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
 pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
 sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;
 sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni;
 pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
 pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
 assidua frequentazione di case da gioco;
 partecipazione ad aste;
 frequenti viaggi e crociere;
 acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse
storico – archeologico, ecc.);
 disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
 hobby particolarmente costosi (ad esempio, partecipazione a gare
automobilistiche, rally, gare di motonautica, ecc)”.


La determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva (cd. redditometro), individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale. Quando verranno individuati tali indici, lo strumento potrà essere testato.


Condizione necessaria – sia nell’ipotesi di spesometro ovvero di redditometro - è che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.




UNICO 2012: ufficiale la proroga dei versamenti di Victor Di Maria


I versamenti legati a UNICO 2012 scivolano al 9 luglio 2012 per le persone fisiche e per i contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore



E’ stato firmato venerdì scorso il D.p.c.m. con cui vengono prorogate le scadenze dei versamenti legati a UNICO 2012 (compresi l’Iva e l’Irap), ma solo per le persone fisiche (tutte) e per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, (s.s., s.a.s., s.n.c., associazioni tra professionisti), 115 e 116 (trasparenza fiscale) del TUIR. 

La proroga contempla 21 giorni di tempo in più, facendo slittare i versamenti del 18 giugno al 9 luglio, mentre quelli da effettuarsi entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40% slittano direttamente al 20 agosto 2012. 

Slittano anche la cedolare secca, l’Ivie, l’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all’estero, il diritto annuale camerale. Il D.p.c.m. non menziona invece l’IMU, quindi la scadenza della prima o unica rata d’acconto dell’IMU resta, almeno per il momento, confermata al 18 giugno 2012.

lunedì 11 giugno 2012

Flessibilità indispensabile per il lavoro estivo a cura del Dott. Victor Di Maria


Flessibilità indispensabile per il lavoro estivo

La stagione estiva pone esigenze particolari per molti datori di lavoro per far fronte alle esigenze temporanee di personale.



L’imminente stagione estiva pone  problematiche particolari a molti datori di lavoro che si chiedono come far fronte alle esigenze temporanee di personale.  
L’attuale disciplina normativa consente di avere un ventaglio di soluzioni articolate: lavoro in autonomia, occasionale, saltuario, con orario ridotto, parasubordinato e a tempo determinato. 
Ma quale è la soluzione migliore fra le diverse tipologie di contratto e per le diverse esigenze: tempo determinato e voucher, occasionalità, esigenze improvvise, o assenze per ferie?   
Le possibilità offerte oggi dalla normativa in materia di contratti flessibili sono sufficientemente vaste per coprire ogni esigenza di lavoro. Ogni soluzione, tuttavia, va analizzata con attenzione e contemperata con le aspettative di una normativa che spesso si presenta subdola e vaga. Devono essere valutati i singoli casi applicando il contratto di lavoro più idoneo.  
E’ possibile ricorrere al lavoro accessorio (con i voucher da 10 euro) con studenti, lavoratori part-time, pensionati, cassaintegrati, ecc. in tutti i settori di attività. Deve trattarsi di prestazioni occasionali ed accessorie e la procedura per avviarle può essere cartacea o telematica, purché preventiva rispetto all’inizio del lavoro.  
Per far fronte ad esigenze temporanee è possibile anche attivare i consueti contratti a tempo determinato e/o part-time, se rientra nelle possibilità del datore il prevedere il periodo di necessità e l’orario che sarà rispettato.  
In caso contrario è possibile, a certe condizioni e per certi settori, il lavoro a chiamata.  
Per attivare il contratto a termine ricordiamo che devono sussistere esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.  
Per prestazioni occasionali di durata inferiore a 30 giorni e con compensi annui entro i 5.000 euro, è possibile utilizzare la formula delle mini cococo. Deve trattarsi di lavoro svolto in regime di parasubordinazione (collaborazione e coordinamento senza vincoli), ma non è necessario prevedere progetti o programmi come avviene per il lavoro a progetto.  
Se si tratta di lavoro autonomo “puro”, invece, è applicabile la formula del lavoro occasionale autonomo per compensi fino a 5.000 euro annui. Questa formula non prevede formalizzazioni preventive, ma proprio per questo motivo deve essere attentamente valutata al fine di evitare che in sede di visita ispettiva possa essere ricondotta nell’alveo del lavoro subordinato, con rilevanti conseguenze sanzionatorie.  
Dopo l’approvazione della riforma del lavoro l’attuale quadro subirà alcune modifiche.

venerdì 8 giugno 2012

RINUNCIA ALL'EREDITA di Victor Di Maria

L'erede può rinunciare all'asse ereditario. 


La rinuncia all’eredità deve essere effettuata attraverso due modalità: 

  • tramite atto pubblico, quindi rivolgendosi a un notaio, 
  • oppure con atto ricevuto da cancelliere del Tribunale competente per territorio, intendendosi per tale il tribunale o la sezione distaccata di esso competente per territorio nel luogo in cui il defunto aveva il suo domicilio alla data della morte.
All’istanza vanno allegati il codice fiscale del defunto e del rinunciante. I termini per la presentazione dell’istanza sono:
  • se si è in possesso di beni ereditari, tre mesi dal decesso (articolo 458 cc)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari, fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno, comunque, effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
Per quanto attiene ai costi, se si sceglie di non ricorrere al notaio, occorre effettuare un versamento di 168 euro con il modello F23 ai fini della registrazione all’ufficio delle Entrate e una marca da bollo da 14,62 euro. Dopo la registrazione per il ritiro della copia conforme della rinuncia, occorre una marca da bollo da 14,62 euro, più marche per diritti di cancelleria.