lunedì 7 luglio 2014

CARTELLA DI PAGAMENTO NULLA IN ASSENZA DI AVVISO BONARIO - Ricerca a cura di Victor Di Maria


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15312 depositata ieri, ha sancito che la cartella di pagamento scaturente dal controllo formale delle dichiarazioni è nulla se non preceduta dal c.d. “avviso bonario”.
Tale decisione si innesta nell’orientamento, oramai consolidato, strumentale alla sempre più ampia valorizzazione del contraddittorio preventivo tra le parti, principio che discende direttamente dal nostro ordinamento costituzionale nonchè dal diritto comunitario.
In primo luogo, è bene evidenziare come i giudici abbiano disatteso l’eccezione erariale, secondo cui, pure nel caso del controllo formale, la cartella non potrebbe automaticamente ritenersi nulla per mancanza dell’avviso bonario, al pari di ciò che è stato affermato per la liquidazione automatica (ove, secondo consolidata giurisprudenza, la nullità c’è solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, alla luce di quello che prevede l’art. 6 della L. 212/2000).
Nella liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), il controllo scaturisce da una verifica eseguita dal sistema telematico, che postula, pena l’illegittimità della procedura, un semplice controllo “cartolare” della dichiarazione, oppure un mero riscontro tra dichiarazione e documenti “esterni”, come il modello F24. Per fare il caso più semplice, dove non ci sono le incertezze di cui parla la Cassazione, pensiamo al contribuente che versa le imposte in maniera inferiore a quella indicata in dichiarazione.
In tal caso, pure se non è inviato l’avviso bonario, i diritti della difesa non sono lesi, posto che il contribuente dovrebbe già sapere di aver eseguito un versamento insufficiente.
Molto diversa è la situazione nel controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).
L’Agenzia delle Entrate, come peraltro ricordato nella sentenza in commento, effettua un controllo più incisivo su alcune voci della dichiarazione, e chiede in un primo momento al contribuente di esibirne la documentazione giustificativa (è il caso delle certificazioni del sostituto d’imposta relative alle ritenute scomputate in dichiarazione, o ai documenti che giustificano la detrazione delle spese, o la deduzione di alcuni oneri).
Dopo che l’Ufficio ha preso visione della documentazione prodotta, deve comunicare al contribuente, in sostanza, ciò che intende fare: archiviare il procedimento oppure procedere con il ruolo (eventualità in cui il contribuente, se ritiene, può definire l’avviso bonario ex art. 3 del DLgs. 462/97 fruendo della riduzione delle sanzioni da tardivo versamento ai due terzi).
Trattasi di una fase procedimentale necessaria
Se così stanno le cose, è palese che l’omissione dell’avviso bonario lede profondamente la difesa, posto che il contribuente non può nemmeno sapere se il funzionario ha intenzione o meno di archiviare la pratica sulla base della documentazione prodotta.
Non ha nessun rilievo il fatto che l’art. 36-ter del DPR 600/73 non contempli espressamente la nullità del ruolo, siccome questa è la naturale conseguenza dei principi comunitari e nazionali sul contraddittorio e sui rapporti tra le parti (del resto, come rilevato altresì  nella sentenza, la stessa Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso dell’assoluta necessità dell’avviso bonario, si veda la circolare 77 del 2001).
Riprendendo le parole dei giudici, “appare evidente, dal mero dato testuale della norma, che al più incisivo «controllo» previsto dall’art. 36-ter, rispetto alla «liquidazione» ex art. 36-bis, il legislatore abbia fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove il comma 4 in esame prevede l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un’apposita comunicazione da effettuare al contribuente”.
Fonte:Euroconference

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