lunedì 7 luglio 2014

Contributi INPS: Anche il socio non lavoratore versa i contributi. Ricerca a cura di Victor Di Maria




Sono socio in 3 aziende: 
A) nella prima società S.r.l. (appartenente al settore Terziario) sono socio lavoratore e iscritto alla gestione commercianti (reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali per la quota attribuita al socio, anche se non distribuito), con una quota di partecipazione del 50%; 
B) nella seconda società S.r.l. (appartenente al settore Industria) sono socio non lavoratore con una quota di partecipazione del 33,33%; 
C) nella terza società in nome collettivo (appartenente al settore terziario) sono socio non lavoratore con una quota di partecipazione del 33,33% con reddito di partecipazione da quadro H. 

Ai fini del calcolo dei contributi INPS, la base imponibile da indicare nel quadro RR Unico 2014 è costituita da società A+C, oppure la somma algebrica di tutte e tre le aziende? 

L’analisi – Come noto, il quadro RR deve essere compilato: 

- dai soggetti iscritti alle gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; 
- dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps; 
- dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi. 

Soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti - Con specifico riferimento agli artigiani e commercianti, si ricorda che devono compilare il quadro RR: 
- i titolari di imprese artigiane e commerciali; 
- i soci titolari di una propria posizione assicurativa; 
che siano tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori). 

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2013, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo

È inoltre importante ricordare come, per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci. 

Allo stesso modo, ovviamente, dovrà essere sommata ai redditi d’impresa del contribuente la quota di reddito attribuita da società in regime di trasparenza (ovvero quanto riportato nel quadro RH - redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). 

È invece da escludersi che possano essere accolti nel quadro RR esclusivamente i redditi dell’attività che ha giustificato l’iscrizione nella gestione artigiani e commercianti. 

Pertanto, se da un lato è vero che la qualifica di mero socio di capitali in una S.r.l. non fa sorgere l’obbligo contributivo, è altresì vero che, una volta che tale obbligo è sorto, anche il reddito derivante da attività per le quali il contribuente non assuma la veste di “socio-lavoratore” entrano a far parte della base imponibile. 


Conclusioni - In considerazione di quanto appena esposto, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) sono i seguenti: 


RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11. 

Si sottolinea che i redditi appena richiamati devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (Società di Capitali)

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