venerdì 18 luglio 2014

Titolo conseguito all'estero - Iscrizione nell'Albo del Paese ospitante - Condizioni (Corte di Giustizia UE 17.7.2014 cause C-58/13 e C-59/13) - Victor Di Maria





La Corte di Giustizia, nella sentenza 17.7.2014 nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, ha stabilito che l’art. 3 della direttiva 16.2.1998 n. 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che non costituisce una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro:

  • si rechi in un altro Stato membro per acquisirvi la qualifica professionale di avvocato, a seguito del superamento di esami universitari; 
  • faccia poi ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.
Infatti, la direttiva sullo stabilimento degli avvocati prevede quale unico requisito per l’iscrizione nello Stato membro ospitante quello della presentazione all'autorità competente di un certificato di iscrizione presso l’Ordine dello Stato membro di origine.
I cittadini dell’Unione possono scegliere così lo Stato membro nel quale acquisire il proprio titolo o quello in cui esercitare la propria professione, inerendo tali circostanze all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.
A tal fine, risulta irrilevante la presentazione della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati solo poco tempo dopo rispetto al conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine.


Dott. Victor Di Maria

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