martedì 1 luglio 2014

Le spese prepagate ai Professionisti: cambiano le regole. Ricerca a cura di Victor Di Maria

Professionisti: spese prepagate fuori dai compensi

Fonte: fiscal Focus 

Semplificazioni in vista anche per i professionisti, per i quali si prevede la cancellazione della procedura prevista per l’integrale deducibilità delle c.d. “spese prepagate”, con particolare riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da quest’ultimo addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente. 

In via generale, le spese di vitto e alloggio sostenute nello svolgimento dell’attività professionale devono sottostare a un doppio limite di deducibilità: sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dei compensi (art. 54, co. 5, del D.P.R. 917/1986). 

I suddetti limiti di deducibilità si applicano anche nel caso in cui il professionista sostiene tali spese per poi riaddebitarle al cliente. Per i suddetti rimborsi spesa, che sono assimilati ai compensi (vedi da ultimo R.M. 49/E/2013), viene a crearsi una situazione paradossale. 


Per la parte di costo indeducibile si dà luogo a un reddito non effettivamente realizzato, comunque sottoposto a tassazione in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva. 
Per dirimere tale questione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella circolare 37 del 09 settembre 2013, ha sostenuto la necessità di considerare le spese sostenute per conto del cliente, ma a nome proprio, analiticamente documentate, irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo con naturale contropartita l’indeducibilità dei costi riferibili alle spese rimborsate


Non soggiacciono ai suddetti limiti, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente. Questi sono sì assimilati ai compensi, ma viene prevista l’integrale deducibilità dal reddito del professionista

L’integrale deducibilità presuppone una serie di adempimenti pratici, ovvero: 


• il committente deve ricevere da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio; 
• il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e gli invia una copia del documento fiscale ricevuto; 
• il professionista emette nei confronti del committente la parcella, comprensiva dei compensi e dellespese di vitto e alloggio pagate dal committente medesimo, e considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni; 
• il committente, ricevuta la parcella imputa a costo la prestazione professionale, comprensiva dei rimborsi spese. 


In un’ottica di semplificazione, nel CDM del 20.06.2014 è stato previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

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