lunedì 14 luglio 2014

Richiesta nuova dilazione dei ruoli per contribuenti decaduti a cura del Dott. Victor Di Maria




L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accer­tamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dila­zione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguar­dare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In base alle direttive emanate da Equitalia, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accer­tamento “esecutivo” può:
·       chiedere una dilazione “ordinaria”, semplicemente presentando la domanda, fino a 72 rate mensili, per gli importi fino a 50.000,00 euro;
·       chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72 rate mensili, dimostrando la temporanea situa­zione di obiettiva difficoltà finanziaria (ad esempio esibendo la certificazione ISEE per le per­sone fisiche, o determinati documenti contabili per le società, come i bilanci), per gli importi superiori a 50.000,00 euro;
·       chiedere una dilazione “straordinaria”, fino a 120 rate mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.

L’art. 11-bis del DL 24.4.2014 n. 66, inserito in sede di conversione nella L. 23.6.2014 n. 89, ha in­tro­dotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 22.6.2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), erano decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31.7.2014.
Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quin­di, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.

2 decadenza dalla dilazione

Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73 così come modificato dal citato DL 69/2013, il debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di omesso pagamento di due rate consecutive del piano.
Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del DPR 602/73 antecedente alle modifiche appor­tate dal DL 16/2012 (entrate in vigore il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata con il man­cato versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.
L’effetto della decadenza consiste:
·       nell’intera riscuotibilità del debito, con eventuale adozione di misure cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) e avvio delle attività espropriative;
·       nell’impossibilità di accedere nuovamente alla dilazione.

I contribuenti che, alla data del 22.6.2013, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli possono ora essere riammessi al beneficio grazie alle novità introdotte dall’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito.

3 presentazione della domanda

Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 31.7.2014.
Attualmente, non sono state pubblicate né direttive di Equitalia né comunicati stampa relativi alla modulistica da utilizzare per la richiesta di tale dilazione.
Pertanto, in attesa dell’eventuale predisposizione di tali moduli, appare sufficiente presentare una domanda in carta semplice con la quale, oltre a chiedere la riammissione alla dilazione, occorrerà attestare di essere decaduti da una precedente dilazione entro il 22.6.2013.
Non è ancora stato specificato se, pure ai fini della dilazione in oggetto, i debitori debbano dimo­strare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In merito alle dilazioni “ordinarie”, se il debito è di importo sino a 50.000,00 euro, gli uffici di Equi­talia concedono la dilazione senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria, mentre per i debiti di importo superiore occorre, come evidenziato, produrre idonea documentazione.

4 piano di dilazione

Il piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito si differenzia, sotto alcuni aspetti, dalla comune dilazione dei ruoli.
Infatti, il nuovo piano di dilazione potrà essere concesso per un massimo di 72 rate mensili, esclu­dendo con ciò la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili.
Una volta accordato, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, non con il mancato pagamento di otto rate ma di due rate, anche non consecutive.
In assenza di dati normativi contrari, sembra possibile chiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante.
Una volta concessa la dilazione, Equitalia, come prevede l’art. 19 del DPR 602/73, non può più iscri­vere ipoteca sugli immobili del debitore (art. 77 del DPR 602/73), e lo stesso dovrebbe valere per il c.d. “fermo delle auto” (art. 86 del DPR 602/73), nonostante ciò non sia previsto espressa­mente.
Invece, ove Equitalia, in precedenza, avesse già iscritto l’ipoteca, la misura cautelare manterrebbe i suoi effetti sino al pagamento dell’ultima rata del nuovo piano di dilazione.
Non vi sono preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare).

In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura ese­cutiva, eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già stato venduto all’asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.

Dott. Victor Di Maria
Commercialista.

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