L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste
mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere
dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di
120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere
inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la
prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a
prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i
contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES,
l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.
La disciplina della rateazione richiede che il debitore
dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In base alle direttive
emanate da Equitalia, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento
o da un accertamento “esecutivo”
può:
·
chiedere una dilazione “ordinaria”,
semplicemente presentando la domanda, fino a 72 rate mensili, per gli importi
fino a 50.000,00 euro;
·
chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72
rate mensili, dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà
finanziaria (ad esempio esibendo la certificazione ISEE per le persone
fisiche, o determinati documenti contabili per le società, come i bilanci), per
gli importi superiori a 50.000,00 euro;
·
chiedere una dilazione “straordinaria”, fino a
120 rate mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.
L’art. 11-bis del
DL 24.4.2014 n. 66, inserito in sede di conversione nella L. 23.6.2014 n. 89,
ha introdotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla
data del 22.6.2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), erano decaduti da una
dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia
presentata entro il 31.7.2014.
Dovrebbe essere
irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito
rateizzata; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione
concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti
a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra
le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro,
ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.
2 decadenza dalla dilazione
Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73 così come
modificato dal citato DL 69/2013, il debitore decade dalla dilazione se non
paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il
debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di omesso pagamento di due
rate consecutive del piano.
Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del DPR
602/73 antecedente alle modifiche apportate dal DL 16/2012 (entrate in vigore
il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata con il mancato versamento della
prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.
L’effetto della decadenza consiste:
·
nell’intera riscuotibilità del debito, con
eventuale adozione di misure cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili
registrati) e avvio delle attività espropriative;
·
nell’impossibilità di accedere nuovamente alla
dilazione.
I contribuenti che, alla data del 22.6.2013, risultavano
decaduti dalla dilazione dei ruoli possono ora essere riammessi al beneficio
grazie alle novità introdotte dall’art. 11-bis
del DL 66/2014 convertito.
3 presentazione della domanda
Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti
devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il
31.7.2014.
Attualmente, non sono state pubblicate né direttive di Equitalia
né comunicati stampa relativi alla modulistica da utilizzare per la richiesta
di tale dilazione.
Pertanto, in attesa dell’eventuale predisposizione di tali
moduli, appare sufficiente presentare una domanda in carta semplice con la
quale, oltre a chiedere la riammissione alla dilazione, occorrerà attestare di
essere decaduti da una precedente dilazione entro il 22.6.2013.
Non è ancora stato specificato se, pure ai fini della
dilazione in oggetto, i debitori debbano dimostrare lo stato di temporanea difficoltà
finanziaria.
In merito alle dilazioni “ordinarie”, se il debito è di
importo sino a 50.000,00 euro, gli uffici di Equitalia concedono la dilazione
senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria, mentre per i debiti
di importo superiore occorre, come evidenziato, produrre idonea documentazione.
4 piano di dilazione
Il piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito si
differenzia, sotto alcuni aspetti, dalla comune dilazione dei ruoli.
Infatti, il nuovo piano di dilazione potrà essere concesso
per un massimo di 72 rate mensili, escludendo con ciò la possibilità di
richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili.
Una volta accordato, il piano non può essere prorogato,
nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, non
con il mancato pagamento di otto rate ma di due rate, anche non consecutive.
In assenza di dati normativi contrari, sembra possibile
chiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun
anno, in luogo della classica rata costante.
Una volta concessa la dilazione, Equitalia, come prevede l’art.
19 del DPR 602/73, non può più iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore
(art. 77 del DPR 602/73), e lo stesso dovrebbe valere per il c.d. “fermo delle
auto” (art. 86 del DPR 602/73), nonostante ciò non sia previsto espressamente.
Invece, ove Equitalia, in precedenza, avesse già iscritto l’ipoteca,
la misura cautelare manterrebbe i suoi effetti sino al pagamento dell’ultima
rata del nuovo piano di dilazione.
Non vi sono preclusioni alla possibilità di domandare la
dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il
debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi,
espropriazione immobiliare).
In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe
immediatamente bloccare la procedura esecutiva, eccezion fatta per le ipotesi
in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già stato venduto all’asta
o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.
Dott. Victor Di Maria
Commercialista.
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