lunedì 22 dicembre 2014

NOVITA' IRAP CON BENEFICIO POSTERGATO AL 2016 a cura di Victor Di Maria



Il maxiemendamento sostitutivo del Ddl. di stabilità 2015, approvato dal Senato, prevede ulteriori novità in materia di IRAP.  

In particolare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015, per i soggetti “solari”), viene prevista la concessione di un credito d’imposta a favore di chi non impiega lavoratori dipendenti. 

L’incentivo compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del DLgs. 446/97, vale a dire sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati), sia ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.  

Il credito d’imposta spetta soltanto a condizione che i predetti soggetti non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo determinato né a tempo indeterminato. 

Il credito d’imposta è pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni del DLgs. 446/97. 

Si ipotizzi, infatti, che uno dei soggetti beneficiari (diverso da banche, assicurazioni e produttori agricoli), privo di dipendenti, consegua, nel 2015, un valore della produzione netta pari a 100.000 euro. Se fossero rimaste in vigore le aliquote ridotte introdotte dall’art. 2 comma 1 del DL 66/2014 (conv. L. 89/2014), l’IRAP sarebbe stata di 3.500 euro. A seguito della conferma dell’aliquota ordinaria del 3,9%, invece, l’IRAP risulta pari a 3.900 euro, a fronte della spettanza di un credito d’imposta pari a 390 euro, all’incirca pari alla minore IRAP (400 euro) che sarebbe risultata dovuta se fosse stata applicata l’aliquota del 3,5%.  

In buona sostanza, sembra che, con il riconoscimento del credito d’imposta in esame, il legislatore abbia voluto “indennizzare” i soggetti passivi IRAP che non possono fruire né delle misure di favore introdotte dalla legge di stabilità 2015 (perché privi di dipendenti), né della riduzione delle aliquote IRAP inizialmente prevista e poi non attuata.  

In attesa degli opportuni chiarimenti, atteso che la norma richiama l’imposta “lorda”, la base di computo del credito d’imposta dovrebbe essere rappresentata dall’IRAP dovuta nel periodo d’imposta, assunta al lordo delle eventuali detrazioni istituite con leggi provinciali o regionali, nonché del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle eccedenze ACE non utilizzate per incapienza del reddito. Si ricorda, infatti, che, con l’art. 19 comma 1 del DL 91/2014, è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate in crediti d’imposta, utilizzabili esclusivamente a riduzione dell’IRAP a debito. Tale facoltà opera dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.  

Prevista esclusivamente la possibilità di compensazione in F24  

Il credito d’imposta introdotto dal Ddl. di stabilità 2015 è utilizzabile soltanto in compensazione nel modello F24 con altri debiti fiscali e contributivi, secondo le consuete modalità previste dall’art. 17 del DLgs. 241/97. È prevedibile ritenere che, a tal fine, sarà istituito un apposito codice tributo. 

La facoltà di compensazione decorre a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. 

Così, riprendendo l’esempio sopra formulato, il credito d’imposta di 390 euro sarebbe utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016, atteso che la presentazione della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d’imposta 2015, avverrà entro il 30 settembre 2016.

Il commento lo lasciamo ai lettori. Un beneficio annunciato nel 2014 con differimento sostanziale al 2016.

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