lunedì 22 dicembre 2014

NUOVI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI ....a cura di Victor Di Maria


Il Ddl. di stabilità 2015 – interamente sostituito dal maxiemendamento governativo sul quale il Senato ha votato la fiducia nella notte tra venerdì e sabato (19 e 20 dicembre 2014) – prevede un nuovo sgravio contributivo triennale per i neoassunti a tempo indeterminato. 
La norma sostituisce l’agevolazione contributiva per l’assunzione di disoccupati o cassintegrati di lunga durata ex L. 407/1990, di cui viene disposta, appunto, l’eliminazione.  
Il testo del Ddl. giunto in Senato, poi confermato dal maxiemendamento, agevola i contratti a tempo indeterminato (è da ritenere anche a tempo parziale) relativi a “nuove assunzioni effettuate:
- nell’arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
- dai datori di lavoro privati (espressione quest’ultima che sembra ricomprendere anche i non imprenditori, quali liberi professionisti, associazioni, enti di varia natura, ecc.).

Sono esclusi i contratti stipulati nel settore domestico e quelli di apprendistato, già soggetti ad un regime contributivo di favore, mentre il maxiemendamento ha esteso lo sgravio al settore agricolo.

La norma prevede l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi
L’esenzione, pur definita “totale”, è sottoposta a due rilevanti limitazioni, date dall’esclusione dall’ambito di operatività della stessa dei contributi INAIL e dalla fissazione di un limite massimo, pari a 8.060 euro su base annua. 
Permane, dunque, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versare, oltre ai premi assicurativi, l’eventuale differenza contributiva, a suo carico, superiore a tale somma. 
Per espressa disposizione di legge, inoltre, l’incentivo di cui si tratta “non è cumulabile” con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente.
Quanto ai requisiti che deve presentare il lavoratore assunto, è disposto che quest’ultimo non debba:
- essere stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso qualsiasi datore di lavoro;
- aver avuto rapporti a tempo indeterminato con l’azienda che proceda all’assunzione, né con società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità (in pratica, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014);
- essere stato assunto, nel 2015, con un contratto a tempo indeterminato per il quale il beneficio sia già stato fruito.

Non viene richiesto lo status di disoccupato o inoccupato in capo al lavoratore, né che debba trattarsi di assunzioni che comporti un effettivo incremento del numero di dipendenti in forza all’azienda. 

Molti dubbi sono stati sollevati sulla natura stessa della riduzione, non essendo chiaro (nel Ddl. si parla, infatti, indifferentemente sia di “sgravio contributivo” che di “esonero”) se si tratti di una riduzione strutturale del costo del lavoro, seppure temporanea, oppure di una vera e propria agevolazione contributiva
A preoccupare è l’eliminazione, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, degli incentivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. 407/1990. 
Si tratta degli incentivi, su cui le aziende possono contare da quasi 25 anni:
- previsti per l’assunzione a tempo a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati ovvero sospesi dal lavoro e in CIGS da almeno 24 mesi;
- aventi durata di 36 mesi e consistenti, per la generalità dei datori di lavoro, nella riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, ivi compresi i premi INAIL, nella misura del 50%, in caso di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane, nell’esenzione totale dal pagamento.



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